CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20637 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
Composta da: SENTENZA DR NO Presidente N. SEZ. 757/2026 RO NI D’GO Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 38903/2025 US CI Consigliere DA CO Consigliere BI OS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) RT NC, nato a [...] il [...] 2) NE RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO NI D’GO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NC RT e il rigetto del ricorso di RA NE;
uditi i difensori Avv. LF Quarto e Valerio Spigarelli (per RT), che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 18 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4 aprile 2019, ha confermato la condanna di RA Penale Sent. Sez. 2 Num. 20637 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 15/05/2026 2 NE per il reato di trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, contestato al capo 2), e ha condannato lo stesso imputato e NC RT, assolti in primo grado, per il medesimo reato ex artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. loro ascritto in concorso al capo 5). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza. 3. Nell’interesse di NC RT l’Avv. LF Quarto ha proposto un primo ricorso, articolato in quattro motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come stabilito dall’art. 173 disp. att. del codice di rito. 3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle fonti di prova. In primo luogo, vi è carenza motivazionale relativa ai presunti riscontri delle uniche prove dichiarative. È destituita di fondamento l'affermazione fatta in sentenza secondo cui le dichiarazioni di AF NE rappresentano un riscontro a quelle di AN RI. La collaboratrice di giustizia, infatti, non ha mai riferito che LF IA le consegnava il denaro né tantomeno che a lui fosse intestata la quota di RA NE. Né AN RI né AF NE hanno poi affermato di sapere che NC RT fosse consapevole che RA NE era socio occulto di LF IA. La Corte territoriale ha ribaltato la decisione assolutoria sulla base solo della nuova prova assunta in appello (dichiarazioni rese da AF NE, acquisite con il consenso delle parti in luogo del suo esame), ritenendo erroneamente così riscontrate quelle rese dalla RI. La sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che le somme consegnate fossero utili da versare ai reali soci e non che si trattasse di proventi estorsivi, circostanza non esclusa dal primo Giudice. Il Tribunale aveva assolto gli imputati per insussistenza del fatto considerando anche che RT era componente di una famiglia che da anni si occupava del settore delle onoranze funebri e che in ogni caso egli non era mai stato indicato da alcuno quale fittizio intestatario delle quote della società Concordia. Con queste argomentazioni la Corte di appello non si è confrontata. La motivazione è anche contraddittoria poiché si afferma che l’interposto era LF IA ma nel contempo si ritiene responsabile del reato ex art. 512-bis cod. pen. NC RT senza spiegarne le ragioni. 3 In secondo luogo, se anche si volesse ritenere provato che la quota di RA NE – come riferito dal figlio AF – fosse fittiziamente intestata ad LF IA, vi sarebbe comunque un salto logico nel ritenere NC RT responsabile del suddetto reato in concorso con RA NE. Nella società Concordia, infatti, vi era una moltitudine di soci, mai indagati, così come LF IA, il quale, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato il soggetto interposto e concorrente necessario. La Corte territoriale non ha spiegato in quale modo RT abbia concorso nella realizzazione della intestazione fraudolenta. La consegna mensile del denaro da parte sua rappresenta una condotta successiva all'integrazione del delitto previsto dall’art. 512-bis cod. pen., che in ipotesi potrebbe configurare altre fattispecie di reato. Invece, la sentenza ha desunto la consapevolezza della intestazione fittizia della società dalla mera circostanza che RT consegnava i soldi degli utili dapprima ad LF IA e poi a AF NE. 3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La Corte di appello non ha specificato da dove ha tratto la prova della sussistenza della finalità di agevolare il clan mafioso in relazione allo specifico fatto delittuoso oggetto di giudizio;
la sentenza si è limitata a evidenziare la caratura mafiosa del socio occulto senza esplicitare le ragioni per le quali l'obiettivo perseguito da RT con la sua condotta sarebbe stato quello di favorire la cosca di riferimento del correo. 3.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del delitto contestato, reato istantaneo che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia. Erroneamente la Corte d'appello ha individuato il momento consumativo nell'ultima dazione di denaro avvenuta nel novembre del 2007, quando invece la condotta successiva al trasferimento, in assenza di una nuova intestazione fittizia, resta relegata al mero post factum non punibile. Pertanto, gli effetti economici derivanti dall'attribuzione fittizia non spostano in avanti la consumazione del reato, che tuttalpiù è stato commesso nel 1990. 3.