Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
È valida la nomina del difensore d'ufficio effettuata dal giudice durante l'udienza di convalida del fermo, a norma dell'art 97 n. 4 cod. proc. pen., nel caso in cui il difensore già nominato non risulti prontamente reperibile, purché ricorra una specialissima urgenza e non vi sia la necessità degli adempimenti di cui all'art.157 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il difensore già nominato era di Brindisi e l'atto si svolgeva a Lecce).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1999, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 27/1/99
1. Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco MARINI " N. 508
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 4785/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto per AS PERPARIN, n. 10.5.59 a Kavaje (Albania) il 10.5.59
avverso ordinanza 29.11.97 G.I.P. Tribunale Lecce (convalida decreto fermo procura Repubblica 25.11.97) Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. M. ROTELLA il Pubblico Ministero per iscritto ha concluso per il rigetto - ritenuto -
1 - Con il ricorso per Hasalliu Perparin si denuncia violazione artt. 179 e 391 CPP, perché il difensore d'ufficio (avv. R. Lomartire, del foro di Brindisi), nominato dal p.m. con il decreto di fermo, non è stato avvisato della celebrazione dell'udienza di convalida, ex art. 391 CPP, e non ha potuto prendervi parte, ed è stato sostituito in violazione del principio dell'immutabilità del difensore (cass., sez. V, sent. 3058 del 19.2.96).
2 - Il ricorso è infondato. Dal verbale risulta che in sede di convalida era presente diverso difensore, l'avv. C. Rampino del foro di Lecce, nominato ex art. 9714 CPP, in quanto prontamente reperito. Orbene, circa l'assistenza in sede di convalida la giurisprudenza (cfr. cass. 18.6.92, Di Girolamo, CED 193138) avverte che nel caso vi è specialissima urgenza e che non sono previsti gli adempimenti di cui all'art. 157 CPP, onde se il difensore già nominato (di fiducia o di ufficio che sia) non risulti prontamente reperibile (nella specie si trattava di difensore d'ufficio di Brindisi e l'atto si svolgeva a Lecce), il giudice può e deve designare un difensore d'ufficio, che lo sia (come nel caso lo era).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 1999