Sentenza 7 novembre 2002
Massime • 1
In caso di unificazione di più misure di sicurezza, l'assorbimento della misura meno grave in quella più grave non ne comporta l'estinzione, ma ne determina soltanto una diversa durata o la trasformazione in un'altra di specie diversa in base ai criteri fissati dall'art. 209 cod. pen., con la conseguenza che, in caso di estinzione di una delle misura unificate, quella residua, una volta accertata la persistente pericolosità del soggetto, riprende in pieno il suo vigore. (Fattispecie nella quale si è ritenuta correttamente disposta l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per un anno, già unificata ad analoga misura successivamente applicata e poi revocata per effetto di annullamento della dichiarazione di delinquenza abituale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2002, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 07/11/2002
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 3335
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 008963/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IE N. IL 24/07/1945;
avverso SENTENZA del 10/12/2001 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRANCESCO COSENTINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre il difensore di IN IE avverso l'ordinanza emessa il 10.12.2001 dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento dell'11.4.2001 del Magistrato di Sorveglianza della stessa città, che aveva disposto la esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di un anno, a suo tempo applicata al medesimo Serino con decreto del 18.12.1992. Il Tribunale aveva osservato:
- Che, contrariamente a quanto sostenuto dal Serino, doveva ritenersi rimasta in vita la suddetta misura di sicurezza, a nulla rilevando che altra analoga misura, applicata dal Magistrato di Sorveglianza di Salerno con provvedimento del 17.10.1997, e alla precedente unificata ai sensi dell'art. 209 C.P., fosse stata revocata per effetto dell'annullamento della dichiarazione di delinquenza abituale;
- che il giudizio di persistente pericolosità espresso dal Magistrato di Sorveglianza era giustificato dal reiterato comportamento trasgressivo del soggetto, destinatario di diverse ordinanze di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere di stampo camorristico ed estorsione, condannato all'ergastolo per omicidio con sentenza non definitiva e ritenuto elemento di spicco del clan operante nell'agro nocerino-sarnese. Ha osservato il ricorrente che, essendo venuto meno il secondo dei titoli che erano stati unificati, non poteva rivivere la misura di sicurezza applicata per prima in ordine di tempo, poiché quest'ultima, per effetto della disposta unificazione, aveva ormai perso la sua autonomia ed efficacia.
Il ricorso va respinto. È, infatti, del tutto priva di fondamento la tesi del ricorrente, secondo cui, a seguito dell'unificazione di più misure di sicurezza, rimarrebbero totalmente assorbite le singole misure, per modo che, in caso di revoca di una di esse, le altre non potrebbero essere più eseguite.
A parte la intrinseca assurdità di una tesi che propugna una sorta di estinzione, non prevista da alcuna disposizione di legge, di una misura di sicurezza, è sufficiente osservare come l'unificazione rappresenti nient'altro che uno strumento per valutare unitariamente, in caso di esistenza di misure plurime, la pericolosità del soggetto ed evitare la sommatoria aritmetica di misure di sicurezza applicate in tempi diversi, salvo che una delle stesse sia stata già eseguita o siasi in altro modo estinta.
Ne deriva che il fatto che una delle suddette misure sia venuta meno, persistendo il presupposto della pericolosità, le altre non possono che riacquistare la loro piena autonomia.
In tal caso, se si tratta di più misure residue, occorrerà un nuovo provvedimento di unificazione, mentre, se la misura residua è una sola, dovrà procedersi semplicemente, come nella specie è correttamente avvenuto, a dare esecuzione alla stessa. Nè può sostenersi che la misura residua fosse da considerare ormai inesistente sia dal punto di vista giuridico che da quello sostanziale, perché, in caso di unificazione di più misure, l'assorbimento della misura meno grave in quella più grave non ne comporta affatto l'estinzione, ma ne determina soltanto o una diversa durata o la trasformazione in un'altra di specie diversa in base ai criteri fissati dall'art. 209 C.P., per modo che, in caso di estinzione di una delle misure unificate, quella residua, una volta accertata la persistenza della pericolosità del soggetto, non può che riprendere in pieno il suo vigore.
Dalle considerazioni che precedono conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003