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Anche il ricorso proposto dall’Avv. Valerio Spigarelli, sempre nell’interesse di NC RT, è articolato in quattro motivi, con i quali vengono svolte argomentazioni in parte analoghe a quelle contenute nell'altra impugnazione. 4 4.1. Erronea applicazione della legge processuale penale in ordine alla ritenuta responsabilità di NC RT per reato di cui al capo 5) sulla scorta della presunta convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia AN RI e AF NE. Carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto anche per effetto del travisamento delle dichiarazioni di AF NE. Quest'ultimo, infatti, a differenza di quanto riportato in sentenza, non ha mai riferito che NC RT fosse il titolare di una quota riferibile a RA NE, ma ha affermato che detta quota era intestata ad LF IA che con RA NE divideva i relativi utili. Il collaboratore non ha riferito neppure che RT era consapevole della riferibilità di una quota societaria al padre RA. Con riferimento al ricorrente, AF NE si è limitato ad affermare di sapere che la società Concordia aveva numerosi soci, fra i quali vi era NC RT. Venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata la sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali ha superato l'argomentazione spesa dal Tribunale, che ha assolto NC RT anche sulla base dell'assoluta incertezza in ordine alla natura delle somme asseritamente dallo stesso corrisposte (vale a dire se le stesse fossero gli utili della partecipazione societaria occulta di RA NE ovvero il profitto di un'attività estorsiva subita dai vertici della società Concordia). La Corte territoriale non ha neppure considerato che quanto riferito da AF NE in ordine alla supposta intestazione fittizia di una delle quote della società non costituiva oggetto del suo patrimonio conoscitivo ma solo il frutto delle confidenze ricevute da LF IA. È stato così ignorato il carattere de relato di queste dichiarazioni e si è omesso di operare una verifica in punto di valutazione dell'attendibilità di AF NE e della ricorrenza degli elementi di riscontro al suo narrato. 4.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale nella parte in cui la Corte territoriale ha individuato il momento consumativo del reato, ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione, nella distribuzione degli utili connessi alla quota societaria asseritamente intestata in modo fittizio. In contrasto con la giurisprudenza pure nella stessa sentenza richiamata, la Corte di appello non ha considerato che ciò che rileva ai fini della consumazione del reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. è l'attribuzione fittizia del bene e non già le condotte successive volte a consentire al reale titolare di poter godere dei profitti connessi allo stesso. Sulla base di questo principio il reato al più tardi si è perfezionato negli anni ‘90 e dunque, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., non può trovare 5 applicazione il disposto previsto dall'ultimo comma dell'art. 160 cod. pen. in quanto introdotto successivamente alla pretesa commissione dell'illecito penale. 4.3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La Corte territoriale non solo non ha motivato in ordine agli elementi fattuali sulla scorta dei quali dovrebbe ricavarsi la specifica finalizzazione della condotta di RT ad agevolare la consorteria, ma ha persino preteso di ricavare tale direzione teleologica dell'azione dalla supposta volontà di agevolare un singolo partecipe della consorteria. 4.4. NZ assoluta di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 5. Il ricorso proposto dall’Avv. Carlo De Stavola nell’interesse di RA NE è articolato in tre motivi. 5.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di RA NE per il reato ascrittogli al capo 2). La Corte di appello non ha attribuito alcun peso alla circostanza che l'attività commerciale che si presumeva fittiziamente intestata al figlio IA non avesse mai avuto inizio, circostanza specificamente evidenziata nell'atto di appello. Ivi si erano indicati i passaggi relativi alla richiesta di finanziamento e alla sua concessione a IA NE, che alla data del sequestro aveva solo aperto la partita i.v.a. e acquistato alcuni arredi senza pagarli. Detti passaggi sono dimostrativi della inesistenza di immissione di somme illecite in un'attività commerciale che non era mai iniziata. La sentenza non ha risposto alle suddette argomentazioni né ha indicato l'esistenza di un riscontro esterno all'affermazione che l'intestazione della ditta avesse la finalità di nascondere la provenienza illecita di somme mai indicate né utilizzate nell'attività commerciale. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato contestato al capo 5). La sentenza impugnata è priva di una motivazione rafforzata. Le dichiarazioni di AF NE non risultano convergere sulla causa sottesa alla corresponsione del denaro, non avendo AN RI mai affermato che si trattava di somme erogate in ragione della partecipazione del ricorrente quale socio occulto dell'agenzia funebre in questione. Permane, dunque, il dubbio circa la natura dei proventi. Un'altra divergenza vi è anche nella parte in cui NE ha riferito della interposizione di LF IA, mai menzionato dalla RI. La natura delle 6 somme che AN RI riscuoteva dalla società per conto del clan dei Casalesi è questione che non può dirsi risolta dalla sola affermazione di AF NE in mancanza del necessario riscontro. 