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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17613 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di 1. XXXXXXXXXXXX, nato a [...] 2. XXXXXXXXXXX, nato aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXilXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, c.p.p.; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente XXXXXXXXXXXXX, avv. Elisa Berton, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17613 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 26/03/2026 udito il difensore del ricorrente XXXXXXXXXXXX, avv. Maria Wanjera Ghimenton, che ha concluso dichiararsi l’inammissibilità dei motivi di ricorso n. 1 e 3 rigettarsi i motivi di ricorso n. 2 e 4; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17 aprile 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso, ha riconosciuto agli imputati XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX la circostanza di cui all’art. 89 cod. pen., prevalente sulle contestate aggravanti, rideterminando conseguentemente la pena per i plurimi reati di cui agli artt. 110-628 cod. pen., 110-582 cod. pen., 110-493-ter cod. pen. e 110 cod. pen. e 4, l. n. 110 del 1975. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia, articolando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 89 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, con riferimento alle statuizioni (di segno contrario rispetto agli esiti della disposta perizia) con cui è stato riconosciuto il parziale vizio di mente in capo a XXXXXXXX, pur in difetto di nesso eziologico tra la patologia e i fatti, ed è stato giudicato rilevante per il profilo circostanziale attenuato il significativo grado di immaturità di XXXXXXX, applicando di fatto la normativa minorile.
2.2. Carenza della motivazione, in merito alla revoca delle pene accessorie, disposta irritualmente a titolo di correzione di errore materiale in calce alla sentenza.
2.3. Violazione di legge nello stabilire la dosimetria della pena, essendo stata pretermessa la notevole gravità di tutti gli episodi contestati.
2.4. Violazione di legge nello stabilire la dosimetria della pena, essendo stati elisi gli aumenti in contestazione per i delitti di cui all’art. 493-ter cod. pen., sull’erroneo presupposto del difetto di contestazione e comunque di prova del fatto. 3. Il difensore di XXXXXXXX ha depositato, in data 10 marzo 2026,memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. con cui richiede il rigetto del ricorso, allegando cospicua documentazione. 4. Il difensore di XXXXXXX ha trasmesso, in data 20 marzo 2026, «estratto del fascicolo processuale […] che verrà utilizzato in sede di discussione». 5. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al primo, assorbente motivo. 2. Il primo motivo è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
2.1. In linea generale, la regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” riguarda tutte le componenti del giudizio e, dunque, anche la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il cui onere probatorio non è attribuito a quest’ultimo, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, [...], Rv. 276170-04; Sez. 1, n. 9638 del 25/05/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269416-01). Ai fini del riconoscimento del vizio parziale di mente, rilevano non solo le malattie mentali in senso stretto, ma anche i disturbi della personalità, che possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, [...], Rv. 230317-01; Sez. 6, n. 21065 del 12/03/2024, [...], Rv. 286482-01; Sez. 6, n. 33463 del 10/05/2018, [...], Rv. 273793-01). Per l’applicazione dell’art. 89 cod. pen., dunque, l’infermità mentale non può essere considerata uno stato permanente, ma deve essere accertata in relazione alla commissione di ciascun reato (Sez. 6, n. 7786 del 04/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287983-01).
2.2. Per quel che riguarda la posizione di XXXXXXXX, la Corte di appello ritiene argomentatamente di aderire alle conclusioni del consulente di parte piuttosto che a quelle del perito, valorizzando l’approccio olistico del primo, che aveva tenuto conto non solo del disturbo ossessivo compulsivo, ma anche delle ulteriori gravissime patologie che affliggono l’imputato («sindrome di Crouzon, che comporta la distorsione della forma del cranio, per la fusione precoce delle suture craniche [che] ha comportato innumerevoli ricoveri e interventi chirurgici [da cui è derivato] un significativo deficit cognitivo, con conseguenti difficoltà di apprendimento»). Queste considerazioni, prive di vizi logico-giuridici e coerenti con le risultanze processuali, sfuggono allo scrutinio di legittimità. In tema di valutazione della perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, il perimetro cognitivo di questa Corte non ha ad oggetto la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, l’esattezza della tesi accolta. Lo scrutinio di legittimità, verificata la correttezza metodologica dell’approccio del giudice al relativo sapere, deve stabilire solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, senza operare una differente valutazione degli esiti della prova, in quanto, trattandosi di un 3 accertamento in fatto, esso non è sindacabile, se congruamente argomentato (Sez. 2, n. 8283 del 21/01/2026, [...], non mass.; Sez. 6, n. 30491 del 18/06/2025, [...], Rv. 288630-01; Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, [...], Rv. 287327-01). Tuttavia, il percorso argomentativo esposto dai giudici veneziani tralascia completamente il decisivo passaggio del collegamento causale tra la accertata «personalità fortemente disarmonica con un’inevitabile ricaduta sulla capacità d’intendere e di volere» e la serie di reati predatori per cui si procede (anche in considerazione del fatto che, in punto di ricostruzione del fatto, non è stata superata l’originaria valutazione del Tribunale in merito alla natura schiettamente lucrogenetica dei delitti, disattendendo la tesi difensiva della volontà degli imputati di porsi come eroici “giustizieri” contro i pedofili).
