Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2020, n. 11333
CASS
Sentenza 9 dicembre 2020

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, emessa il 9 dicembre 2020. Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Pisa per omissione di lavori in edifici pericolanti, ha presentato tre motivi di ricorso. Le sue richieste si concentrano sulla presunta violazione del diritto di difesa a causa di un errore nel termine di deposito della motivazione, sull'erronea applicazione della legge penale riguardo alla responsabilità per la manutenzione di un immobile vincolato, e sull'assenza di un concreto rischio di crollo del rudere. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. In particolare, ha sottolineato che l'errore di indicazione del termine non ha pregiudicato il diritto di difesa, e che la responsabilità per la sicurezza dell'immobile ricade sul proprietario, indipendentemente dalla presenza di vincoli culturali. Inoltre, ha evidenziato che le evidenze tecniche presentate non escludevano il rischio per la pubblica incolumità, confermando la legittimità della condanna. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

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Massime1

L'inosservanza dell'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo - per fonte legale o convenzionale - di conservazione o vigilanza sul bene, sempre che, trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari, vi sia una verifica circa l'esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza. (Fattispecie relativa ad immobili sottoposti a tutela della Soprintendenza dei beni culturali della quale, in presenza di una totale inerzia del proprietario, è stata esclusa la qualifica di soggetto obbligato alla conservazione dei beni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2020, n. 11333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11333
    Data del deposito : 9 dicembre 2020

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