5.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata per il reato di cui al capo 5). La sentenza impugnata, in contrasto con i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si è limitata a ricavare la sussistenza dell'aggravante dal dato fattuale che il versamento degli utili avveniva in favore di RA NE, capo della consorteria criminale. La Corte non ha indicato le ragioni che consentivano di ritenere che la fittizia intestazione contestata al capo 5) costituisse la finalità fondamentale della struttura verticistica e che quindi nel caso di specie gli interessi del capo e quelli dell'associazione si identificassero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 2. Ricorso RT. Va premesso che, secondo il diritto vivente, l’obbligo di motivazione, «in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo» (così Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01; in senso conforme, da ultimo, Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, [...], Rv. 287858 – 01). Nel caso di specie, la Corte di appello, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, ha disatteso detto principio, esprimendo una motivazione non rafforzata e viziata sotto diversi profili, come con fondamento sostenuto nei due ricorsi proposti nell’interesse dell’imputato. La sentenza ha richiamato una serie di pronunce di questa Corte, senza tuttavia farne corretta applicazione e confrontarsi specificamente con le 7 argomentazioni del Tribunale, non inficiate nella sostanza dalle dichiarazioni di AF NE, acquisite in appello con il consenso delle parti. 2.1. Un primo evidente profilo di criticità risiede nella totale assenza di motivazione su un punto decisivo della vicenda. Il primo Giudice, infatti, ha assolto NC RT anche sulla base dell'incertezza in ordine alla causale dei pagamenti mensili (non inferiori a duemila euro) dallo stesso effettuati, vale a dire se il denaro costituisse l’utile della partecipazione societaria occulta di RA NE ovvero il profitto di un'attività estorsiva subita dai vertici della società Concordia. Ed anzi il Tribunale ha ritenuto più probabile questa seconda ipotesi in ragione di due dati pacifici: in primo luogo, successivamente all’arresto di RA NE, la somma era mensilmente ritirata da altri sodali del sodalizio, come accadeva per gli altri proventi estorsivi;
in secondo luogo, NC RT era membro di una famiglia che da anni era impegnata nello specifico settore imprenditoriale delle onoranze funebri. A fronte di queste argomentazioni e di una tesi alternativa prospettata dalla difesa, la cui plausibilità è stata ritenuta dal primo Giudice, la Corte d’appello non ha espresso alcuna spiegazione per sostenere la sicura infondatezza di detta tesi. Va ribadito in proposito che la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, [...], Rv. 288472 – 01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, [...], Rv. 285548 – 15). 2.2. Al di là della convergenza solo parziale delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia AN RI e AF NE, rispettivamente convivente e figlio di RA NE, la sentenza impugnata, sulla base delle dichiarazioni del secondo, ha affermato che l’interposto, titolare apparente della quota del padre, era LF IA. La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto spiegare in quale modo e con quale condotta NC RT concorse nella realizzazione della intestazione fraudolenta di una quota della società. Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, [...], Rv. 218768 – 01; Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, [...], Rv. 283629 – 01; Sez. 5, n. 25239 del 08/04/2022, [...], Rv. 283572 – 01), cosicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo, è necessario dimostrare 8 che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, [...], Rv. 275372 – 01). In conformità a questo principio si è di recente affermato che concorre nel reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. il soggetto extraneus, diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo con l'intraneus, tale da agevolare l'intestazione fittizia (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 – 03; in senso adesivo vds., da ultimo, Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, [...], Caterino nonché Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Serafino, non massimate sul punto). Inoltre, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (in proposito vds. