Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14983 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
ITALIANA O L L 4 7 O .3 F E BLICA E N 9 O I Z B - A 1 E R -1 C T A 1 IS P 2 G I . E L D R 9 E A 3 IC D E E D 6 T 14983/0 U 4 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N . E G T S T E E R 2 Oggetto N A T. A CORTE SUPREMA DI CAS (IS Responsabilità civile. Risarcimento danni Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati: GIULIANO Presidente - R.G.N. 13248/01 Dott. Angelo Dott. PA VITTORIA Consigliere Cron.35100 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Ud. 07/06/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: COMUNE DI COLONNELLA, in persona del Sindaco pro- tempore in carica, RC NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINEROLO 22 presso l'Avv. CLAUDIO COLINI, difeso dall'avvocato TONINO CELLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI SA NI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato LIBERO MASI, GIANCARLO PERONE, difeso 2002 giusta delega in atti;
1321 1 controricorrente avverso la sentenza n. 36/01 del Giudice di pace di NERETO, emesso il 25/01/2000, depositata il 29/01/01; RG 388/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito 1'Avvocato ERNESTO PALATTA (per delega Avv. Colini Claudio); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto del I II motivo, accoglimento del 3° assorbimento del 4°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. PA Di TO, genitore esercente la patria potestà sul figlio minore IO PA, con atto di citazione del 21 settembre 1999, ha convenuto in giudi- zio davanti al giudice di pace di Nereto il Comune di Colonnella, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che il figlio aveva riportato mentre, alla guida di un ciclomotore, percorreva una strada di quel Comu- ne. L'attore ha dichiarato che l'incidente si era veri- ficato "a causa delle pessime condizioni del manto stradale, che presentava buche ed avvallamenti".
2. La domanda è stata accolta con sentenza del 29 gennaio 2001 ed il giudice di pace ha condannato il Co- mune al risarcimento dei danni, liquidati in oltre lire 1.700.000. Il giudice di pace ha ritenuto che la compiuta istruttoria aveva fornito la prova della responsabilità del Comune.
3. Il Comune di Colonnella ha proposto ricorso, con il quale ha chiesto la cassazione della sentenza. Resiste con controricorso IO PA Di Salva- tore. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, articolato in tre motivi, è rigetta- to con le considerazioni di seguito indicate.
2. Con i primi due motivi del ricorso, sostanzial- mente, è denunciata la nullità della sentenza impugnata per nullità del procedimento.
2.1. Il ricorrente, con il primo motivo, addebita alla sentenza il seguente errore: avere violato gli artt. 320 e 184 cod. proc. civ. Egli dichiara che il giudice di pace, all'udienza del 18 febbraio 2000, aveva concesso alle parti il ter- mine perentorio del 10 marzo successivo per precisare fatti, difese ed eccezioni e per articolare mezzi di prova, rinviando per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 24 marzo e concedendo termine fino a 3 tale udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, nonché per note di replica. La causa era stata rinviata d'ufficio all'udienza del 31 marzo, nella qua- le l'attore aveva chiesto ed ottenuto di formulare pro- va testimoniale contraria a quella del convenuto. Il ricorrente sostiene che, in questo modo, è stato viola- ta la perentorietà dei termini indicati dalle norme in- dicate nel motivo. Il Comune aggiunge, con il secondo motivo, che nel procedimento si è verificato anche l'errore dell'ammis- sione di una consulenza tecnica d'ufficio, nonostante l'attore non l'avesse mai chiesta e nonostante che l'attore era stato dichiarato decaduto dall'espletamen- to della prova testimoniale articolata, per mancata ci- tazione dei testimoni.
2.2.1. L'art. 311 cod. proc. civ. dispone che il procedimento davanti al giudice di pace è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, ove non sia diversamente stabilito. In tema di prova testimoniale, l'art. 184 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica appor- tatavi dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990 n. 353, in vigore dal 20 aprile 1995 e applicabile alla fattispecie che si sta esaminando, pone la richiesta della prova testimoniale contraria a quella già artico- 4 sequenza procedimentale. lata dall'altra parte in una avanzata nella cosiddetta La richiesta può essere (indicata dal precedente udienza di prima trattazione articolo 183), oppure, su richiesta delle parti, nella per prima successiva udienza disciplinata dalla norma indicata. La giustificazione di questa sequenza procedimenta- le sta nel riconoscimento del diritto alla prova, il quale appartiene ad entrambe le parti e deve essere CO- ordinato con il principio della difesa e di quello del contraddittorio, i quali sono i cardini del processo civile. Il rilievo delle preclusioni, che derivano dal- l'inosservanza della sequenza procedimentale indicata, è compiuto d'ufficio dal giudice, come si ricava dal fatto che i termini relativi sono indicati come peren- tori.
