Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4857 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
O ) E 4 O 7 C B .3 LA CORTE 4857 /03 E A Aul N P E , I ION 1 D 9 9 Z 1 E E - IC 1 R 1 - REPUBBLICA ITALIANA D 1 IU 2 G E $ IN N T S U ICASSAZIONE Oggetto Impugnativa sentenza SEZIONE TERZA CIVILE Giudice dipace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 24595/01 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Cron. 10313 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Ud. 31/01/03 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere ha pronunciato la sequente SEN TENZA sul ricorso proposto da: E' FR, domiciliato in ROMA presso LA CORTI DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE TORRISI, con studio in 90100 CATANIA VIA CONTE RUGGERO 30, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IM LF AT, LLOYD ITALICO SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n, 55/00 del Giudice di pace di PATERNO' emessa il 16/06/00 depositata il 27/06/00 F 2003 (R. G. 31/991; 262 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dot . Gianfranco MANZO;
lette le conclusiori scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto sí dichiari l'inammissibilità del ricorsc, соп le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato che RE LÈ ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Paterno ha rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di IO OL MI ē del Lloyd Italico S.p.a. per sentirli condannare ri- sarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in conseguenza di un sinistro stradale e indicali in 1ire 1.518.330;
considerato che
il ricorrente ha svolto due motivi di ricorso, con i quali na lamentato la violazione e falea applicazione degli artt. 105 e 143 cod. strada e 1' omessa, insufficiente е contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;
Kilevato che gli intimati non hanno svolto dife- se. viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal 2 я giudice di расе secondo cquità, ha chiesto а questa Corte di respingere il ricorso in camcra di consiglio per manifesta infondatezza dello stesso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p. . è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- mo processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 © 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, altenendo ad ЦП punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 à consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie se di rango superio re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, 11. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della senLenza impugnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi adottata, mentre, per altro verso, le cers - re si risolvono in una critica al convincimento espres- sc dal giudice di pace;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondazo e, conseguentemente, va rigetta- to, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che non si fa luogo a pro- nunzia sulle spese non avendo gli intimati svolto atti- vità difensiva;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Cosi deciso in Roma il 31 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE مسلمان اور اقالی lifer IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 29.03.03 C ERE 01 Dott.ssa Mania AielloMana 4