Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
Le disposizioni sanzionatorie contenute nell'art. 110 R.D. n. 773 del 1931 e quelle previste dagli artt. 718 e ss. cod. pen. sono tra loro autonome quanto ai presupposti e alle finalità rispondendo le prime all'esigenza di garantire la presenza nei locali pubblici di apparecchi per i giochi di abilità e di trattenimento che rispondano alle caratteristiche previste dalla legge e le seconde all'esigenza di sanzionare il gioco d'azzardo in tutte le sue forme; inoltre il fine di lucro, elemento essenziale del reato previsto dall'art. 718 cod. pen., non è più ricompreso, a decorrere dalla legge n. 388 del 2000, tra gli elementi essenziali delle contravvenzioni previste dall'art. 110 cit..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2007, n. 42375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42375 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. AMEDEO Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 2459
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 08995/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IU TO, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 28 Settembre 2006 dalla CORTE DI APPELLO DI CATANIA, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 16 Dicembre 2005, ha sostituito la pena di mesi quattro di arresto con la pena pecuniaria di Euro 4.560,00, confermando nel resto, in relazione al reato previsto dagli artt. 81, 718 e 719 c.p., Fatto accertato il 7 Giugno 2002. Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RILEVA IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Catania in data 6 Dicembre 2005, il Sig. PA è stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto e Euro 300,00, di ammenda per il reato previsto dagli artt.81, 718, 719 c.p., per avere, nel locale in gestione, consentito il gioco del videopoker mediante apparecchi elettronici ivi installati. La Corte di Appello ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, ritenendo che le apparecchiature elettroniche che riproducono le regole essenziali del poker costituiscono, per l'assoluta prevalenza dell'elemento dell'alcatorietà, apparecchi per il gioco d'azzardo. Tale conclusione, secondo la Corte territoriale, non viene messa in discussione dalla disciplina che la L. n. 388 del 2000, art. 37, ha introdotto nel R.D. 16 giugno 1931, n. 773, art. 110, posto che tale disposizione e quelle codicistiche presentano una diversa ratio di tutela e diversa impostazione, così che non sussiste alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due normative. La Corte, confermata pertanto la condanna del Sig. PA, ha accolto la richiesta di conversione della pene detentiva in quella pecuniaria corrispondente, nei termini sopra ricordati.
Avverso tale decisione il Sig. PA presenta oggi ricorso per cassazione.
Con primo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), e carenza di motivazione, mancando ogni elemento che fondi la sussistenza della finalità di lucro e basandosi di fatto il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle caratteristiche teoriche del gioco.
Con secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 2 c.p.. La sentenza omette del tutto l'analisi delle diverse formulazioni del R.D. 16 giugno 1931, n. 773, art. 110, succedutesi nel tempo, così come omette l'individuazione della formulazione più favorevole, che deve essere applicata al ricorrente stante la regola che disciplina la successione delle norme penali.
Con terzo e quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per illogicità e carenza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta e alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.
OSSERVA IN DIRITTO
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistere autonomia di presupposti e di finalità tra le disposizioni sanzionatone contenute nel R.D. 16 giugno 1931, n. 773, art. 110, e quelle previste dell'art. 718 c.p., e segg.. Le prime rispondono all'esigenza di garantire la presenza nei locali pubblici di apparecchi per i giochi di abilità e di trattenimento che rispondano alle caratteristiche previste dalla legge (e mutate nel tempo con il susseguirsi di diverse previsioni normative), mentre le fattispecie codicistiche mirano a sanzionare il gioco d'azzardo in tutte le sue forme.
La L. 23 Dicembre 2000, n. 388, art. 37, comma 3, ha modificato del R.D. 16 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 4, con la previsione che si considerano apparecchi per il gioco d'azzardo, sempre esclusi gli apparecchi destinati alle scommesse gestire dallo Stato, quelli "che hanno insita la scommessa che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente".
Le caratteristiche degli apparecchi riproducenti il gioco del poker o le sue regole principali comportano, con tutta evidenza, che questi vadano ricondotti all'interno della categoria dei giochi fondati sulla assoluta alcatorietà, e come tali esclusi dai giochi consentiti. Si tratta di conclusione che trova conferma nelle disposizioni succedutesi nel tempo che, a partire da quella contenuta nella L. 27 Dicembre 2002, n. 289, art. 22, fanno espresso divieto di installare e d utilizzare nei locali pubblici apparecchi che riproducono il gioco del poker. Questa Sezione con più decisioni ha ritenuto che tali apparecchi abbiano insita la caratteristica del gioco d'azzardo (tra le altre, si veda Terza Sezione Penale, sentenza n. 20752 del 13 gennaio - 16 giugno 2006, Glionna, rv 234691). Ciò detto, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di motivare in ordine alla presenza dell'elemento del fine di lucro che, assieme alla alcatorietà della vincita costituisce elemento essenziale del reato previsto dall'art. 718 c.p., come definito dal successivo art.721 c.p., mentre, a partire proprio dalla citata L. n. 388 del 2000,
il lucro non è più ricompreso tra gli elementi essenziali delle contravvenzioni previste R.D. 16 giugno 1931, n. 773, art. 110. Tale omissione comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame ed una opportuna motivazione sul punto.
La Corte, tuttavia, prende atto che il reato risulta contestato il 7 giugno 2002 così che, essendovi stato un unico periodo di interruzione (dal 14 giugno al 20 settembre 2005), il termine massimo di prescrizione è decorso il 10 marzo 2007.
La confisca delle cose in sequestro, avente natura obbligatoria per espressa previsione del R.D. 16 giugno 1931, n. 773, art. 110, è già conseguenza della dichiarazione di prescrizione del reato previsto da tale ultima disposizione. Nessuna ulteriore pronuncia è pertanto necessaria in questa sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma della confisca. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2007