Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18287 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICF18287/02 TA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ca d SEZIONE LAVORO Gayoso benefici prin densial Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente - R.G.N. 22571/00 - Consigliere Cron. 43068 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.27/06/02 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 30 rappresentat o e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI IA EL, AG AN, già VIA COLA DI RIENZOelettivamente domiciliate in ROMA, V 2002 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, le rappresenta e difende, e da ultimo presso la 3091 che -1- CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistenti con mandato avverso la sentenza n. 418/00 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 19/07/00 R.G.N. 1705/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. My -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Alessandria, Maria Gabriella (con la figlia Francesca LI), dopo aver premesso che il coniuge, titolare di una rendita Inail per malattia professionale nonché di una pensione di vecchiaia ordinaria erogata dall'Inps, era deceduto, affermava di non aver ricevuto la pensione di riversibilità da quest'ultimo Istituto, il quale sosteneva essere stato causato il decesso nondel coniuge dalla malattia professionale e poter essere cumulati i due benefici, della rendita Inail ai superstiti e della pensione di riversibilità, stante il divieto dell'art. 1, comma 43, 1. 8 agosto 1995 n. 335; che ad avviso della ricorrente il divieto non operava, onde ella chiedeva la condanna dell'Inps a corrispondere il beneficio già negato;
che il convenuto, costituitosi, sosteneva dover la rendita Inail e valere il divieto quando la pensione di riversibilità avessero avuto origine, come nella specie, dallo stesso evento dannoso, vale а dire dall'infortunio malattia professionale seguita da morte;
accoglieva la domanda con che il Pretore 3 decisione confermata con sentenza del 19 luglio 2000 dal Tribunale, il quale negava che la pensione riversibilità trovasse la propria causadi nell'evento dannoso ed osservava come essa spettasse grazie ai contributi versati a suo tempo dal defunto, già titolare di una pensione di vecchiaia;
che contro questa sentenza ricorre per l'Inps mentre la TE e lacassazione LI si sono costituite con la sola procura al difensore;
considerato che
con l'unico motivo di ricorso l'Istituto lamenta la violazione dell'art. 1, comma 43, 1. n. 335 del 1995, sostenendo dover valere il divieto di cumulo ivi previsto poiché le due prestazioni, rendita Inail ai superstiti e pensione di riversibilità, trovavano origine nel medesimo fatto materiale, ossia nella malattia professionale che causò il decesso del coniuge dell'attuale ricorrente;
che il motivo non è fondato;
che l'art. 1, comma 43, cit. dispone per quanto qui interessa: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità о l'assegno ordinario di ina validità a carico 4 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino а concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della sui futuri presente legge con riassorbimento miglioramenti"; che il divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona a causa di un infortunio o malattia professionale;
che perciò esso non riguarda i trattamenti di riversibilità della pensione di vecchiaia, originata dal versamento dei contributi e dall'età con la conseguenza che, dell'assicurato, quand' anche la malattia indennizzata con rendita provochi la morte dell'assicurato, i superstiti 5 possono cumulare il trattamento di riversibilità della pensione di vecchiaia con la rendita Inail, allo stesso modo che il pensionato diretto può cumulare i due trattamenti;
che 1' "obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti من dell'infortunio sul lavoro, poiché contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129); che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dell'art. 1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n. 346 (1 cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33 1. n. 23 dicembre 2000 n. 388) e dagli artt. 1 comma 20 e 73 comma 1 della stessa legge n. 388/2000; che, rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere poiché la TE e la LI non hanno compiuto atti difensivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 giugno 2002. Etine plea zio Je Cous. estentore Federico Roselli He, Presidente zió 6 ONE D E L L A P A G 0 2 2 S I I T A O L T R D O . A 1 R T 0 U I T O O A T E D S , . A , A N G S R R S A I , L D D A O O I L P I T B A O E S M E D N S T E