Sentenza 28 dicembre 2002
Massime • 1
I comuni che gestiscono pubblici servizi di trasporti sono esentati dall'obbligo di pagamento all'INPS della contribuzione per TBC, disoccupazione involontaria, GESCAL ed ENAOLI, Fondo di garanzia per il t.f.r., ma sono tenuti a versare allo stesso ente i contributi di malattia e maternità, nonché - fino alla loro soppressione con la legge 23 dicembre 1998 n. 448 - per asili - nido.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18342 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - rel. Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza 17, unitamente agli avv. Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MONTE ISOLA, in persona del Sindaco pro tempore Angelo Colosso, elettivamente domiciliato in Roma, via La Spezia 127/B presso lo studio dell'avv. Antonio Sisto (studio avv. Dinacci); e dagli avv.ti Nicolò Calandrucci e Giuseppe Peritore del foro di Brescia, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza Tribunale di Brescia n. 3626/1999 depositata il 15 febbraio 2000 R.G. n. 7374/1999 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre 2002 dal Relatore Pres. Dott. Ianniruberto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Brescia il Comune di Monte Isola proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 528/96 per l'importo di L. 335.857.065, emesso ad istanza dell'INPS a titolo di contributi non versati al Fondo di previdenza per il personale addetto al pubblico servizio di trasporto gestito del comune stesso. Il Pretore adito, dato atto che l'ente locale aveva presentato domanda di condono con riserva ed aveva provveduto al pagamento del dovuto a seguito di tale istanza, dichiarava cessata la materia del contendere.
A seguito di appello del Comune, il Tribunale di Brescia, con sentenza 16 dicembre 1999 - 15 febbraio 2000, nel riformare la decisione del Pretore accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Il giudice del gravame - dopo aver ritenuto che, a seguito dell'art. 81 l. 23 dicembre 1998 n. 448, la domanda di condono con riserva non precludeva la possibilità di ottenere l'accertamento giudiziale sull'esistenza dell'obbligo contributivo - osservava come dalla normativa del settore emergeva che il comune non era tenuto a versare contributi per i titoli richiesti dall'INPS, stante la disciplina contenuta nel r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con un unico motivo di censura.
Il Comune di Monte Isola resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso - denunziando violazione dell'art. 4 l. 29 ottobre 1971 n. 889 e dell'art. 38 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito in l. 6 aprile 1936 n. 1155, nonché vizio di motivazione - osserva l'INPS che, ai sensi della normativa richiamata, il personale addetto al pubblico servizio di trasporto gestito dall'ente locale, a seguito della legge 889, deve essere iscritto all'apposito Fondo indicato nella legge da ultimo citata, stante la specialità della disciplina, che, di conseguenza, va applicata in luogo di quella contenuta nel r.d.l. 1827. Il ricorso è solo in parte fondato.
Occorre premettere che la controversia in esame - come ha espressamente precisato il ricorrente istituto - riguarda i c.d. contributi minori (disoccupazione involontaria, TBC, ENAOLI, asili nido, TFR dal 1^ luglio 1982, malattia e maternità, GESCAL), dato che per il resto il Comune ha provveduto a versare la contribuzione al Fondo per i propri dipendenti addetti al pubblico servizio di trasporto in economia.
Allo scopo di precisare i termini del problema, è opportuno procedere all'esame della legislazione del settore. Il r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in l. 6 aprile 1936 n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza, riservò all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la gestione delle assicurazioni obbligatorie, ma allo stesso tempo ebbe cura di segnare una netta distinzione tra il settore pubblico e quello privato, disponendo all'art. 38 n. 2 che non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria gli operai, agenti e impiegati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.