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, [...], Rv. 226101 – 01; Sez. 2, n. 43057 del 03/10/2021, [...], Rv. 282295 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262310 – 01; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 32132 del 12/09/2025, [...], non mass. sul punto). La sentenza impugnata non ha neppure indicato con quali modalità NC RT avrebbe dato il proprio apporto nella intestazione fittizia ad LF IA della quota societaria in realtà appartenente a RA NE. 2.3. Anche in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato la motivazione non è immune da vizi. Sul punto va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, secondo la quale risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il correo sia consapevole (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, [...], Rv. 289021 – 02; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 – 01; Sez. 6, n. 19108 del 9 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01; Sez. 2, n.27123 del 03/05/2023, [...], Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, [...], Rv. 282202 – 01). Questo orientamento, invero, risulta conforme al più generale principio per cui, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo» (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, [...], non mass. sul punto). Nel caso di specie, dunque, occorreva dimostrare che NC RT fosse consapevole della specifica finalità (“eludere la normativa penale sul riciclaggio e l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale”) perseguita da RA NE. Anche su questo punto la motivazione è assente e il vizio è particolarmente rilevante se si considera che, dalla ricostruzione di entrambi i Giudici di merito, risulta che né AN RI né AF NE hanno affermato di sapere che NC RT fosse consapevole che RA NE era socio occulto di LF IA. 2.4. Anche in ordine al punto relativo alla prescrizione la sentenza impugnata è censurabile. La Corte di appello ha richiamato alcune pronunce di questa Sezione, secondo le quali il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512- bis cod. pen., reato istantaneo ad effetti permanenti, può assumere in certe ipotesi, natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, cosicché, in tal caso, il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima condotta criminosa (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, [...], Rv. 283193 – 01; Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 – 01). Il Collegio condivide questo principio, ribadito dalla Corte di cassazione anche da ultimo (cfr. Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Alessandria nonché Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, Barbaro, non massimate sul punto), del quale, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione, avendo individuato il momento consumativo del reato nella “'ultima occasione nella quale la RI si è recata da NC RT a riscuotere la quota” (pag. 7). Tuttavia, le dazioni di denaro (utili della partecipazione societaria occulta, secondo la tesi accusatoria) erano gli effetti della intestazione fittizia della quota, vale a dire di un reato consumato molto tempo prima, al momento della intestazione stessa. La difesa aveva dedotto, anche attraverso produzioni documentali, che la compagine sociale sin dal 1990 non aveva subito mutamenti e che quindi non era ravvisabile alcuna intestazione fittizia di quote oltre tale data, con la 10 conseguente applicabilità della più favorevole disciplina in tema di prescrizione precedente alla entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Rilevata la erroneità del riferimento operato nella sentenza impugnata all’ultimo pagamento, questa Corte non può svolgere accertamenti in fatto per la corretta individuazione del tempus commissi delicti, cosicché anche sotto questo profilo la sentenza deve essere annullata con rinvio. 2.5. I motivi in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa (sul punto la motivazione si è limitata ad affermare che RT era a conoscenza della caratura criminale di RA NE) nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono assorbiti. 3. Ricorso NE. In ordine al reato di cui al capo 5) valgono le medesime considerazioni espresse per il coimputato al § 2.1. sulla grave carenza di motivazione su un punto decisivo, vale a dire se il denaro riscosso da RA NE costituisse o meno l’utile della sua partecipazione societaria occulta. Questo solo deficit motivazionale comporta l’annullamento della sentenza anche nei confronti dello stesso. È assorbito il motivo inerente all’aggravante dell’agevolazione mafiosa sulla sussistenza della quale, peraltro, per la posizione di RA NE, la motivazione è assente. Quanto al reato ex art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 2), la motivazione della sentenza impugnata è contenuta in cinque righe, nelle quali si richiama la dichiarazione di AN RI secondo la quale, in relazione all’attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli sportivi, con RA NE “avevano richiesto un finanziamento pubblico, facendo riferimento alla condizione di disoccupazione di NE IA”. Si tratta, nella sostanza, di una motivazione apparente che non si è confrontata con i motivi di appello e soprattutto con la deduzione specifica della difesa circa il fatto che l'attività commerciale in ipotesi fittiziamente intestata a IA NE, figlio del ricorrente, non avesse mai avuto inizio. Alla data del sequestro – si era argomentato – il figlio aveva solo aperto la partita I.V.A. e acquistato alcuni arredi senza pagarli. La circostanza, evidentemente, assumeva un certo rilievo anche ai fini dell'eventuale riqualificazione nell'ipotesi della fattispecie tentata, oggetto di una richiesta proposta in subordine nello stesso atto di appello. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio nei confronti di RA NE anche in relazione al capo 2) dell’imputazione. 11
