Sentenza 9 dicembre 2020
Massime • 1
L'inosservanza dell'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo - per fonte legale o convenzionale - di conservazione o vigilanza sul bene, sempre che, trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari, vi sia una verifica circa l'esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza. (Fattispecie relativa ad immobili sottoposti a tutela della Soprintendenza dei beni culturali della quale, in presenza di una totale inerzia del proprietario, è stata esclusa la qualifica di soggetto obbligato alla conservazione dei beni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2020, n. 11333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11333 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2020 |
Testo completo
1 1333-21 EP AN In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZONE PENALE Composta da: ANGELA TA Sent. n. sez. 611/2020 - s onte - -UP 09/12/2020 DOMENICO OR We.atore R.G.N. 12427/2020 MICHELE BIANCHI TO IN RA ALIFFI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AM GI nato a [...] 07/07 1930 avverso la sentenza del 13/06/2016 TP BUNALE DI PISA visti gli atti il provvedimento impugnate 3.567 udits la relaziona svolta dal Consiliere DO NICO OR;
lecte le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha concluso do dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NA PP ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pisa del 13 giugno 2019, che lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, in ordine al reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, ai sensi dell'art. 677 cod. pen., perché il 6 luglio 2013, della qualità di proprietario di un rudere in Pisa, che minacciava rovina con pericolo per la pubblica incolumità, aveva omesso di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo.
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché vi sarebbe un contrasto insanabile tra motivazione (che indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione) e il dispositivo (che, corretto a penna, indica in giorni 15 il suddetto termine). Il ricorrente evidenzia che tale refuso non possa essere corretto, poiché proprio la correzione a penna apposta sul dispositivo avrebbe pregiudicato concretamente il suo diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 677 cod. pen., perché giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'immobile di proprietà dell'imputato è stato definito di interesse artistico e storico e, quindi, vincolato e sottoposto alla tutela della Soprintendenza dei Beni culturali. Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare erroneamente che il proprietario dell'immobile avrebbe dovuto presentare alla Soprintendenza dei Beni culturali e al Comune di Pisa un idoneo progetto di risanamento, quando l'imputato aveva dimostrato di aver sollecitato l'interessamento da parte della Pubblica Amministrazione, coinvolgendo anche quattro tecnici. Il giudice di merito, quindi, non avrebbe potuto affermare che l'onere di progettazione e di iniziativa edificatoria spettava esclusivamente al proprietario dell'immobile, quando l'art. 37 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 prevede che, ogni qualvolta sorga la necessità di assicurare la conservazione dei beni culturali e di impedire il loro deterioramento, il Ministero ha la facoltà di provvedere direttamente agli interventi o il potere di imporre al proprietario l'esecuzione dei lavori, tanto più che nel caso di specie lo stesso Ministero era rimasto inerte.- - Inoltre, il ricorrente evidenzia che, con l'ordinanza ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 31 maggio 2013, il sindaco avrebbe dovuto specificare il tipo di intervento richiesto per l'eliminazione del pericolo e, in caso di mancato e tempestivo adempimento, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto sostituirsi 2 al privato inadempiente per porre in essere gli interventi necessari. Il Tribunale, invece, ponendo in essere una interpretazione del dispositivo normativo in danno del ricorrente e in favore del Comune di Pisa, avrebbe ritenuto che l'immobile era concretamente pericoloso per la pubblica incolumità solo rispetto al ricorrente, affermando invece una pericolosità meramente astratta rispetto al Comune.
2.3. Con l'ultimo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 677 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era alcun concreto rischio attuale di crollo del rudere, come evidenziato negli atti acquisiti durante il dibattimento e dalle valutazioni espresse dal consulente della difesa, ing. Fabio Baldassini. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto colpevole l'imputato, quando lo stesso non poteva ritenersi consapevole di una situazione di pericolo che veniva accertata come insussistente. La stessa dott.ssa Manuela Ballantini, sentita all'udienza del 31 maggio 2018, avrebbe evidenziato le anomalie del procedimento avviato nei confronti dell'imputato e basato su una situazione di pericolo meramente presunta, mai concretamente accertata. Il Procuratore generale, Luigi Orsi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, perché di fatto il ricorrente non ha dimostrato il proprio interesse con l'avvenuta lesione di un suo diritto a causa dell'erronea indicazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza, rispetto a quanto riportato nel dispositivo della stessa. Proprio la giurisprudenza richiamata a questo proposito dal ricorrente toglie ogni dubbio sulla prevalenza di quanto indicato nel dispositivo e sulla soluzione dell'apparente divergenza con testo della motivazione della sentenza ad ogni effetto giuridico.