Quest'assetto venne in parte modificato per effetto della l. 29 ottobre 1071 n. 889 - contenente norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto - con la quale venne introdotto l'obbligo della iscrizione all'apposito Fondo, tra gli altri, del personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto gestiti in economia o mediante aziende speciali da comuni, province, regioni o loro consorzi (art. 4). A carico del Fondo veniva poi posto il trattamento, espressamente definito sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (art. 2). È evidente, quindi, che alla ripartizione generale pubblico-privato, contenuta nel r.d.l. 1827, venne apportata un'eccezione, relativamente ai dipendenti, dei quali si è fatto cenno in precedenza, ma limitata - per quanto rileva nel presente giudizio - alla sola assicurazione generale obbligatoria. Resta da esaminare allora quale disciplina debba ricavarsi dalla normativa relativa ai singoli "contributi minori", dei quali si controverte nel presente giudizio.
a) Contribuzione TBC e disoccupazione involontaria. Per espressa previsione dell'art. 38 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 nulla è dovuto dai comuni per questo titolo (cfr.,
sull'esenzione di tale obbligo, Cass. 27 ottobre 1988 n. 5820). b) Contributo GESCAL.
L'art. 5 lett. c) l. 28 febbraio 1949 n. 43 esclude i comuni, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, dal pagamento del contributo in oggetto.
c) Contributo ENAOLI.
Con formulazione identica a quella citata sub b), l'art. 2 d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818, dispone che a tale contribuzione non sono tenuti i comuni.
d) Contributo al Fondo di garanzia t.f.r. dal 1^ luglio 1982. Il Fondo, istituito con la l. 29 maggio 1982 n. 297, non riguarda i dipendenti degli enti locali, ai quali il trattamento di fine servizio è corrisposto in base a criteri di calcolo diversi da quelli previsti dall'art. 2120 cod. civ., nel testo esistente prima e dopo le modifiche apportate con la richiamata legge 297, e - soprattutto - da un ente diverso (INADEL e successivamente INPDAP) da quello con il quale è intercorso il rapporto di servizio. e) Contributi asili-nido.
Sono stati istituiti con la l. 6 dicembre 1971 n. 1044 e soppressi con l'art. 3 l. 23 dicembre 1998 n. 448. L'art. 8 comma 1 della richiamata legge 1044 prevedeva un incremento nella misura pari allo 0,10 per cento dell'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni dell'a.g.o. gestita dall'INPS o da altri enti previdenziali, ovvero del contributo dovuto ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e sostitutivi della predetta a.g.o. L'Istituto era tenuto ad una separata contabilità di quanto riscosso a tal titolo (art. 8 comma 2) e le relative somme confluivano poi in un apposito capitolo di spesa del Ministero della sanità (art. 2).
È evidente che, in base alla dato normativo riportato, vi era uno stretto collegamento tra quanto dovuto all'INPS per la gestione dell'a.g.o. o dei fondi speciali sostitutivi e quanto da imputare al titolo ora in esame, indipendentemente dalla natura del soggetto obbligato al pagamento dei contributi, con la conseguenza che, ricorrendo l'obbligo di cui alla legge 889 del 1971, deve riconoscersi esistente anche l'obbligo di versare all'INPS il contributo di cui alla legge 1044 del 1971. f) Contributi malattia e maternità.
La questione, non nuova nella giurisprudenza di questa Corte, va risolta considerando che, a seguito della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (l. 23 dicembre 1978 n. 833) e della soppressione dei precedenti enti mutualistici (l. 29 giugno 1977 n. 349), ai sensi degli artt. 74 e 78 della legge 833 vanno versati all'INPS i contributi in precedenza destinati agli enti soppressi (Cass. 5 agosto 1999 n. 8443; Cass. 18 novembre 1995 n. 11935). In definitiva, deve affermarsi che "i comuni gestori di servizi pubblici di trasporto mentre sono esentati dall'obbligo di pagamento all'INPS della contribuzione TBC, disoccupazione involontaria, GESCAL ed ENAOLI, Fondo di garanzia per il t.f.r., sono invece tenuti a versare allo stesso ente i contributi di malattia e maternità, nonché - fino alla loro soppressione con la legge 23 dicembre 1998 n. 448 - per asili-nido".
La sentenza impugnata, che ha escluso totalmente l'obbligo per i c.d. contributi minori, deve essere pertanto cassata per quanto di ragione, con rinvio ad altro giudice, il quale determinerà la misura del dovuto a titolo di contributi di malattia, maternità ed asili- nido.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2002