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RO NI D’GO DR NO
udita la relazione svolta dal Consigliere RO NI D’GO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NC RT e il rigetto del ricorso di RA NE;
uditi i difensori Avv. LF Quarto e Valerio Spigarelli (per RT), che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 18 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4 aprile 2019, ha confermato la condanna di RA Penale Sent. Sez. 2 Num. 20637 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 15/05/2026 2 NE per il reato di trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, contestato al capo 2), e ha condannato lo stesso imputato e NC RT, assolti in primo grado, per il medesimo reato ex artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. loro ascritto in concorso al capo 5). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza. 3. Nell’interesse di NC RT l’Avv. LF Quarto ha proposto un primo ricorso, articolato in quattro motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come stabilito dall’art. 173 disp. att. del codice di rito. 3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle fonti di prova. In primo luogo, vi è carenza motivazionale relativa ai presunti riscontri delle uniche prove dichiarative. È destituita di fondamento l'affermazione fatta in sentenza secondo cui le dichiarazioni di AF NE rappresentano un riscontro a quelle di AN RI. La collaboratrice di giustizia, infatti, non ha mai riferito che LF IA le consegnava il denaro né tantomeno che a lui fosse intestata la quota di RA NE. Né AN RI né AF NE hanno poi affermato di sapere che NC RT fosse consapevole che RA NE era socio occulto di LF IA. La Corte territoriale ha ribaltato la decisione assolutoria sulla base solo della nuova prova assunta in appello (dichiarazioni rese da AF NE, acquisite con il consenso delle parti in luogo del suo esame), ritenendo erroneamente così riscontrate quelle rese dalla RI. La sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che le somme consegnate fossero utili da versare ai reali soci e non che si trattasse di proventi estorsivi, circostanza non esclusa dal primo Giudice. Il Tribunale aveva assolto gli imputati per insussistenza del fatto considerando anche che RT era componente di una famiglia che da anni si occupava del settore delle onoranze funebri e che in ogni caso egli non era mai stato indicato da alcuno quale fittizio intestatario delle quote della società Concordia. Con queste argomentazioni la Corte di appello non si è confrontata. La motivazione è anche contraddittoria poiché si afferma che l’interposto era LF IA ma nel contempo si ritiene responsabile del reato ex art. 512-bis cod. pen. NC RT senza spiegarne le ragioni. 3 In secondo luogo, se anche si volesse ritenere provato che la quota di RA NE – come riferito dal figlio AF – fosse fittiziamente intestata ad LF IA, vi sarebbe comunque un salto logico nel ritenere NC RT responsabile del suddetto reato in concorso con RA NE. Nella società Concordia, infatti, vi era una moltitudine di soci, mai indagati, così come LF IA, il quale, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato il soggetto interposto e concorrente necessario. La Corte territoriale non ha spiegato in quale modo RT abbia concorso nella realizzazione della intestazione fraudolenta. La consegna mensile del denaro da parte sua rappresenta una condotta successiva all'integrazione del delitto previsto dall’art. 512-bis cod. pen., che in ipotesi potrebbe configurare altre fattispecie di reato. Invece, la sentenza ha desunto la consapevolezza della intestazione fittizia della società dalla mera circostanza che RT consegnava i soldi degli utili dapprima ad LF IA e poi a AF NE. 3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La Corte di appello non ha specificato da dove ha tratto la prova della sussistenza della finalità di agevolare il clan mafioso in relazione allo specifico fatto delittuoso oggetto di giudizio;
la sentenza si è limitata a evidenziare la caratura mafiosa del socio occulto senza esplicitare le ragioni per le quali l'obiettivo perseguito da RT con la sua condotta sarebbe stato quello di favorire la cosca di riferimento del correo. 3.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del delitto contestato, reato istantaneo che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia. Erroneamente la Corte d'appello ha individuato il momento consumativo nell'ultima dazione di denaro avvenuta nel novembre del 2007, quando invece la condotta successiva al trasferimento, in assenza di una nuova intestazione fittizia, resta relegata al mero post factum non punibile. Pertanto, gli effetti economici derivanti dall'attribuzione fittizia non spostano in avanti la consumazione del reato, che tuttalpiù è stato commesso nel 1990. 3.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Anche il ricorso proposto dall’Avv. Valerio Spigarelli, sempre nell’interesse di NC RT, è articolato in quattro motivi, con i quali vengono svolte argomentazioni in parte analoghe a quelle contenute nell'altra impugnazione. 