1.2. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Il reato contestato all'imputato prevede come soggetti agenti due autori propri, o il proprietario del bene o chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza del bene, e l'uso della formula disgiuntiva dell'art. 677 cod. pen. pone un'alternativa non necessariamente in rapporto di subordinazione. La giurisprudenza di legittimità, infatti ha chiarito che l'inosservanza dell'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a 3 rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo per fonte legale o convenzionale di conservazione o vigilanza sul - bene, sempre che, trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari, vi sia una verifica circa l'esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza (Sez. 1, n. 25255 del 07/07/2005, Cimino, Rv. 231996). Di conseguenza, qualora vi sia un proprietario e anche una persona che è obbligata per legge о convenzione, non sussistendo un rapporto di subordinazione tra i due soggetti propri, l'attribuibilità all'uno o all'altro della responsabilità dipenderà dall'esistenza di disposizioni normative attributive di obblighi. A tal fine, si evidenzia che il d.lgs. n. 490 del 1999 non è normativa idonea ad attribuire alla Soprintendenza la qualifica di soggetto obbligato alla conservazione dei beni di interesse storico e artistico, perché l'art. 37 prevede che ogni qualvolta sorga la necessità di assicurare la conservazione dei beni culturali e di impedire il loro deterioramento, la pubblica amministrazione ha la facoltà di intervenire direttamente o il potere di imporre al proprietario l'esecuzione dei lavori necessari;
di conseguenza, non è consentita la totale inerzia del proprietario del bene che minaccia rovina. Nel caso di specie, i Vigili del Fuoco il 29 maggio 2013, allertati da privati cittadini, erano intervenuti sul rudere di lungarno Galilei, in Pisa, di proprietà dell'imputato, dove avevano constatato che dal muro in questione si erano staccate diverse parti murarie, che erano cadute ben oltre il marciapiede. Il Sindaco di Pisa, pertanto, con ordinanza del 31 maggio 2013 aveva ordinato a NA di far eseguire un'approfondita verifica strutturale del muro, di interdire al transito il tratto di marciapiede e di strada ad esso antistante mediante opportune strutture, di eseguire urgentemente interventi tesi a ripristinare le condizioni di staticità e di sicurezza del muro e, infine, di presentare la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità. Il Tribunale, quindi, ha correttamente evidenziato che l'imputato, a distanza di oltre sei anni dall'emanazione della citata ordinanza, non aveva compiuto alcuna attività tesa a mettere in sicurezza la struttura, così come disposto dalla pubblica amministrazione, anche in considerazione del fatto che non vi era alcuna normativa che avrebbe impedito all'imputato di agire sulla struttura.
1.3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni 4 circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che, dalla lettura della relazione del 14 settembre 2017 dello stesso tecnico di fiducia dell'imputato, Ing. Fabio Baldassini, si evinceva che la mancanza di rischi di crollo della muratura di parti consistenti di essa era riferibile solo alla parte bassa del muro e che in alcune zone della struttura l'intonaco risultava non più perfettamente aderente alla muratura. Inoltre, nella parte interna della struttura erano presenti delle piante rampicanti che avrebbero potuto in futuro svolgere un'azione di disgregamento delle malte e che vi era la possibilità di caduta a terra di piccole parti di intonaco, anche in considerazione del fatto che alla quota di circa 16 metri erano presenti tratti di intonaco di spessore sottile che mostravano un principio di distacco. Il ricorrente, quindi, non tiene conto della ricostruzione fornita dal giudice di merito, secondo il quale la struttura muraria era in pessime condizioni di manutenzione, a rischio distacco di materiali e, quindi, pericolosa per l'incolumità di chi si trovasse a transitarvi vicino, anche in considerazione della sua notevole altezza.
1.3. Stante la manifesta infondatezza del ricorso non può essere dichiarata l'estinzione del reato per il decorso del termine di prescrizione del reato dopo la pronuncia della sentenza del giudice di merito.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. SUPREM T R O C NOCosì deciso il 09/12/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente DomenicoFiordalisi Angela Tardio Angels Erh 5