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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17077 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EC MA nata a [...] il [...] UT LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2026 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LE LO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12/02/2026, ha, per quanto qui di interesse, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Locri del 19/03/2025, quanto alla posizione di UT LV dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi 1,11,14,17,18,19,22,23,24,26 e 30 (quest’ultimo limitatamente alla condotta del 31/05/2017), riqualificando la residua condotta oggetto di condanna per il capo 30 ai sensi dell’art. 483 cod. pen. e confermando nel resto la condanna ascritta per i residui reati ascritti, mentre ha pienamente confermato la condanna per EC MA per il reato alla stessa ascritto al capo 29. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per Penale Sent. Sez. 2 Num. 17077 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 06/05/2026 mezzo dei rispettivi difensori, UT LV e EC MA, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Macrì.
3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere la Corte di appello confermato la affermazione di responsabilità a carico del ricorrente a titolo di truffa, mentre la condotta doveva essere riqualificata ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., quale chiara conseguenza della nuova qualificazione giuridica della condotta ascritta al capo 30 ai sensi dell’art. 483 cod. pen. La Corte di appello, a seguito di tale riqualificazione, ha escluso la induzione in errore e dunque la sussistenza dell’elemento oggettivo della truffa.
3.2. Vizio della motivazione perché omessa e manifestamente illogica quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
la valutazione resa, riferita ad un precedente remoto, è del tutto astratta, non individualizzata rispetto alla posizione del ricorrente. 4. Ricorso EC MA.
4.1. Violazione di legge e di norme processuali con riferimento alle norme contenute negli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 640 e 110 cod. pen., attesa la mancanza della motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo della fattispecie concorsuale contestata;
non risulta in alcun riferimento alla condotta tenuta dalla ricorrente e alla portata del suo contributo concorsuale, non apparendo a tal fine sufficiente la menzione del conto corrente alla stessa riferibile, quale conto sul quale confluivano le somme corrisposte quale indennità di disoccupazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso proposto dal Macrì non risulta devoluto in sede di appello, non avendo il ricorrente proposto alcuna argomentazione sul tema della diversa qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. Il motivo è, comunque, non solo generico, in quanto omette del tutto di confrontarsi con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello quanto alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte, ma anche manifestamente infondato in diritto. Il giudice di appello, difatti, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha evidenziato come la condotta truffaldina sia rappresentata non solo dalla 2 presentazione delle dichiarazioni all’Inps, ma da una complessa falsa rappresentazione di una realtà imprenditoriale (disponibilità dei terreni, invece mai effettivamente e formalmente riscontrata come tale in capo al ricorrente;
asserito svolgimento di coltivazioni, mai rilevate come presenti su tali terreni;
organizzazione della attività della asserita azienda agricola per il tramite di una pluralità di soggetti, quali dipendenti, che non hanno tuttavia mai svolto alcuna prestazione lavorativa, pag. 9 e segg. in appello e pag. 10 e segg. della sentenza di primo grado). Il ricorrente non si confronta, dunque, con l’articolata ricostruzione dei giudici di merito che hanno riscontrato (in modo effettivamente non contestato dalla difesa, sia nel corso del giudizio di merito, che in questa sede) il carattere fittizio del complesso aziendale imprenditoriale e la assoluta simulazione della realtà lavorativa di riferimento, anche quanto alla presenza di lavoratori dipendenti, come dimostrato dall’oggettivo riscontro relativo alla totale assenza di coltivazioni sui terreni asseritamente riferibili al ricorrente. Tale complessa attività, a carattere simulatorio, rappresenta un chiaro antecedente causale direttamente collegato al successivo