4 4.1. Erronea applicazione della legge processuale penale in ordine alla ritenuta responsabilità di NC RT per reato di cui al capo 5) sulla scorta della presunta convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia AN RI e AF NE. Carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto anche per effetto del travisamento delle dichiarazioni di AF NE. Quest'ultimo, infatti, a differenza di quanto riportato in sentenza, non ha mai riferito che NC RT fosse il titolare di una quota riferibile a RA NE, ma ha affermato che detta quota era intestata ad LF IA che con RA NE divideva i relativi utili. Il collaboratore non ha riferito neppure che RT era consapevole della riferibilità di una quota societaria al padre RA. Con riferimento al ricorrente, AF NE si è limitato ad affermare di sapere che la società Concordia aveva numerosi soci, fra i quali vi era NC RT. Venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata la sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali ha superato l'argomentazione spesa dal Tribunale, che ha assolto NC RT anche sulla base dell'assoluta incertezza in ordine alla natura delle somme asseritamente dallo stesso corrisposte (vale a dire se le stesse fossero gli utili della partecipazione societaria occulta di RA NE ovvero il profitto di un'attività estorsiva subita dai vertici della società Concordia). La Corte territoriale non ha neppure considerato che quanto riferito da AF NE in ordine alla supposta intestazione fittizia di una delle quote della società non costituiva oggetto del suo patrimonio conoscitivo ma solo il frutto delle confidenze ricevute da LF IA. È stato così ignorato il carattere de relato di queste dichiarazioni e si è omesso di operare una verifica in punto di valutazione dell'attendibilità di AF NE e della ricorrenza degli elementi di riscontro al suo narrato. 4.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale nella parte in cui la Corte territoriale ha individuato il momento consumativo del reato, ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione, nella distribuzione degli utili connessi alla quota societaria asseritamente intestata in modo fittizio. In contrasto con la giurisprudenza pure nella stessa sentenza richiamata, la Corte di appello non ha considerato che ciò che rileva ai fini della consumazione del reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. è l'attribuzione fittizia del bene e non già le condotte successive volte a consentire al reale titolare di poter godere dei profitti connessi allo stesso. Sulla base di questo principio il reato al più tardi si è perfezionato negli anni ‘90 e dunque, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., non può trovare 5 applicazione il disposto previsto dall'ultimo comma dell'art. 160 cod. pen. in quanto introdotto successivamente alla pretesa commissione dell'illecito penale. 4.3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La Corte territoriale non solo non ha motivato in ordine agli elementi fattuali sulla scorta dei quali dovrebbe ricavarsi la specifica finalizzazione della condotta di RT ad agevolare la consorteria, ma ha persino preteso di ricavare tale direzione teleologica dell'azione dalla supposta volontà di agevolare un singolo partecipe della consorteria. 4.4. NZ assoluta di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 5. Il ricorso proposto dall’Avv. Carlo De Stavola nell’interesse di RA NE è articolato in tre motivi. 5.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di RA NE per il reato ascrittogli al capo 2). La Corte di appello non ha attribuito alcun peso alla circostanza che l'attività commerciale che si presumeva fittiziamente intestata al figlio IA non avesse mai avuto inizio, circostanza specificamente evidenziata nell'atto di appello. Ivi si erano indicati i passaggi relativi alla richiesta di finanziamento e alla sua concessione a IA NE, che alla data del sequestro aveva solo aperto la partita i.v.a. e acquistato alcuni arredi senza pagarli. Detti passaggi sono dimostrativi della inesistenza di immissione di somme illecite in un'attività commerciale che non era mai iniziata. La sentenza non ha risposto alle suddette argomentazioni né ha indicato l'esistenza di un riscontro esterno all'affermazione che l'intestazione della ditta avesse la finalità di nascondere la provenienza illecita di somme mai indicate né utilizzate nell'attività commerciale. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato contestato al capo 5). La sentenza impugnata è priva di una motivazione rafforzata. Le dichiarazioni di AF NE non risultano convergere sulla causa sottesa alla corresponsione del denaro, non avendo AN RI mai affermato che si trattava di somme erogate in ragione della partecipazione del ricorrente quale socio occulto dell'agenzia funebre in questione. Permane, dunque, il dubbio circa la natura dei proventi. Un'altra divergenza vi è anche nella parte in cui NE ha riferito della interposizione di LF IA, mai menzionato dalla RI. La natura delle 6 somme che AN RI riscuoteva dalla società per conto del clan dei Casalesi è questione che non può dirsi risolta dalla sola affermazione di AF NE in mancanza del necessario riscontro. 