Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
Per la concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la parte offesa abbia rifiutato o abbia dichiarato di voler rinunciare all'offerta di danaro, è necessario che l'imputato, comunque, abbia messo a disposizione la somma di danaro mediante offerta reale, al fine di consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa. Deve, pertanto, ritenersi legittimo il diniego dell'attenuante in esame qualora il giudice non sia stato messo in grado di valutare l'effettività dell'offerta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1998, n. 8334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8334 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 26.05.1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 635
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N. 10875/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) PA RE n. il 08.01.1961
avverso sentenza del 24.10.1997 CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con sentenza 2/5/1997 il Tribunale di Catania dichiarava IN OR colpevole dei reati di detenzione e porto illegale di una pistola, minaccia aggravata, tentato omicidio aggravato in danno del figlio PI TR e danneggiamento di una autovettura e, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra tutti i reati, lo condannava alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie consequenziali.
A seguito di appello dell'imputato, con sentenza 24/10/1997 la Corte di Appello di Catania dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di danneggiamento per mancanza di querela;
inoltre derubricava il reato di tentato omicidio in quello di minaccia aggravata dall'arma, ritenendo assorbito tale reato in quello di minaccia aggravata contestato al capo c) della rubrica, e, con la già ritenuta continuazione, determinava la pena a carico dell'imputato in anni tre di reclusione, riducendo la pena accessoria dell'interdizione dal pubblici uffici ad anni cinque e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Per la parte che ancora ci interessa la Corte di merito - dopo aver derubricato il reato di tentato omicidio aggravato in quello di minaccia aggravata per mancanza dell'"animus necandi" - riteneva sussistente il reato di porto d'arma da sparo, atteso che il luogo ove si era svolto l'episodio delittuoso doveva considerarsi luogo aperto al pubblico, trattandosi di un cortile antistante l'abitazione dell'imputato accessibile dalla via pubblica sia a un numero indeterminato di persone legate tra loro in ragione della attività da svolgere, sia a terze persone per la presenza di un esercizio commerciale. La Corte di merito riteneva, altresì, che non ricorrevano gli estremi per la concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sia perché l'offerta di risarcimento, rifiutata dalla palle offesa, proveniva da terza persona, sia perché la stessa era indeterminata e si sottraeva, quindi. ad ogni verifica di congruità. Infine la Corte rilevava che - anche in considerazione della gravità del fatto - non ricorrevano elementi idonei che consentissero di pervenire a un giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione al reato di porto di arma da sparo sul rilievo che - essendo pacifico che l'episodio delittuoso si svolse nel cortile di pertinenza della abitazione del IN - tale luogo non poteva considerarsi aperto al pubblico, di guisa che, mancando gli elementi costitutivi del reato in esame, l'imputato doveva essere assolto da tale imputazione, perché il fatto non sussiste o, quantomeno, il reato doveva essere derubricato nella ipotesi residuale prevista dall'art. 699 c.p.. Tale motivo è infondato.
Invero - poiché in terna di porto illegale di arma da sparo deve ritenersi aperto al pubblico quel luogo accessibile e frequentabile da un numero indeterminato di persone - nel caso di specie il luogo, ove si svolse l'episodio delittuoso, era senza dubbio connotato di tali caratteristiche, tenuto conto della presenza dell'esercizio commerciale dell'imputato e della circostanza che questi sparò inseguendo il figlio, che fuggiva sulla pubblica via. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 62 n. 6 c.p. sul rilievo che la parte lesa aveva rinunciato al risarcimento offerto dalla moglie dell'imputato, atteso lo stretto legame di parentela con l'imputato stesso, di guisa che era irrilevante la circostanza relativa alla impossibilità di valutazione della congruità dell'offerta a causa della sua indeterminatezza. Anche tale motivo è infondato.
È consolidato indirizzo giurisprudenziale che per la concessione della attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., qualora la parte offesa abbia rifiutato o abbia dichiarato di voler rinunciare all'offerta di danaro, è necessario che l'imputato, comunque, abbia messo a disposizione la somma di danaro mediante offerta reale, onde consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa. Pertanto deve ritenersi legittimo il diniego della attenuante in esame qualora il giudice non sia stato messo in grado di valutare l'effettività dell'offerta (Cass. sez. 1^ 18/3)/1994 n.3232, proc. Palmisano;
Cass. sez. 2^ 18/3/1993 n. 2611, proc. Bergamaschi). Orbene nel caso di specie - pur convenendo con il ricorrente che la moglie dell'imputato, che propose l'offerta di risarcimento, non può considerarsi 2terza persona", avendo agito la stessa per conto del marito - è assorbente la circostanza che da parte del giudice non era possibile valutare la serietà e la congruità dell'offerta, tenuto conto che, come risulta dagli atti (fl. 13), l'imputato tramite la moglie fece una offerta generica di risarcimento senza determinare alcuna somma.
Con il terzo motivo si deduce la carenza di motivazione in relazione al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sul rilievo che - una volta esclusa l'imputazione relativa al tentato omicidio, la cui aggravante era stata oggetto del giudizio di comparazione con le attenuanti generiche - detto giudizio doveva essere rivisto con riferimento all'unica residua aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 c.p. in relazione al reato di porto illegale di arma.
Tale motivo è inammissibile.
Invero nel caso di specie la Corte di merito, seppur con succinta motivazione, ha tenuto conto della derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minaccia aggravata. fornendo, comunque, una valutazione globale della condotta dell'imputato, apprezzata in termini di rilevante gravità, nonostante la ritenuta derubricazione, in considerazione delle specifiche modalità del fatto. Pertanto, poiché nel caso di specie dalla motivazione è desumibile che la Corte di merito, mantenendo fermo il giudizio di equivalenza, ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione senza sconfinare in arbitrio secondo i criteri previsti dall'art. 133 c.p., la sentenza impugnata nemmeno sotto tale profilo merita censura.
Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p..
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1998