Sentenza 24 marzo 2003
Massime • 1
L'interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, ben può non essere ammesso qualora il giudice ritenga che l'esistenza del fatti oggetto dell'interrogatorio sia già esclusa dalle prove raccolte, sì da apparire l'interrogatorio formale meramente dilatorio o defatigatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/2003, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO AN - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCO AURELIO 20, presso STUDIO FEDERICO, difeso dall'avvocato ANGELO IATÌ, con studio in 89100 REGGIO CALABRIA in VIA B. CAMAGNA, 18, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OF NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE BUONAFEDE, difeso dall'avvocato MARIA GRAZIA BOTTARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 116/99 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, EMESSA il 17/6/99, depositata il 05/08/99; rg. 78/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per inammissibile o comunque rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL NC propose nel lontano 1978 azione di riscatto del fondo rustico "Rebuffo" in agro di Bagnara Calabra da lui condotto in affitto, convenendo innanzi al tribunale di Reggio Calabria l'acquirente, GI AN.
Dedusse che gli era stato notificato il compromesso di vendita ed egli aveva manifestato la volontà di esercitare la prelazione, offrendo il prezzo effettivo (lire 2.500.000) anziché quello simulatamente dichiarato nel compromesso e nel successivo atto di vendita (lire 6.000.000) al fine di rendere impossibile o, comunque, particolarmente onerosa la prelazione.
Nella resistenza del convenuto il tribunale rigettò la domanda;
proposto gravame, la corte di appello di Reggio Calabria lo rigettò con sentenza resa il 17.6.1999, motivando come segue. L'assunto, secondo il quale il prezzo effettivamente pagato era inferiore a quello dichiarato, era contrastato da ineccepibile documentazione;
in particolare, la perizia fatta espletare in occasione della richiesta di autorizzazione del giudice tutelare alla vendita del fondo aveva accertato il valore di lire 5.880.000;
a nulla rilevava il più basso valore risultante dalla perizia espletata in occasione della divisione della comunione ereditaria, di cui faceva parte il fondo, in quanto riferito al tempo dell'apertura della successione avvenuta negli anni 1960; le prove richieste ai fini della dimostrazione della divergenza di prezzo erano, pertanto, superflue.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il EL sulla base di un unico motivo illustrato con memoria;
ha resistito con controricorso il GI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando "violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 1415, 2^ comma, 1417, 2697, 2727, 2729, 2730, 2733 c.c., 115, 116, 209, 228, 230 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c", il ricorrente .censura la sentenza impugnata 1) per avere riconosciuto alla perizia IN efficacia probatoria idonea di per sè sola a dimostrare il fatto controverso, ancorché la medesima sia stata espletata al di fuori del contraddittorio e per fini estranei al presente giudizio, negandola alla perizia ZI sull'erroneo presupposto che essa abbia accertato il valore del fondo ai fini della divisione al tempo dell'apertura della successione, avvenuta negli anni sessanta, laddove la successione si era aperta nel 1970 ed il valore accertato non poteva che essere quello del momento della valutazione;
2) per essersi discostata dall'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le prove raccolte in altro giudizio possono valere come semplici indizi da soli insufficienti a fondare il convincimento del giudice;
3) per non avere ammesso l'interrogatorio formale, ancorché tale mezzo di prova fosse inteso a dimostrare circostanza di fatto (l'effettivo prezzo pagato) che non solo poteva essere provata con ogni mezzo, essendo attinente a simulazione relativa, ma non poteva ritenersi già dimostrata alla stregua delle risultanze processuali sì da rendere inutile qualsiasi altra prova.
Il complesso motivo non può essere accolto.
Il ragionamento della corte di merito chiaramente presuppone il principio, secondo il quale il coltivatore diretto che esercita il diritto di riscatto, assumendo che il prezzo esposto nel contratto di vendita è superiore a quello effettivamente pagato, in base alla disciplina della simulazione del contratto può dimostrare con qualsiasi mezzo il proprio assunto (Cass. 6.2.1995, n. 1374; Cass. 11.9.1972, n. 2724). Muovendosi nell'ambito di tale principio, la corte ha espresso il convincimento che sia stata raggiunta "la prova documentale dell'infondatezza della domanda"; espressione ellittica che necessariamente include o presuppone che è stato provato che il prezzo effettivamente pagato corrisponde a quello esposto nell'atto di vendita.