5.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata per il reato di cui al capo 5). La sentenza impugnata, in contrasto con i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si è limitata a ricavare la sussistenza dell'aggravante dal dato fattuale che il versamento degli utili avveniva in favore di RA NE, capo della consorteria criminale. La Corte non ha indicato le ragioni che consentivano di ritenere che la fittizia intestazione contestata al capo 5) costituisse la finalità fondamentale della struttura verticistica e che quindi nel caso di specie gli interessi del capo e quelli dell'associazione si identificassero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 2. Ricorso RT. Va premesso che, secondo il diritto vivente, l’obbligo di motivazione, «in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo» (così Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01; in senso conforme, da ultimo, Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, [...], Rv. 287858 – 01). Nel caso di specie, la Corte di appello, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, ha disatteso detto principio, esprimendo una motivazione non rafforzata e viziata sotto diversi profili, come con fondamento sostenuto nei due ricorsi proposti nell’interesse dell’imputato. La sentenza ha richiamato una serie di pronunce di questa Corte, senza tuttavia farne corretta applicazione e confrontarsi specificamente con le 7 argomentazioni del Tribunale, non inficiate nella sostanza dalle dichiarazioni di AF NE, acquisite in appello con il consenso delle parti. 2.1. Un primo evidente profilo di criticità risiede nella totale assenza di motivazione su un punto decisivo della vicenda. Il primo Giudice, infatti, ha assolto NC RT anche sulla base dell'incertezza in ordine alla causale dei pagamenti mensili (non inferiori a duemila euro) dallo stesso effettuati, vale a dire se il denaro costituisse l’utile della partecipazione societaria occulta di RA NE ovvero il profitto di un'attività estorsiva subita dai vertici della società Concordia. Ed anzi il Tribunale ha ritenuto più probabile questa seconda ipotesi in ragione di due dati pacifici: in primo luogo, successivamente all’arresto di RA NE, la somma era mensilmente ritirata da altri sodali del sodalizio, come accadeva per gli altri proventi estorsivi;
in secondo luogo, NC RT era membro di una famiglia che da anni era impegnata nello specifico settore imprenditoriale delle onoranze funebri. A fronte di queste argomentazioni e di una tesi alternativa prospettata dalla difesa, la cui plausibilità è stata ritenuta dal primo Giudice, la Corte d’appello non ha espresso alcuna spiegazione per sostenere la sicura infondatezza di detta tesi. Va ribadito in proposito che la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, [...], Rv. 288472 – 01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, [...], Rv. 285548 – 15). 2.2. Al di là della convergenza solo parziale delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia AN RI e AF NE, rispettivamente convivente e figlio di RA NE, la sentenza impugnata, sulla base delle dichiarazioni del secondo, ha affermato che l’interposto, titolare apparente della quota del padre, era LF IA. La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto spiegare in quale modo e con quale condotta NC RT concorse nella realizzazione della intestazione fraudolenta di una quota della società. Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, [...], Rv. 218768 – 01; Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, [...], Rv. 283629 – 01; Sez. 5, n. 25239 del 08/04/2022, [...], Rv. 283572 – 01), cosicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo, è necessario dimostrare 8 che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, [...], Rv. 275372 – 01). In conformità a questo principio si è di recente affermato che concorre nel reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. il soggetto extraneus, diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo con l'intraneus, tale da agevolare l'intestazione fittizia (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 – 03; in senso adesivo vds., da ultimo, Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, [...], Caterino nonché Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Serafino, non massimate sul punto). Inoltre, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (in proposito vds. