Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
L'omessa o la tardiva decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta la nullità degli atti compiuti successivamente alla sua presentazione qualora esse non abbiano determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell'istante.
Commentario • 1
- 1. Patrocinio a spese dello stato, qual'è l'ultima dichiarazione dei redditi? (Cass. 16/16724).https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 aprile 2024
L'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata. Corte di cassazione sez. IV penale ud. 27 febbraio 2024 (dep. 22 aprile 2024), n. 16716 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, ha respinto l'opposizione proposta da A.A. contro il decreto del 18 aprile 2023 che aveva dichiarato inammissibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2009, n. 23520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23520 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Hell.
REPUBBLICA ITALIANA
23520 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ESPOSITO Presidente Udienza pubblica Dott. Antonio
FIANDANESE Cons. Relatore del 16/04/2009 1. Dott. Franco
SENTENZA Consigliere 2. " Margherita TADDEI
1545/0984 N. RENZO Consigliere 3. "1 Michele
.36175/08 R.G.N. CHINDEMI Consigliere 4. "1 Domenico
ha pronunciato la seguente:
S ENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di Cosenza
IS, n. a Milano 1'1.7.1960, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 21 giugno 2006, di conferma della sentenza del
Tribunale di Monza, in data 10 maggio 2005; Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Giuseppe
Febbraro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data
21 giugno 2006, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza il 10 maggio 2005 nei confronti di ZA IS per il reato di ricettazione.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come unico motivo l'inosservanza di norme processuali (art. 96 D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115; artt. 179, comma 2 e 185
c.p.p.).
Il ricorrente lamenta di avere depositato in data
1° giugno 2005 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la decisione della Corte
non sia intervenuta nei dieci giorni successivi al deposito, ma solamente in data 18 luglio 2006,
notificata il agosto 2006, dopo la conclusione del processo di appello. La violazione delle norme in materia comporterebbe la nullità del processo e della sentenza che lo ha concluso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è infondato e deve essere
rigettato.
Premesso che la ricostruzione delle vicende "
processuali poste a fondamento del motivo di
2 degli atti, ricorso è conforme alle risultanze all'orientamento questo collegio aderisce secondo il quale, in tema di giurisprudenziale patrocinio a spese dello Stato, allorché l'imputato abbia presentato l'istanza di ammissione al beneficio, non è configurabile alcuna nullità per l'omessa decisione sulla richiesta da parte del giudice ai sensi dell'art. 96, comma primo, D.Lgs. n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), ove non siano state formulate censure relative a lesioni effettive e specifiche del
diritto di difesa, ma sia stata evocata esclusivamente la violazione della disposizione nella sua astrattezza (Sez. VI, 18 settembre 2003,
12n. 46185, Lo Castro, rv. 226968; Sez. VI,
novembre 2004, n. 48265, Bevilacqua, rv. 230605;
20 gennaio 2009, n. SEZ. V, 25 novembre 2008
2071, Romanelli, rv. 242357).
L'opposto indirizzo, secondo cui la sanzione di
nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dall'art. 96, comma primo, d. P. R.
115 del 2002, comporta l'automatica nullità di tutti gli atti compiuti, per i quali era necessaria 3
la partecipazione e l'esercizio del diritto di
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difesa, a prescindere dalla dimostrazione del verificarsi di specifici pregiudizi (Sez. I, 20
aprile 2006, n. 18066, Bianchi, rv. 234443; Sez. I,
15 novembre 2005, n. 41715, Violante, rv. 232069;
Sez. I, 29 maggio 2008, n. 26324, Novelli, rv.
240870) non appare condivisibile. Invero, le modifiche apportate dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, n.al testo originario della L. 30 luglio 1990, 217, art. 6, e cioè la previsione della sanzione della nullità assoluta degli atti compresi tra la scadenza del termine di dieci giorni per la
decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la data di effettiva adozione del provvedimento sull'istanza, furono finalizzate ad assicurare l'effettività del diritto di difesa,
come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 1 ottobre 2003, n. 304.
Ne discende che quando la effettività del diritto di difesa non risulta in concreto intaccata dal ritardo nel provvedere sulla istanza, non viene in causa la ratio della norma e tanto meno la massima sanzione processuale prevista dal legislatore del
Tale conclusione appare ratificata fermo 2001. -
rimanendo il principio del tempus regit actum
-
anche dal più recente intervento del legislatore
4 che, con la L. 24 luglio 2008, n. 125, (c.d.
"pacchetto sicurezza"), al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 1, ha soppresso le parole
"ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi comma 2". Cosi lasciando dell'art. 179 c.p.p.,
intendere che l'omesso o il ritardato provvedimento in tema di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è tema che può eventualmente trovare tutela nelle nullità a regime intermedio,
quando e se si apprezzasse una concreta lesione al diritto di assistenza tecnica dell'imputato, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2009. A I
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