Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
In tema di delitti contro il patrimonio, la causa di non punibilità per fatti in danno dei congiunti non trova applicazione nei casi in cui siano commessi con violenza fisica, consistente in qualsiasi atteggiamento di coartazione della libertà fisica del soggetto passivo, costretto pertanto a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di non convalida del fermo, motivata anche con la mancanza del requisito della violenza fisica, per il fatto commesso da un soggetto che, per procurarsi un ingiusto profitto, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i genitori a consegnargli la somma di denaro di euro 100, scagliando contro costoro vari oggetti dopo averli ripetutamente minacciati di morte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2007, n. 19651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19651 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI RA - Presidente - del 29/03/2007
Dott. MONASTERO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 461
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 028472/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
nei confronti di:
1) RE SC, N. IL 10/11/1974;
avverso ORDINANZA del 22/05/2006 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 22.5.2006 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata non convalidava il fermo di P.G. eseguito nei confronti di EN RA, indagato per il reato di cui agli artt. 56, 629 c.p., per aver posto in essere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, atti idonei diretti inequivocabilmente a costringere i propri genitori a consegnargli la somma di Euro 100,00, consistititi nello scagliare vari oggetti al loro indirizzo dopo averli ripetutamente minacciati di morte, non realizzandosi l'evento per il rifiuto delle persone offese. Riteneva in particolare il GIP che nel caso di specie fosse applicabile la disposizione di cui all'art. 649 c.p., atteso che, essendo il reato rimasto allo stato di tentativo e non essendoci stato impiego di violenza alle persone, era operante la causa di non punibilità prevista dall'articolo suddetto per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari. Avverso tale provvedimento proponeva appello il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata rilevando l'erroneità dell'ordinanza impugnata. In particolare assumeva il P.M. impugnante, per quel che riguarda la mancata convalida del fermo di P.G., che l'assunto del GIP circa l'insussistenza dell'impiego di violenza alle persone era assolutamente non condivisibile, non potendosi dubitare che nel caso di specie il EN, dopo aver minacciato i genitori, ebbe a lanciare al loro indirizzo oggetti vari, ponendo in essere quindi una condotta violenta posto che deve intendersi per tale qualsiasi esplicazione di energia fisica da cui possa derivare una coazione personale.
Con nota del 10.10.2006 il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione chiedeva che venisse disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che il concetto di violenza fisica non va inteso nel senso ristretto della esplicazione di un'energia fisica direttamente sulla persona offesa, intesa cioè come coazione materiale dinamicamente esercitata sulla persona offesa, da parte dell'agente, quale strumento di coartazione (o tentativo di coartazione) dell'altrui volere. La nozione di violenza fisica deve invece farsi rientrare nella ampia accezione tecnico-giuridica, riconducibile piuttosto alla ipotesi criminosa dell'art. 610 c.p., e quindi in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica del soggetto passivo che viene così costretto (o che si tenta di costringere), contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico.
Ed allora non pare dubbio che il ripetuto lancio di oggetti di vario genere, rientra senz'altro nel novero delle condotte "violente" previste dal terzo comma dell'art. 649 c.p., quale motivo di esclusione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, integrando a pieno titolo quell'impiego di violenza alla persona che, per costante giurisprudenza, assume rilevanza ai fini della norma predetta;
ed a nulla rilevando la circostanza che la detta azione aggressiva non abbia procurato alcuna lesione fisica alle persone offese che ebbero fortunatamente a scansare l'impatto con gli oggetti contro di loro scagliati. Alla stregua di quanto sopra l'assunto del GIP secondo cui la richiesta di convalida del fermo deve essere rigettata "non essendo stata impiegata violenza fisica alle persone" si appalesa chiaramente erroneo.
Va di conseguenza annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2007