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, [...], Rv. 226101 – 01; Sez. 2, n. 43057 del 03/10/2021, [...], Rv. 282295 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262310 – 01; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 32132 del 12/09/2025, [...], non mass. sul punto). La sentenza impugnata non ha neppure indicato con quali modalità NC RT avrebbe dato il proprio apporto nella intestazione fittizia ad LF IA della quota societaria in realtà appartenente a RA NE. 2.3. Anche in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato la motivazione non è immune da vizi. Sul punto va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, secondo la quale risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il correo sia consapevole (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, [...], Rv. 289021 – 02; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 – 01; Sez. 6, n. 19108 del 9 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01; Sez. 2, n.27123 del 03/05/2023, [...], Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, [...], Rv. 282202 – 01). Questo orientamento, invero, risulta conforme al più generale principio per cui, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo» (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, [...], non mass. sul punto). Nel caso di specie, dunque, occorreva dimostrare che NC RT fosse consapevole della specifica finalità (“eludere la normativa penale sul riciclaggio e l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale”) perseguita da RA NE. Anche su questo punto la motivazione è assente e il vizio è particolarmente rilevante se si considera che, dalla ricostruzione di entrambi i Giudici di merito, risulta che né AN RI né AF NE hanno affermato di sapere che NC RT fosse consapevole che RA NE era socio occulto di LF IA. 2.4. Anche in ordine al punto relativo alla prescrizione la sentenza impugnata è censurabile. La Corte di appello ha richiamato alcune pronunce di questa Sezione, secondo le quali il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512- bis cod. pen., reato istantaneo ad effetti permanenti, può assumere in certe ipotesi, natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, cosicché, in tal caso, il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima condotta criminosa (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, [...], Rv. 283193 – 01; Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 – 01). Il Collegio condivide questo principio, ribadito dalla Corte di cassazione anche da ultimo (cfr. Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Alessandria nonché Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, Barbaro, non massimate sul punto), del quale, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione, avendo individuato il momento consumativo del reato nella “'ultima occasione nella quale la RI si è recata da NC RT a riscuotere la quota” (pag. 7). Tuttavia, le dazioni di denaro (utili della partecipazione societaria occulta, secondo la tesi accusatoria) erano gli effetti della intestazione fittizia della quota, vale a dire di un reato consumato molto tempo prima, al momento della intestazione stessa. La difesa aveva dedotto, anche attraverso produzioni documentali, che la compagine sociale sin dal 1990 non aveva subito mutamenti e che quindi non era ravvisabile alcuna intestazione fittizia di quote oltre tale data, con la 10 conseguente applicabilità della più favorevole disciplina in tema di prescrizione precedente alla entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Rilevata la erroneità del riferimento operato nella sentenza impugnata all’ultimo pagamento, questa Corte non può svolgere accertamenti in fatto per la corretta individuazione del tempus commissi delicti, cosicché anche sotto questo profilo la sentenza deve essere annullata con rinvio. 2.5. I motivi in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa (sul punto la motivazione si è limitata ad affermare che RT era a conoscenza della caratura criminale di RA NE) nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono assorbiti. 3. Ricorso NE. In ordine al reato di cui al capo 5) valgono le medesime considerazioni espresse per il coimputato al § 2.1. sulla grave carenza di motivazione su un punto decisivo, vale a dire se il denaro riscosso da RA NE costituisse o meno l’utile della sua partecipazione societaria occulta. Questo solo deficit motivazionale comporta l’annullamento della sentenza anche nei confronti dello stesso. È assorbito il motivo inerente all’aggravante dell’agevolazione mafiosa sulla sussistenza della quale, peraltro, per la posizione di RA NE, la motivazione è assente. Quanto al reato ex art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 2), la motivazione della sentenza impugnata è contenuta in cinque righe, nelle quali si richiama la dichiarazione di AN RI secondo la quale, in relazione all’attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli sportivi, con RA NE “avevano richiesto un finanziamento pubblico, facendo riferimento alla condizione di disoccupazione di NE IA”. Si tratta, nella sostanza, di una motivazione apparente che non si è confrontata con i motivi di appello e soprattutto con la deduzione specifica della difesa circa il fatto che l'attività commerciale in ipotesi fittiziamente intestata a IA NE, figlio del ricorrente, non avesse mai avuto inizio. Alla data del sequestro – si era argomentato – il figlio aveva solo aperto la partita I.V.A. e acquistato alcuni arredi senza pagarli. La circostanza, evidentemente, assumeva un certo rilievo anche ai fini dell'eventuale riqualificazione nell'ipotesi della fattispecie tentata, oggetto di una richiesta proposta in subordine nello stesso atto di appello. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio nei confronti di RA NE anche in relazione al capo 2) dell’imputazione. 11
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RO NI D’GO DR NO