Sentenza 2 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2020, n. 19889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19889 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2020 del TRIB. per il riesame di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG
KATE TASSONE RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Milano, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza riservata il 20 gennaio 2020 e depositata il 5 marzo 2020 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di DE RB, imputato per fatti di droga, avverso il provvedimento con il quale il 16 dicembre 2019 la Corte di appello di Milano - giudice procedente - ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge (art. 310 cod. proc. pen.). Assume il ricorrente che, essendo stata l'ordinanza trattenuta in riserva dal Collegio il giorno 20 gennaio 2020 e depositata in Cancelleria il 5 marzo 2020, non è stato rispettato il termine di trenta giorni dalla camera di consiglio;
né si è motivato - si aggiunge - sulla eventuale necessità di un termine più ampio. In conseguenza, si chiede la declaratoria di inefficacia della decisione impugnata.
3. Il P.G. della Corte di cassazione nelle conclusioni scritte del 28 maggio 2020 ha chiesto la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2.11 ricorrente assume la perentorietà del termine per la decisione sull'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. In realtà, però, i commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., che prevedono, tra l'altro, la perdita di efficacia della misura originaria ove la decisione del Tribunale per il riesame non intervenga o non sia depositata entro un determinato termine, non sono richiamati dall'art. 310 cod. proc. pen., che al comma 2 si limita a richiamare, invece, i commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 309 cod. proc. pen.: consegue che, per volontà del legislatore, l'appello cautelare è disciplinato da termini ordinatori, il cui eventuale superamento non comporta conseguenze sulla misura (salve, naturalmente, le possibili conseguenze disciplinari e/o penali a carico del magistrato). Del resto, la S.C. ha in più occasioni affermato la non perentorietà, quanto all'appello disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen., sia del termine per la hf--- trasmissione degli atti da parte dell'autorità che procede al Tribunale distrettuale (tra le numerose, Sez. 5, n. 6221 del 08/01/2020, Granato, Rv. 278308; Sez. 1, n. 3630 del 17/05/2000, Bogdan, Rv. 216176) sia di quello per l'adozione della decisione (ex plurimis, Sez. 4, n. 46489 del 21/10/2011, Ragone, Rv. 251436; Sez. 1, n. 5164 del 11/10/1996, Bolzoni, Rv. 206036). A ben vedere, si rileva anche una carenza di interesse del ricorrente alla deduzione del ritardo nel deposito del provvedimento sul presupposto - infondato - che ciò determini la perdita di efficacia dell'ordinanza che decide sull'appello cautelare, poiché si tratterebbe, in ogni caso, di inefficacia dalla quale non potrebbe mai derivare l'inefficacia derivata della misura applicata.
3.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza dello stesso, poiché si deduce la violazione di norma che è sprovvista di sanzione processuale. Oltre alla condanna alle spese processuali, il ricorrente è tenuto al pagamento della somma a favore della cassa delle ammende nella misura, che si stima corretta in diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/06/2020. Il Consigliere estensore II(Presidente trieten Gi, 4onno Fumu i 17 I / y)/11 ,h Li,
DEPOSITA
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