Sentenza 23 aprile 2007
Massime • 1
L'atto di nomina del difensore e la eventuale elezione di domicilio devono riferirsi ad un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161, risultando altrimenti inefficaci in quanto prive di oggetto e di causa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2007, n. 34671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34671 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 23/04/2007
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 664
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 10681/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA AN, n. 21.12.1968;
avverso la sentenza emessa il giorno 16.11.2005 dalla Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.06.2003 il Tribunale di Roma dichiarava Di OV CA e AD AN colpevoli del reato ex art. 110 c.p., art. 388 c.p., comma 4, per avere, in concorso tra loro ed essendo il secondo custode giudiziario dei beni sottoposti a pignoramento in danno della prima, sottratto parte del compendio pignorato.
Con sentenza del 16.11.2005 la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia del Tribunale appellata dagli imputati.
Propone ricorso il AD, deducendo, sul piano processuale, che egli, in data 27.03.2001, aveva eletto domicilio in Roma presso lo studio dell'avv. Luciano Nalli, che contestualmente nominava difensore di fiducia, mentre tutti gli atti del processo di primo grado venivano notificati presso lo studio del difensore d'ufficio, con conseguente generale violazione del diritto di difesa, al di là della errata notifica della sentenza di primo grado, cui ha limitato il proprio esame la Corte d'appello.
Nel merito il ricorrente lamenta di essere stato illegittimamente condannato in base all'unico e insufficiente rilievo che era il custode-parente dei beni pignorati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine ai motivi in rito, va precisato in diritto che l'atto di nomina del difensore e la eventuale contestuale elezione di domicilio debbono riferirsi a un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161 c.p.p., risultando altrimenti inefficaci in quanto prive di oggetto e di causa.
Anche per la nomina effettuata in vista di un possibile procedimento, di cui all'art. 391 nonies c.p.p., è previsto, in coerenza con i principi suddetti, che la stessa rechi "l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce".
Ciò chiarito, si rileva in fatto che la nomina del difensore con relativa elezione di domicilio, richiamata in ricorso, risulta effettuata in data 27.03.2001, anteriormente alla data della stessa denuncia a carico del AD e non reca indicazione di alcun (procedimento o) fatto specifico. Mancano, dunque, i presupposti per poterla considerare un atto negoziale valido ai fini del presente procedimento.
In ordine al vizio afferente la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di prime cure, non può che ribadirsi quanto già correttamente osservato dalla Corte di merito, che cioè il proposto appello ha sanato qualsivoglia irregolarità della notificazione. Quanto alle doglianze sull'affermazione di responsabilità, le stesse si risolvono in una reiterata negatoria dell'imputato, e non affrontano i punti salienti e probanti della causa, costituiti dalla qualità di custode del prevenuto, dalla effettiva sottrazione dei beni e dalla assoluta mancanza di prove e riferimenti in ordine alla circostanza, riportata nell'atto di appello a firma dell'imputato, circa il presunto precedente asporto dei beni da parte dell'IVG per altra procedura esecutiva.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2007