Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1998, n. 8334
CASS
Sentenza 26 maggio 1998

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Per la concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la parte offesa abbia rifiutato o abbia dichiarato di voler rinunciare all'offerta di danaro, è necessario che l'imputato, comunque, abbia messo a disposizione la somma di danaro mediante offerta reale, al fine di consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa. Deve, pertanto, ritenersi legittimo il diniego dell'attenuante in esame qualora il giudice non sia stato messo in grado di valutare l'effettività dell'offerta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1998, n. 8334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8334
    Data del deposito : 26 maggio 1998

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