Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5998
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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Massime1

Non è invocabile dalle parti per la prima volta nel giudizio di legittimità lo "jus superveniens", quando la nuova normativa era già in vigore all'atto della proposizione dell'appello, senza che al riguardo la sentenza di primo grado sia stata investita di alcuna censura, dovendo ritenersi sul punto formato il giudicato, e non potendo peraltro i motivi del ricorso per cassazione proporre questioni che non abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio (fattispecie relativa all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1 legge n. 662 del 1996 in tema di ripetizione di indebito previdenziale, intervenuta durante il giudizio di primo grado e non dedotta dall'Inps in sede di appello).

Commentario1

  • 1Circolare del 03/11/2009 n. 46 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 3 novembre 2009

    INDICE 1. Premessa 2. Le modifiche della legge finanziaria 2007 al regime di deducibilita\' 3. Retroattivita\' delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007 3.1. Applicazione delle sanzioni 3.2. Rapporti esauriti e limiti alla retroattivita\' 4. Trattamento sanzionatorio in presenza di dichiarazione integrativa 4.1. Dichiarazione integrativa presentata prima dell\'avvio dei controlli 4.2. Dichiarazione integrativa presentata dopo l\'avvio dei controlli 5. Tabella riassuntiva delle sanzioni applicabili 1. Premessa L\'articolo 110, comma 10 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5998
Data del deposito : 23 aprile 2001

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