Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2002, n. 133
CASS
Sentenza 7 novembre 2002

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In caso di unificazione di più misure di sicurezza, l'assorbimento della misura meno grave in quella più grave non ne comporta l'estinzione, ma ne determina soltanto una diversa durata o la trasformazione in un'altra di specie diversa in base ai criteri fissati dall'art. 209 cod. pen., con la conseguenza che, in caso di estinzione di una delle misura unificate, quella residua, una volta accertata la persistente pericolosità del soggetto, riprende in pieno il suo vigore. (Fattispecie nella quale si è ritenuta correttamente disposta l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per un anno, già unificata ad analoga misura successivamente applicata e poi revocata per effetto di annullamento della dichiarazione di delinquenza abituale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2002, n. 133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 133
    Data del deposito : 7 novembre 2002

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