2.2.2. Dalla premessa ora esposta, tuttavia, non si possono ricavare le conseguenze ipotizzate dalla difesa del ricorrente, che cioè la sentenza sia nulla per l'errore procedimentale in cui è incorso il giudice di pace. Infatti, un tale errore, per essere espressivo, de- ve avere determinato la decisione assunta in concreto. La decisione del giudice di pace, invece, non è 5 stata adottata in base alla prova testimoniale proposta dall'attore. Nella sentenza è detto che la fondatezza della do- manda dell'attore si regge su una serie di elementi, rappresentati dal rapporto dei carabinieri, dalle foto- grafie prodotte, dalle prove espletate e dalla consu- lenza tecnica d'ufficio. Ciò è come dire che, nel giudizio sintetico ed in- tuitivo, proprio delle decisioni emesse dal giudice di pace in applicazione dell'equità, è il complesso del- l'attività istruttoria svolta a convincere il giudice della bontà del diritto fatto valere e non i singoli mezzi di prova espressi. In altre parole, quand' anche la prova testimoniale non fosse stata raccolta correttamente, consentendo, cioè, all'attore di escutere in maniera non corretta la prova contraria a quella dell'altra parte, non per que- sto solo fatto il giudizio del giudice di pace dovrebbe essere ritenuto formulato in maniera contraria a legge.
2.3.Il fatto, indicato nel secondo motivo, che sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, senza che alcuna delle parti l'avesse chiesta, non comporta nullità della sentenza, considerato il carattere sup- pletivo ed indisponibile per le parti dello strumento istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio.
3. Con il terzo motivo è addebitato alla sentenza il vizio di omessa motivazione. Anche questo motivo non è fondato.
3.1. Il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace è disciplinato dall'art. 113 cod. proc. civ., il quale, al secondo comma, dispone che "il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede lire due milioni". Il potere equitativo del giudice di pace, indicato nella norma, si esprime in un giudizio di tipo intuiti- vo e non di tipo sillogistico;
non richiede, cioè, la preventiva individuazione della norma astratta applica- bile al caso concreto. Da questo principio si possono ricavare le seguenti implicazioni sul piano dell'impugnazione delle corri- spondenti decisioni con il ricorso per cassazione. Le decisioni adottate in controversie di valore non eccedente lire due milioni, sono sempre e solo decisio- ni secondo equità, perché questo è l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice in questo contesto. Per le stesse controversie (e sempre entro il valo- re di due milioni) questa conclusione vale, sia nei ca- si in cui il giudice di pace invochi l'equità per la soluzione del caso singolo, sia quando la soluzione della fattispecie sia stata effettuata con richiamo a 7 principi di diritto, perché, in questo caso, la lettura delle norme adottata dal giudice, anche in chiave di- versa, è una lettura delle norme in chiave equitativa. Il difetto di motivazione può essere dedotto solo sotto il profilo della sua mancanza ° sotto quello del- la sua enunciazione meramente apparente. Perciò, la decisione del giudice di pace deve for- nire le giustificazioni delle scelte operate, affinché appaiano razionali, fondate e condivisibili.
3.2. Nella fattispecie, le conclusioni della sen- tenza sono sorrette dalla motivazione, che è esaurien- te, secondo la quale la responsabilità del Comune era emersa dall'esame del rapporto dei carabinieri, dalle foto prodotte, dalle prove espletate e dalla consulenza tecnica di ufficio. Con il richiamo a questi elementi, infatti, il giu- dice di pace ha ritenuto, in maniera insindacabile in questa sede, di motivare sia la responsabilità del con- venuto, sia l'ammontare dei danni.
4. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in € 6: oltre onorari liquidati in € 8 400,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- LLO la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 7 1-1991, N.374 O B E E N ) ZIO giugno 2002. E C A A 1-1 ISTR P I L. 2 Luigi Francesco Di Nanni, Est. D G E E R 39 IC A D E Nea Il Fres D sidente E 6 IU T 4 N G Augu SE T E E R T.N MA (IS IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NZ BA Oggi 24 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 NN BA 0