Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18342
CASS
Sentenza 28 dicembre 2002

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I comuni che gestiscono pubblici servizi di trasporti sono esentati dall'obbligo di pagamento all'INPS della contribuzione per TBC, disoccupazione involontaria, GESCAL ed ENAOLI, Fondo di garanzia per il t.f.r., ma sono tenuti a versare allo stesso ente i contributi di malattia e maternità, nonché - fino alla loro soppressione con la legge 23 dicembre 1998 n. 448 - per asili - nido.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18342
    Data del deposito : 28 dicembre 2002

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