Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Dalla disposizione dell'art. 17 del T.U. n. 1175 del 1933 si ricava che l'utilizzazione dell'acqua che la parte s'è procurata di sua iniziativa ne configura un godimento illecito, che obbliga sempre a pagare, a titolo di risarcimento del danno, almeno la stessa somma che sarebbe stata dovuta nel caso di utilizzazione consentita; mentre ogni altro eventuale danno, diverso e maggiore, deve sussistere ed essere provato qualora se ne domandi il risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
D'EL SA, AM FR, D'EL IA, D'EL LE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 3, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO MORMINO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 104/98 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 26/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati CLEMENTI, dell'Avvocatura Generale dello Stato, Ignazio MORMINO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1. - Il tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia, con sentenza del 5/7/1994, accoglieva la domanda proposta dall'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Siciliana e condannava NT D'LO, FR NA, RO D'LO e LE D'EL a pagare la somma di L.
1.018.570.000 oltre agli interessi legali.
1.1. - L'Assessorato, nel ricorso 8/3/1993, aveva esposto questi fatti e ragioni di diritto.
Dal 7/7/1978 al 31/12/1982, servendosi di un loro pozzo, NT e AR D'LO, senza averne avuto la concessione, avevano estratto acqua, pertinente al demanio idrico regionale, in parte per venderla all'Azienda municipale dell'acquedotto di Palermo. Il fatto era stato accertato dalla sentenza 25/7/1990 n. 2237 del tribunale penale, che, per la parte in cui l'acqua era stata acquistata dall'Azienda municipale, aveva però assolto i dirigenti di questa dall'imputazione di concorso nel reato di furto, per aver agito in stato di necessità, e nello stesso modo aveva assolto i D'LO.
I convenuti - FR NA, RO e LE D'LO quali eredi di AR D'LO e ciascuno per la sua quota - erano obbligati al pagamento di un'indennità, in relazione al fatto dannoso rappresentato dalla sottrazione al demanio regionale dell'acqua poi venduta all'Azienda municipale, ed al risarcimento del danno in relazione al fatto dannoso rappresentato dall'impoverimento anche qualitativo della falda.
1.2. - Il tribunale regionale, nel pronunciare la condanna dei convenuti, riteneva provato che i D'LO avessero prelevato e ceduto all'Azienda municipale acqua per mc.
2.060.000 mc. e determinava in 250 milioni di lire l'indennità dovuta a questo titolo.
Considerava poi che l'impoverimento della falda era un effetto prodotto dall'estrazione dell'acqua e poteva essere misurato attraverso la massa d'acqua presa senza licenza.
Riteneva perciò che, quanto all'acqua venduta all'Azienda il danno fosse stato ristorato con l'indennità, quanto all'acqua destinata ad altri impieghi andava invece liquidato in complessive L. 768.570.000.
2. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 26/11/1998, ha accolto l'appello proposto dai convenuti ed ha rigettato la domanda.
Queste le ragioni della decisione.
Non poteva più discutersi del fatto se i D'LO avevano o no estratto l'acqua senza averne avuto la concessione, poteva invece ancora accertarsi se da ciò fosse derivato un danno alla Regione. L'indagine tecnica fatta eseguire sul punto aveva consentito di acquisire elementi di giudizio idonei ad escludere che la falda avesse subito un impoverimento dal punto di vista quantitativo o qualitativo.
Andava dunque escluso il risarcimento richiesto per questa ragione.
Neppure spettava però l'indennità domandata sulla base dell'art. 2045 cod. civ. E questo perché l'estrazione dell'acqua, per sè, non poteva essere considerata un fatto dannoso: se non fosse stata prelevata, l'acqua si sarebbe comunque dispersa.
A diversa conclusione si sarebbe dovuti pervenire se l'Assessorato avesse dato la prova, invece mancata, di non aver potuto concedere l'estrazione dell'acqua ad altri, dietro pagamento dell'indennità, perché della medesima acqua s'erano impossessati i D'LO.