mendacio, parte integrante della articolata attività induttiva, che la difesa mediante una lettura parcellizzata del fatto tende a ricondurre alla meno grave ipotesi di cui all’art. 316-ter cod. pen. Nel caso di specie, in conclusione, come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, ricorre non una mera dichiarazione mendace, ma un'ipotesi integrante una condotta articolata e complessa, caratterizzata dall'approntamento di una serie di elementi fittizi di contorno a carattere risolutivo e decisivo, costituente il quid pluris che integra le condotte truffaldine oggetto di contestazione. Non ricorre, dunque, una mera falsa esposizione del datore di lavoro quanto alla intervenuta corresponsione al lavoratore a titolo di indennità, per malattia o maternità od altro come sostenuto dal ricorrente, ma una complessa ed articolata attività induttiva integrante, come sopra specificato, la condotta truffaldina (Sez. 5, n. 14479 del 18/02/2011, Armeli, Rv. 250127-01; Sez. 2, n. 30682 del 06/06/2006, Casulli, Rv. 234857-01, Sez. F, n. 31493 del 26/07/2012, Cirillo, n. m.). 3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione che ha esplicitato, in modo incensurabile in questa sede, le ragioni del proprio convincimento quanto alla impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, non solo escludendo la presenza di elementi positivamente valorizzabili, ma anche considerando puntualmente la portata del precedente e la gravità della condotta attese le sue modalità concrete di realizzazione, quale elemento indicativo della particolare capacità criminale del Macrì. Emerge, dunque, un congruo riferimento agli elementi decisivi in quanto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01). 4. Il motivo proposto dalla EC non è consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in presenza di una doppia decisione conforme quanto all’accertamento relativo alla responsabilità della stessa quanto al reato ascritto al capo 30 della rubrica. La ricorrente introduce una serie di considerazioni in fatto chiaramente finalizzate ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n.7986del18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). La Corte d'appello ha puntualmente ricostruito la condotta posta in essere dalla ricorrente in termini di contributo causale rilevante alla commissione del fatto, atteso che ne ha richiamato la qualità di intestataria del conto corrente sul quale è stato richiesto l’accredito di somme non dovute, collegate alla falsa rappresentazione dello stato di fatto a tale accredito collegato, con chiara utilità e profitto conseguente, in assenza di qualsiasi allegazione o elemento di prova o ancora versione alternativa fornita sul punto. 5. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
Udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LE LO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12/02/2026, ha, per quanto qui di interesse, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Locri del 19/03/2025, quanto alla posizione di UT LV dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi 1,11,14,17,18,19,22,23,24,26 e 30 (quest’ultimo limitatamente alla condotta del 31/05/2017), riqualificando la residua condotta oggetto di condanna per il capo 30 ai sensi dell’art. 483 cod. pen. e confermando nel resto la condanna ascritta per i residui reati ascritti, mentre ha pienamente confermato la condanna per EC MA per il reato alla stessa ascritto al capo 29. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per Penale Sent. Sez. 2 Num. 17077 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 06/05/2026 mezzo dei rispettivi difensori, UT LV e EC MA, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Macrì.
3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere la Corte di appello confermato la affermazione di responsabilità a carico del ricorrente a titolo di truffa, mentre la condotta doveva essere riqualificata ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., quale chiara conseguenza della nuova qualificazione giuridica della condotta ascritta al capo 30 ai sensi dell’art. 483 cod. pen. La Corte di appello, a seguito di tale riqualificazione, ha escluso la induzione in errore e dunque la sussistenza dell’elemento oggettivo della truffa.
3.2. Vizio della motivazione perché omessa e manifestamente illogica quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
la valutazione resa, riferita ad un precedente remoto, è del tutto astratta, non individualizzata rispetto alla posizione del ricorrente. 4. Ricorso EC MA.
