Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
/ R A 9 5 1 . / C.C.5980 4 N C / 003.12 - 6 S 2 I 3 E . D P R . A D A 2 . A T A D REPUBBLICA ITALIANA . D U L 3 E B E 2 I D 7 T I R A N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S 1 T I E N 3 S E 1 R S E E . I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N A Oggetto A SEZIONE TRIBUTARIA02019/03 M Tributaria Compost Dott. Mario CICALA R.G.N. 7667/98 Consigliere Cron.4595 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Nino FICO Ud.17/06/02 Consigliere Dott. Achille MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59842 sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato PERRONE LEONARDO, che lo difende unitamente all'avvocato TARDELLA GIANMARCO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE SEZ TORINO DIREZIONE REG., in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta2002 2743 e difende ope legis;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 15/97 della Commissione regionale di TORINO, depositata il tributaria 13/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PERRONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
rinvio alle Sezioni Unite, eccezione di incostituzionalità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La SIP, oggi Telecom LI S.p.A., ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza presentata all'Intendenza di Finanza di Torino, con la quale aveva chiesto il rimborso delle ritenute di acconto versate sulle indennità di trasferimento corrisposte ai propri dipendenti negli anni 1985 e 1986. La Commissione Tributaria di primo grado di Torino ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'appello dell'Intendenza di Finanza sia sotto il profilo della inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata consegna o spedizione della copia all'Intendenza medesima, quale unica legittimata passiva nel giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso proposta a norma dell'art.38 D.P.R. n.602/73, che, ad abundantiam, sotto il profilo della tassabilità dell'indennità e dell'insussistenza del diritto al rimborso. Avverso quest'ultima decisione la Telecom LI ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo la ricorrente ha dedotto la tardività dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto formulata per la prima volta con l'atto di appello, in violazione dell'art.345 c.p.c., e la concorrente e alternativa legittimazione passiva dell'Intendenza di Finanza e dell'Ufficio Imposte Dirette nelle controversie di rimborso da versamento diretto, ex art.38 D.P.R. 602/73, con conseguente validità della spedizione della copia del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.636/72, all'Ufficio Imposte Dirette, quale nella specie effettuata, anziché all'Intendenza. La censura è infondata sotto entrambi i profili. L'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio può essere sollevata per la prima volta in appello in quanto rilevabile anche d'ufficio. In tema di contenzioso tributario, la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di somme indebitamente versate, 0 corrisposte in eccedenza, spetta alla Intendenza di Finanza e non anche all'Ufficio esclusivamente Distrettuale delle Imposte Dirette, con la conseguenza che la spedizione di copia del ricorso al secondo, anziché alla prima, non può considerarsi atto equipollente e non vale quindi ad evitare la sanzione di inammissibilità del ricorso per la mancata consegna o spedizione, nei termini di legge, ex art.17 D.P.R. n.636/72, di una copia dello stesso all'Ufficio competente (Cass.6 aprile 1994, n.3259; 22 giugno 1995, n.7049; 23 marzo 1996, n.2569; 19 gennaio 2000, n.559; 23 febbraio 2000, n.2078; 16 marzo 2000, n.3038; 15 maggio 2000, n.6212). Il primo motivo va dunque rigettato, con assorbimento degli altri due (con i quali è stata sostenuta la intassabilità dell'indennità di trasferimento e una decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.38 D.P.R. n.602/73 diversa da quella ritenuta in sentenza) e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.
p.q.m.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma 17.6.20IT il cons, est. Two Lico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 плоев чаш Arnaldo Casano il presidente IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano صد ISTRAZIONE P.R. 26/4/1986 ALL. 3 N. 5 TRIBUTARIA