Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU getto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 14556/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 1737 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. - Consigliere - Dott. Pasquale PICONE Ud.18/10/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta com SE NTENZA dal Sig.. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: il 2 GEN 2001 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in- IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIÓ COPIE
contro
Rilasciata copia legale al Sig. N KNPS TT GIANMARIO;
per di MAR. 2001 2000
- intimato -
IL CANCELLIERE 1 4256 avverso la sentenza n. 837/98 del Tribunale di -1- BRESCIA, depositata il 29/05/98 R.G.N. 50/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DEudienza del 18/10/00 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Brescia, con sentenza 1014/1997, in Il Pretore di dell'opposizione proposta da TI accoglimento Gianmario, ha dichiarato illegittima la ordinanza- ingiunzione n. 225/1996 con la quale l'Inps aveva intimato all' opponente di pagare L.
4.392.500 a titolo di sanzioni amministrative per parziale mancato versamento di contributi dal maggio 1989 al novembre 1991, perché mancante la prova della notificazione della contestazione dell'illecito entro il termine perentorio fissato dall'art. 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689. Azey Con sentenza 2 aprile/29 maggio 1998 il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento dell'appello dell'Inps, ha ritenuto regolare la notifica, e quindi, passando ad esaminare i motivi di opposizione, ha da una parte respinto l'eccezione di prescrizione proposta dall' opponente, in quanto essa inizierebbe a decorrere dall'ultima delle varie infrazioni succedutesi nel tempo, ritenute legate dal vincolo della continuazione;
dall'altra eccessiva la sanzione inflitta perché, stante la continuazione, essa va applicata secondo il criterio anziché quello del "cumulodel "cumulo giuridico" materiale". 3 Ciò posto, dichiarava tuttavia la illegittimità dell'intera sanzione, ritenendo impossibile per il giudice, in materia di violazioni in materia di previdenza ed assistenza, di modificare la sanzione applicata dall'amministrazione. Motivava che l'art.35 Legge 24 novembre 1981, n. 689, nel disporre che il giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione per violazione di disposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie è disciplinato dalle regole del processo previdenziale (artt. 442 e segg. C.p.c.), richiama le sole disposizioni processuali Azly previste nella legge 689/81, tra le quali non rientrerebbe il disposto del terzultimo comma dell'art.23 stessa legge, il quale conferisce al giudice dell'opposizione in materia di illeciti amministrativi il potere di modificare l'entità della sanzione comminata. Aggiungeva che detto potere non può ritenersi applicabile neppure in via analogica, per il carattere di disposizione eccezionale di detto terzultimo comma dell'art. 23 ("in parte qua”) rispetto alla regola generale di cui agli artt.2 e segg. L.2248/1865 all.E, che inibisce siffatta facoltà al giudice ordinario rispetto agli atti provvedimentali della P.A. 4 На proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo. L' intimato, ritualmente citato, non si è costituito. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 35 Legge 24 novembre 1981, n. 689, censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il giudice può solo annullare la ordinanza- dell'opposizione ingiunzione, ma non modificare l'entità della sanzione Azey dovuta, come richiesto in via gradata dall'Istituto ricorrente nelle varie fasi di merito. Il motivo è fondato. Questa Corte, esaminando il problema in una controversia proveniente dal medesimo Tribunale, ha ritenuto che "In sede di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il pretore ha il potere di annullare in tutto о in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione medesima commisurandola in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati 5 una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alla effettiva consistenza della infrazione, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni" (Cass. 15 giugno 1998 n. 5957). Il principio va ribadito, perché assolutamente condivisibili le argomentazioni che lo sorreggono. comma 11, della Legge 24 novembre 1981, n. L'art. 23, 689, nel definire l'ambito dei poteri attribuiti al all'ordinanza- pretore in sede di opposizione ingiunzione, stabilisce che con la sentenza con la Azy quale definisce il giudizio questi può rigettare l'opposizione o accoglierla, annullando in tutto in parte l'ordinanza suddetta ○ "modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta". Come è stato affermato in precedenza da questa Corte (sentenza n.4612 del 22 maggio 1990), il pretore esercita in tale ambito un sindacato di merito sul provvedimento sanzionatorio, che si traduce in un apprezzamento pieno delle risultanze processuali e in un potere esteso alla determinazione dell'ammontare della sanzione, che va commisurata all'effettiva consistenza dell'infrazione: potere che non generale dallaincontra, pertanto, i limiti posti in via 6' legge sul contenzioso amministrativo, che consente al giudice ordinario la sola come è ben noto - disapplicazione in via incidentale dell'atto amministrativo illegittimo (Cass. 5957/98 cit.). La Corte ha anche vagliato il principale argomento a base della sentenza impugnata, e cioé che l'art.35 1.cit, nel "depenalizzare" le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda, e nel dettare la disciplina ad esse relativa, richiama, al quarto comma, soltanto il quarto comma dell'art.23; ma ha ritenuto che tale rilievo non è sufficiente per Asey dedurne che il legislatore abbia inteso precludere l'applicabilità, in relazione alle violazioni in del principio sancito nell'undicesimo comma di oggetto, tale disposizione. In primo luogo, è da ritenere che il legislatore, nel disporre nello stesso quarto comma dell'art.35 che il giudizio di opposizione è in tale ambito regolato dagli artt.442 e segg. c.p.c., abbia avvertito espressamente il quarto l'esigenza di richiamare comma dell'art.23 ( il quale consente all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza di stare in nonché, a quest'ultima, giudizio personalmente, di delegati), allo appositamente avvalersi di funzionari 7 riferimento alla disciplina scopo di evitare che il indurre ad escludere codicistica potesse l'applicabilità della disposizione suddetta. In secondo luogo, non si comprende affatto perché la ratio che sorregge l'istituto in discussione, la quale mira al pretore una funzione palesemente ad affidare esaustiva, tale da consentire una piena proporzionalità tra entità della infrazione e della sanzione e da "escludere la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni", dovrebbe ritenersi estranea all'area degli illeciti in previdenza ed assistenza, che il legislatore Asy materia di del 1981 ha inteso assimilare in linea di massima, sotto l'aspetto considerato e salvo le disposizioni specifiche di carattere processuale dettate nella sedes materiae (ossia, nell'art.35), alle altre violazioni contestualmente "depenalizzate". Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Brescia, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
8 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 18 ottobre 2000. buglichen luaith Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo De Matolin Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 20 GEN. 2001 ocal, DRAS LABORATORE LIBRIÁ R P U 805 , DI LLO SA S 10 I BÓ TA . 3 , T 3 SA D R 5 E 'A STA . SP L L N I E PO N 3 D G -7 IM SI O -8 A N A E 1 D D S 1 E TE I , E A O ESEN TR G O G T IS E IT G L IR E R D A L O L E D Qp\odi potere3 RG 14556/98 9