4.1. Violazione di legge e di norme processuali con riferimento alle norme contenute negli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 640 e 110 cod. pen., attesa la mancanza della motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo della fattispecie concorsuale contestata;
non risulta in alcun riferimento alla condotta tenuta dalla ricorrente e alla portata del suo contributo concorsuale, non apparendo a tal fine sufficiente la menzione del conto corrente alla stessa riferibile, quale conto sul quale confluivano le somme corrisposte quale indennità di disoccupazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso proposto dal Macrì non risulta devoluto in sede di appello, non avendo il ricorrente proposto alcuna argomentazione sul tema della diversa qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. Il motivo è, comunque, non solo generico, in quanto omette del tutto di confrontarsi con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello quanto alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte, ma anche manifestamente infondato in diritto. Il giudice di appello, difatti, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha evidenziato come la condotta truffaldina sia rappresentata non solo dalla 2 presentazione delle dichiarazioni all’Inps, ma da una complessa falsa rappresentazione di una realtà imprenditoriale (disponibilità dei terreni, invece mai effettivamente e formalmente riscontrata come tale in capo al ricorrente;
asserito svolgimento di coltivazioni, mai rilevate come presenti su tali terreni;
organizzazione della attività della asserita azienda agricola per il tramite di una pluralità di soggetti, quali dipendenti, che non hanno tuttavia mai svolto alcuna prestazione lavorativa, pag. 9 e segg. in appello e pag. 10 e segg. della sentenza di primo grado). Il ricorrente non si confronta, dunque, con l’articolata ricostruzione dei giudici di merito che hanno riscontrato (in modo effettivamente non contestato dalla difesa, sia nel corso del giudizio di merito, che in questa sede) il carattere fittizio del complesso aziendale imprenditoriale e la assoluta simulazione della realtà lavorativa di riferimento, anche quanto alla presenza di lavoratori dipendenti, come dimostrato dall’oggettivo riscontro relativo alla totale assenza di coltivazioni sui terreni asseritamente riferibili al ricorrente. Tale complessa attività, a carattere simulatorio, rappresenta un chiaro antecedente causale direttamente collegato al successivo mendacio, parte integrante della articolata attività induttiva, che la difesa mediante una lettura parcellizzata del fatto tende a ricondurre alla meno grave ipotesi di cui all’art. 316-ter cod. pen. Nel caso di specie, in conclusione, come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, ricorre non una mera dichiarazione mendace, ma un'ipotesi integrante una condotta articolata e complessa, caratterizzata dall'approntamento di una serie di elementi fittizi di contorno a carattere risolutivo e decisivo, costituente il quid pluris che integra le condotte truffaldine oggetto di contestazione. Non ricorre, dunque, una mera falsa esposizione del datore di lavoro quanto alla intervenuta corresponsione al lavoratore a titolo di indennità, per malattia o maternità od altro come sostenuto dal ricorrente, ma una complessa ed articolata attività induttiva integrante, come sopra specificato, la condotta truffaldina (Sez. 5, n. 14479 del 18/02/2011, Armeli, Rv. 250127-01; Sez. 2, n. 30682 del 06/06/2006, Casulli, Rv. 234857-01, Sez. F, n. 31493 del 26/07/2012, Cirillo, n. m.). 3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione che ha esplicitato, in modo incensurabile in questa sede, le ragioni del proprio convincimento quanto alla impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, non solo escludendo la presenza di elementi positivamente valorizzabili, ma anche considerando puntualmente la portata del precedente e la gravità della condotta attese le sue modalità concrete di realizzazione, quale elemento indicativo della particolare capacità criminale del Macrì. Emerge, dunque, un congruo riferimento agli elementi decisivi in quanto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01). 4. Il motivo proposto dalla EC non è consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in presenza di una doppia decisione conforme quanto all’accertamento relativo alla responsabilità della stessa quanto al reato ascritto al capo 30 della rubrica. La ricorrente introduce una serie di considerazioni in fatto chiaramente finalizzate ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n.7986del18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). La Corte d'appello ha puntualmente ricostruito la condotta posta in essere dalla ricorrente in termini di contributo causale rilevante alla commissione del fatto, atteso che ne ha richiamato la qualità di intestataria del conto corrente sul quale è stato richiesto l’accredito di somme non dovute, collegate alla falsa rappresentazione dello stato di fatto a tale accredito collegato, con chiara utilità e profitto conseguente, in assenza di qualsiasi allegazione o elemento di prova o ancora versione alternativa fornita sul punto. 5. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4