2.3. Quanto alla posizione di XXXXXXX, occorre prendere ancora le mosse dalla riflessione del massimo consesso nomofilattico, secondo cui «la imputabilità è normalmente considerata presente quando l’autore abbia raggiunto la maturità fisio-psichica normativamente indicata (tenuto conto, per l’infradiciottenne, del disposto dell’art. 98 c.p.) salvo che versi in una situazione di infermità […], tanto costituendo (ancora per autorevole voce della dottrina) “il compromesso, o il punto d’incontro, tra le esigenze proprie del principio di colpevolezza e quello della prevenzione generale”» (Sez. U, Raso, cit.). Le considerazioni spese sul punto nella sentenza impugnata non sono coerenti con questi principi di diritto, laddove la Corte territoriale «ritiene di potersi discostare dalle conclusioni a cui è pervenuto nel suo elaborato scritto il perito», facendo genericamente leva sugli «aspetti di immaturità» segnalati dal consulente di parte (peraltro, per come riportato nella motivazione, in termini sostanzialmente perplessi: «sulla maturità affettiva e la maturità, come dire, etico sociale che deriva da questo, ex post, cioè per il tipo di reato che è stato compiuto, si può ipotizzare che fosse un po’ carente»), senza specificare né come tale condizione debba ricondursi alla sopra descritta nozione di vizio parziale di mente a titolo di disturbo della personalità, né, eventualmente, quale sia lo specifico collegamento eziologico tra questa «peculiare immaturità» e i singoli delitti per cui si procede.
2.4. Queste lacune motivazionali impongono l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo del ricorso del Procuratore generale. Le restanti censure articolate nel secondo motivo, con riferimento alla revoca delle pene accessorie in conseguenza della riduzione della pena principale, e nel terzo motivo, in tema di dosimetria della pena, restano assorbite. Quanto al quarto, stringatissimo motivo, può sin d’ora notarsi, ob iter, come la condotta di spendita indebita di moneta elettronica non fosse, in effetti, contestata in relazione al capo A (che descrive soltanto la sottrazione della carta bancomat e la rivelazione coatta del codice PIN, omettendo imputazioni in ordine a un eventuale conseguente utilizzo e anche al semplice successivo possesso). 4 Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Venezia, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così è deciso, 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, c.p.p.; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente XXXXXXXXXXXXX, avv. Elisa Berton, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17613 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 26/03/2026 udito il difensore del ricorrente XXXXXXXXXXXX, avv. Maria Wanjera Ghimenton, che ha concluso dichiararsi l’inammissibilità dei motivi di ricorso n. 1 e 3 rigettarsi i motivi di ricorso n. 2 e 4; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17 aprile 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso, ha riconosciuto agli imputati XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX la circostanza di cui all’art. 89 cod. pen., prevalente sulle contestate aggravanti, rideterminando conseguentemente la pena per i plurimi reati di cui agli artt. 110-628 cod. pen., 110-582 cod. pen., 110-493-ter cod. pen. e 110 cod. pen. e 4, l. n. 110 del 1975. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia, articolando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 89 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, con riferimento alle statuizioni (di segno contrario rispetto agli esiti della disposta perizia) con cui è stato riconosciuto il parziale vizio di mente in capo a XXXXXXXX, pur in difetto di nesso eziologico tra la patologia e i fatti, ed è stato giudicato rilevante per il profilo circostanziale attenuato il significativo grado di immaturità di XXXXXXX, applicando di fatto la normativa minorile.
2.2. Carenza della motivazione, in merito alla revoca delle pene accessorie, disposta irritualmente a titolo di correzione di errore materiale in calce alla sentenza.
2.3. Violazione di legge nello stabilire la dosimetria della pena, essendo stata pretermessa la notevole gravità di tutti gli episodi contestati.
2.4. Violazione di legge nello stabilire la dosimetria della pena, essendo stati elisi gli aumenti in contestazione per i delitti di cui all’art. 493-ter cod. pen., sull’erroneo presupposto del difetto di contestazione e comunque di prova del fatto. 3. Il difensore di XXXXXXXX ha depositato, in data 10 marzo 2026,memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. con cui richiede il rigetto del ricorso, allegando cospicua documentazione. 4. Il difensore di XXXXXXX ha trasmesso, in data 20 marzo 2026, «estratto del fascicolo processuale […] che verrà utilizzato in sede di discussione». 5. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al primo, assorbente motivo. 2. Il primo motivo è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
2.1. In linea generale, la regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” riguarda tutte le componenti del giudizio e, dunque, anche la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il cui onere probatorio non è attribuito a quest’ultimo, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, [...], Rv. 276170-04; Sez. 1, n. 9638 del 25/05/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269416-01). Ai fini del riconoscimento del vizio parziale di mente, rilevano non solo le malattie mentali in senso stretto, ma anche i disturbi della personalità, che possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, [...], Rv. 230317-01; Sez. 6, n. 21065 del 12/03/2024, [...], Rv. 286482-01; Sez. 6, n. 33463 del 10/05/2018, [...], Rv. 273793-01). Per l’applicazione dell’art. 89 cod. pen., dunque, l’infermità mentale non può essere considerata uno stato permanente, ma deve essere accertata in relazione alla commissione di ciascun reato (Sez. 6, n. 7786 del 04/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287983-01).