3. - L'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Siciliana ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 10/1/2000.
I convenuti hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. - È stata sollevata una questione di inammissibilità del ricorso.
I resistenti hanno osservato che il ricorso è stato notificato dopo che era scaduto il termine di 45 giorni stabilito dall'art. 202, quarto comma, del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.
La questione va decisa nel senso che il ricorso è stato proposto tempestivamente ed è perciò ammissibile.
1.1. - La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche è stata depositata il 26/11/1998 ed il ricorso per cassazione è stato notificato il 10/1/2000.
L'impugnazione è stata quindi proposta nel rispetto del termine di un anno, stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., aumentato del numero di giorni corrispondente alla durata del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, che va dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno (art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742). Il ricorrente doveva rispettare questo termine, che si applica all'impugnazione di ogni tipo di sentenza.
Non doveva invece rispettare il più breve termine stabilito dall'art. 202, quarto comma, del T.U. del 1933.
Questo più breve termine inizia infatti a decorrere dal giorno in cui alle parti della causa è notificato il dispositivo della sentenza nelle forme prescritte dall'art. 183 del testo unico (Sez. Un. 15 luglio 1999 n. 394; 3 aprile 1998 n. 3471; 1 dicembre 1994 n. 10245). Ora, l'art. 183, al terzo comma, prevede che, una volta depositata la sentenza, il cancelliere la trasmetta con gli atti all'ufficio del registro e ne dia avviso alle parti perché provvedano alla registrazione, mentre al quarto comma stabilisce che, restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, "il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione". Il quarto comma dell'art. 202, quando parla di notificazione della sentenza si riferisce quindi alla notificazione del dispositivo prevista dal quarto comma dell'art. 183 e non all'avviso indicato nel terzo comma dello stesso articolo.
Nel caso, nel fascicolo di ufficio del Tribunale superiore delle acque si trova inserito un avviso spedito dal cancelliere a mezzo della posta, al quale non sono peraltro uniti avvisi di ricevimento, mentre non vi è inserita la copia del dispositivo formata dal cancelliere per la notificazione prevista dal quarto comma dell'art. 183, con la relazione dell'ufficiale giudiziario che ne documenti l'avvenuta consegna all'Assessorato ed alle altre parti. Del resto neppure i resistenti hanno provato d'aver ricevuto tale notificazione.
2. - Il ricorso contiene due motivi.
La cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme di diritto (artt. 200, lett. b, T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2043 cod. civ., nel primo motivo, all'art. 2045 nel secondo).
Solo uno degli argomenti svolti nei motivi è fondato. 3. - Il Tribunale superiore, come si è visto, ha accertato che l'estrazione delle acque, fatta anche dai D'LO senza averne avuto la concessione, non aveva provocato un impoverimento della falda e neppure una perdita di qualità.
Il rigetto della domanda di risarcimento, nella quale era stato indicato come danno appunto il deterioramento quantitativo e qualitativo della falda, si basa quindi su un accertamento di fatto. A riguardo di questo accertamento, nel ricorso non si è dedotto che il Tribunale superiore non potesse compierlo, perché una norma di diritto processuale glielo impediva ne' si è dedotto che non sia ricostruibile l'itinerario logico attraverso il quale il giudice vi è pervenuto.
Ciò posto, la sentenza, per questa parte, non presenta alcun vizio di violazione di norme di diritto, perché, in mancanza di danno, non v'è diritto al risarcimento sulla base dell'art. 2043 e neppure diritto all'indennità prevista dell'art. 2045 cod. civ. 3.1. - Il Tribunale superiore, come pure si è visto, ha poi negato che l'Assessorato avesse diritto all'indennità, in relazione all'acqua che i D'LO avevano estratto, sempre senza concessione, ma per venderla all'Azienda municipale.
