Sentenza 28 marzo 2007
Massime • 1
Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza non è incompatibile allo svolgimento del contestuale giudizio direttissimo, dal momento che la convalida dell'arresto è un atto prodromico al giudizio, e non costituisce una pronuncia autonoma tale da determinare pregiudizio.
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: detenzione di quantitativo eccedente l’uso personale e punibilitàAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2007, n. 15110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15110 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 28/03/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 365
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 23989/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI MP, N. IL 27/12/1971;
avverso SENTENZA del 07/02/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. CANDULLO RAFFAELE, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 27.6.2005 il Tribunale di Torre Annunziata condannava NT PI alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed Euro 420,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di rapina in danno di MI OR.
Con sentenza del 7.2.2006 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato NT PI propone ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto due diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 34 bis c.p. per contrasto con gli artt. 3 - 24 Cost. e l'art. 111 Cost., comma 2, laddove non prevedeva nel giudizio direttissimo l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento o di altri riti alternativi dello stesso giudice che aveva celebrato l'udienza di convalida dell'arresto. In particolare rileva il ricorrente la irragionevolezza della norma per la quale il giudice che presiede all'udienza di convalida e che si pronuncia sull'applicabilità della misura cautelare mantiene inalterata la sua capacità di giudizio in ordine alla vicenda processuale. Ed invero in tal caso il giudice, nel momento in cui presiede alla convalida dell'arresto, esercita la funzione di "giudice delle indagini preliminari" per cui non può logicamente parlarsi di "unico giudice" del giudizio, atteso che le esigenze di celerità del rito non possono violare l'esercizio del diritto di difesa che viene ad essere compresso in tutte le sua manifestazioni, e non possono parimenti violare il principio di eguaglianza posto dall'art. 3 Cost., stante l'evidente disparità di trattamento in cui si trova il cittadino tratto in arresto e successivamente sottoposto a giudizio direttissimo, rispetto al cittadino al quale è invece riconosciuta la possibilità che un altro magistrato possa successivamente accertare la responsabilità in ordine ai fatti contestatigli. Il motivo è manifestamente infondato.
Sul punto questo Collegio non può che ribadire la correttezza della determinazione della Corte territoriale, che a sua volta si è rifatta alle determinazioni già adottate in altra vicenda da questa Corte (Cass. sez. 4^, 2.7.1998, n. 2199), laddove era stato evidenziato che non sussiste alcuna incompatibilità a partecipare al giudizio direttissimo del giudice che avesse convalidato l'arresto nei confronti dell'imputato, essendosi limitato al compimento di un atto prodromico al giudizio direttissimo, che non costituisce pertanto, proprio perché funzionale allo svolgimento di quel rito speciale, pronuncia autonoma che possa determinare pregiudizio. A ciò deve aggiungersi che in tema di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia in base ad un controllo di ragionevolezza di questo;
il giudice deve quindi limitarsi a stabilire se il soggetto sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che tale accertamento possa estendersi all'esistenza dei gravi indizi ovvero alla responsabilità per il reato contestato. Ciò in quanto quest'ultimo accertamento è riservato o alla successiva fase di applicazione di misure cautelari ovvero, nel caso di giudizio direttissimo, all'espletamento di detto giudizio di merito.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e), rilevando che nella sentenza impugnata mancava qualsiasi riferimento alle modalità dell'attività di riconoscimento operato dagli agenti di Polizia Giudiziaria di esso imputato quale autore del delitto in contestazione, non essendo avvenuto l'arresto nella immediatezza del fatto e mancando qualsiasi altro indizio a suo carico.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Ed invero la Corte territoriale ha chiaramente posto in rilievo gli elementi di responsabilità a carico dello stesso, elementi costituiti dal riconoscimento, sia pure informale, operato dalla parte offesa, ma "soprattutto" dal fatto che l'imputato "è stato trovato in possesso delle chiavi e della borsa della persona offesa ed il suo borsone è stato rinvenuto all'interno dell'auto poco prima rapinata".
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 28 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007