All'indicato convincimento la corte è pervenuta, considerando che questo ultimo prezzo corrisponde - con leggera variante - a quello assegnato al fondo dal perito incaricato di valutarlo ai fini dell'autorizzazione alla vendita da parte del giudice tutelare. Ora, se si deve escludere che la perizia valga a concretare "prova documentale" del prezzo effettivamente pagato, si deve, tuttavia, riconoscere che in mancanza di qualsiasi divieto di legge è idonea a sorreggere, sia da sola che a maggior ragione in concorso con altri elementi, il convincimento del giudice circa il valore del fondo, a nulla rilevando che allo svolgimento di essa non abbiano partecipato tutte le parti del presente giudizio, nel quale viene utilizzata come fonte di prova (Cass. 19.9.2000, n. 12422). Per ragguagliare il valore del fondo al prezzo effettivamente pagato la corte non può che avere applicato, anche se non lo ha esplicitato, la regola desunta dall'id quod plerumque accidit che in condizioni di normalità nessuno è disposto a vendere un bene a prezzo inferiore al suo valore di mercato.
Nè vale opporre che la corte non ha correttamente valutato le conclusioni, alle quali è pervenuta la et. espletata nel giudizio divisorio includente il fondo dedotto in lite, fuorviata dalla considerazione che, trattandosi di divisione ereditaria, il valore del fondo fosse riferito all'epoca dell'apertura della successione (anni sessanta); considerazione errata alla stregua del principio, secondo il quale il valore dei beni ereditari da dividere è quello del momento della divisione.
Come si evince dalla motivazione della sentenza, la corte ha ritenuto che la et. ha accertato il valore del fondo al momento dell'apertura della successione fissato negli anni sessanta - evidentemente sulla base di quanto emerge dalla stessa et. - e l'avere lasciato intendere che, così facendo, si è attenuta a corretti principi di diritto può essere frutto di errore giuridico, ma non toglie che la valutazione sia quella che è e, cioè, riferita agli anni sessanta.
Può, pertanto, concludersi che il convincimento di corrispondenza del prezzo pagato al prezzo esposto nella vendita, incluso o presupposto in quello che è stata raggiunta "la prova dell'infondatezza della domanda", si sottrae a censura. L'interrogatorio formale mira a provocare la confessione della parte, alla quale è deferito, e ne va, pertanto, esclusa o ritenuta l'ammissibilità in base non già al generale criterio di rilevanza come ipotetica o potenziale idoneità del mezzo di prova ad acquisire elementi di conoscenza utili per la decisione, bensì alla specifica natura del fatto indicato ed alla sua idoneità a formare, oggetto di confessione.
A tale fine il carattere sfavorevole del fatto va determinato in funzione del contenuto e dell'articolazione delle domande e delle eccezioni, sicché l'interrogatorio va ammesso se verta su un fatto che, una volta che l'interrogando risponda affermativamente, possa costituire prova contro di lui ai fini dell'accoglimento di domande o di eccezioni.
In una sola ipotesi il giudice non può ammettere l'interrogatorio formale, anche se il fatto, sul quale esso verte, sia idoneo a formare oggetto di confessione, e, cioè, quando riconosca che l'esistenza di tale fatto sia esclusa dalle prove già raccolte sì da rendere l'interrogatorio dilatorio o defatigatorio, valendo in questo caso il principio di economia processuale che dispensa da ulteriore istruzione, ove gli elementi probatori acquisiti al processo siano sufficienti per la decisione (Cass. 23.6.2000, n. 8544; Cass. 9.5.1996, n. 4370). Questa prospettiva viene rifiutata da autorevole dottrina, la quale osserva che per l'interrogatorio formale, che mira ad ottenere la confessione, vale la medesima regola che vale per il giuramento, vincolando entrambi il giudice nella decisione della causa, di tal che come non può non essere ammesso il giuramento, così non può non esserlo l'interrogatorio.
Si sottrae, conseguentemente, a censura la corte di merito per avere confermato il giudizio di superfluità dell'interrogatorio formale o di qualsiasi altro mezzo di prova espresso dai primi giudici sul rilievo che la corrispondenza del prezzo pagato a quello indicato nell'atto di vendita è provata in atti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2003