L'ha fatto, anche qui, per aver considerato che l'estrazione dell'acqua non aveva procurato all'Assessorato alcun danno. Le critiche che nei due motivi sono svolte sul piano della interpretazione ed esatta applicazione dell'art. 2045 cod. civ. si rivelano per una parte inammissibili e per altra parte non fondate. L'Assessorato, infatti, per l'acqua estratta e venduta all'Azienda municipalizzata, ha chiesto l'indennità sulla base dell'art. 2045 cod. civ. e non il risarcimento del danno;
il Tribunale superiore, dal canto suo, ha negato l'indennità sol perché ha considerato che l'estrazione abusiva dell'acqua non aveva prodotto danno, e dunque senza incorrere da questo punto di vista in vizio di violazione dell'art. 2045 cod. civ., perché se manca il fatto dannoso, come si è già osservato, l'indennità non è dovuta. 3.2. - In un passo del secondo motivo di ricorso si svolge però questo ulteriore argomento, a critica del ragionamento seguito dal Tribunale per negare l'esistenza del fatto dannoso. Vi si osserva (tra le pagine 6 e 7) che l'estrazione dell'acqua, "in difetto dei titoli amministrativi di legittimazione (ex artt. 93 e 103 R.D. 1775/1933), privando il titolare (nella specie l'Assessorato), del quantitativo edotto dalla falda idrica costituisce perciò stesso sacrificio di un bene altrui, configurando un fatto dannoso, indipendentemente dalla circostanza (negata comunque dal consulente del giudice penale) che l'acqua estratta sia immediatamente riprodotta dalla sorgente".
Questo argomento di critica è fondato e ritrae il suo fondamento da una norma di diritto, sicché la sentenza è per questa parte soggetta a cassazione.
L'art. 92 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175 dispone che per la ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, si osservano le disposizioni speciali su tali acque, in quanto non siano applicabili quelle generali sulle derivazioni ed utilizzazione delle acque pubbliche.
Dalla disposizione generale dettata dall'art. 17 del testo unico, non derogata da quelle speciali, si trae che chi deriva acque pubbliche, se non si munisce di concessione, è obbligato quanto meno a pagare un'indennità commisurata al canone che avrebbe dovuto corrispondere se avesse ottenuto la concessione.
Ciò impedisce di ritenere che aver derivato acqua pubblica, senza concessione, costituisca un comportamento per sè privo di effetti sul piano della responsabilità da fatto illecito e che a fondare il diritto dell'ente territoriale cui il demanio idrico appartiene non basti il fatto della derivazione abusiva e sia anche necessario che, dalla sottrazione dell'acqua sia derivato un ulteriore danno patrimoniale.
L'utilizzazione dell'acqua che la parte si è procurata di sua iniziativa ne configura un godimento illecito, che obbliga sempre a pagare, a titolo di risarcimento del danno, almeno la stessa somma che sarebbe stata dovuta nel caso di utilizzazione consentita, mentre è un eventuale danno diverso e maggiore che deve sussistere ed essere provato, qualora se ne domandi il risarcimento. Questa conseguenza, del resto, non è solo conforme a quella che in tema di diritti personali di godimento si trae dall'art. 1591 cod. civ., per il caso di ritardata restituzione dell'immobile locato.
Come a ragione osserva il ricorrente, essa costituisce un necessario aspetto della tutela dei beni di demanio naturale, perché la difficoltà di provare l'esistenza di un danno concreto e così il pratico esonero da pesi economici risulterebbero di incentivo a sottrarre unilateralmente il bene alla fruizione da parte della collettività e ad usi di interesse generale, sostituendo l'abuso del singolo all'ordinata gestione del bene da parte dell'ente territoriale.
4. - Il ricorso è in parte rigettato e in parte accolto. È cassata la parte della sentenza che ha negato il diritto all'indennità, richiesta in base all'art. 2045 cod. civ., per l'acqua derivata senza concessione e venduta all'Azienda municipale dell'acquedotto di Palermo.
La causa, per questa parte, è rinviata al Tribunale superiore delle acque pubbliche, che si uniformerà al principio di diritto enunciato al punto 3.2.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia anche per le spese al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 19 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001