Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2002, n. 36503
CASS
Sentenza 2 luglio 2002

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Massime1

Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del Ministero della Pubblica Istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne).

Commentario1

  • 1il Ministero deve risarcire i danni
    Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 14 maggio 2025

    È responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. il Ministero per gli abusi sessuali subiti dall'alunno, dal momento che la possibilità che la relazione di cura e vigilanza, che si instaura tra personale scolastico e alunno, sfoci in abusi sessuali non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile. Questo il principio affermato dalla Cassazione, per quanto qui di interesse, nell'ordinanza n. 11614 del 3 maggio 2025. Quattro alunni avevano agito nei confronti del Ministero dell'Istruzione per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti agli abusi sessuali compiuti da un docente di educazione musicale, condannato in sede penale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando in varia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2002, n. 36503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36503
Data del deposito : 2 luglio 2002

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