2.2. Per quel che riguarda la posizione di XXXXXXXX, la Corte di appello ritiene argomentatamente di aderire alle conclusioni del consulente di parte piuttosto che a quelle del perito, valorizzando l’approccio olistico del primo, che aveva tenuto conto non solo del disturbo ossessivo compulsivo, ma anche delle ulteriori gravissime patologie che affliggono l’imputato («sindrome di Crouzon, che comporta la distorsione della forma del cranio, per la fusione precoce delle suture craniche [che] ha comportato innumerevoli ricoveri e interventi chirurgici [da cui è derivato] un significativo deficit cognitivo, con conseguenti difficoltà di apprendimento»). Queste considerazioni, prive di vizi logico-giuridici e coerenti con le risultanze processuali, sfuggono allo scrutinio di legittimità. In tema di valutazione della perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, il perimetro cognitivo di questa Corte non ha ad oggetto la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, l’esattezza della tesi accolta. Lo scrutinio di legittimità, verificata la correttezza metodologica dell’approccio del giudice al relativo sapere, deve stabilire solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, senza operare una differente valutazione degli esiti della prova, in quanto, trattandosi di un 3 accertamento in fatto, esso non è sindacabile, se congruamente argomentato (Sez. 2, n. 8283 del 21/01/2026, [...], non mass.; Sez. 6, n. 30491 del 18/06/2025, [...], Rv. 288630-01; Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, [...], Rv. 287327-01). Tuttavia, il percorso argomentativo esposto dai giudici veneziani tralascia completamente il decisivo passaggio del collegamento causale tra la accertata «personalità fortemente disarmonica con un’inevitabile ricaduta sulla capacità d’intendere e di volere» e la serie di reati predatori per cui si procede (anche in considerazione del fatto che, in punto di ricostruzione del fatto, non è stata superata l’originaria valutazione del Tribunale in merito alla natura schiettamente lucrogenetica dei delitti, disattendendo la tesi difensiva della volontà degli imputati di porsi come eroici “giustizieri” contro i pedofili).
2.3. Quanto alla posizione di XXXXXXX, occorre prendere ancora le mosse dalla riflessione del massimo consesso nomofilattico, secondo cui «la imputabilità è normalmente considerata presente quando l’autore abbia raggiunto la maturità fisio-psichica normativamente indicata (tenuto conto, per l’infradiciottenne, del disposto dell’art. 98 c.p.) salvo che versi in una situazione di infermità […], tanto costituendo (ancora per autorevole voce della dottrina) “il compromesso, o il punto d’incontro, tra le esigenze proprie del principio di colpevolezza e quello della prevenzione generale”» (Sez. U, Raso, cit.). Le considerazioni spese sul punto nella sentenza impugnata non sono coerenti con questi principi di diritto, laddove la Corte territoriale «ritiene di potersi discostare dalle conclusioni a cui è pervenuto nel suo elaborato scritto il perito», facendo genericamente leva sugli «aspetti di immaturità» segnalati dal consulente di parte (peraltro, per come riportato nella motivazione, in termini sostanzialmente perplessi: «sulla maturità affettiva e la maturità, come dire, etico sociale che deriva da questo, ex post, cioè per il tipo di reato che è stato compiuto, si può ipotizzare che fosse un po’ carente»), senza specificare né come tale condizione debba ricondursi alla sopra descritta nozione di vizio parziale di mente a titolo di disturbo della personalità, né, eventualmente, quale sia lo specifico collegamento eziologico tra questa «peculiare immaturità» e i singoli delitti per cui si procede.
2.4. Queste lacune motivazionali impongono l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo del ricorso del Procuratore generale. Le restanti censure articolate nel secondo motivo, con riferimento alla revoca delle pene accessorie in conseguenza della riduzione della pena principale, e nel terzo motivo, in tema di dosimetria della pena, restano assorbite. Quanto al quarto, stringatissimo motivo, può sin d’ora notarsi, ob iter, come la condotta di spendita indebita di moneta elettronica non fosse, in effetti, contestata in relazione al capo A (che descrive soltanto la sottrazione della carta bancomat e la rivelazione coatta del codice PIN, omettendo imputazioni in ordine a un eventuale conseguente utilizzo e anche al semplice successivo possesso). 4 Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Venezia, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così è deciso, 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5