Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
E N • C.C. 70276 O PUBBLICA ITALIANA I Z 6 8 A 9 1 R / T 4 5 S / I . 6 G 2 N I E . - R R R . A B P . T . A D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L U D L B I A E R . T T A CORT B SUPREMA DI CASSAZIONE0-26fpfpa N * Oggetto 7 E S E TRIBUTI IRPEF SEZIONE TRIE CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati R.G.N. 13253/00 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron. 4581 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. PA GIULIANI Consigliere Ud.13/06/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA L SIONE SEN TENZA CAMPION CIVILE M. 70276 sul ricorso proposto da: PE PA, PE BE, INNOCENTI LILIANA, PE MAURIZIO, nella qualità di eredi di OV PE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, PRIMO UFF DISTRETTUALE I I DD MILANO, in persona del Ministro pro tempore, 2002 elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 2675 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avversO la sentenza n. 117/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto. motivi del ricorso e del controricorso 1.1. I sigg. PA IO, IA TI e VA IO, rappresentati e difesi come in atti, ricorrono contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex le- ge dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassa- zione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Milano, accogliendo l'appello dell'Ufficio finanziario, ha af- fermato che le somme corrisposte dal datore di lavoro ai propri dipendenti in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone assoggettabili ad IRPEF, in quantodi locazione sono 2 non hanno natura risarcitoria.
1.2. In fatto, i ricorrenti hanno impugnato gli av- visi di accertamento IRPEF ILOR 1987 1988, con i quali sono state recuperate a tassazione le somme corrisposte loro dal datore di lavoro per coprire la differenza del maggior canone di locazione che si erano dovuto accol- lare in conseguenza di un trasferimento non richiesto. A sostegno della domanda, i contribuenti hanno dedotto la natura risarcitoria della somma corrisposta in forza dell'art. 51 del contratto collettivo del personale delle aziende ed istituti di credito, stipulato il 21 luglio 1980. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Regionale, invece, ha accolto l'appello dell'Ufficio. A sostegno dell'odierno ricorso, il contri- 1.3. buenti eccepiscono 1' omessa pronuncia e vizi della motivazione sulla eccepita inesistenza di una obbligazione tributaria propria, cioè del sostituito (dipendente), piuttosto che, eventualmente, del sostituto (datore di lavoro); la violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 1, DPR 597/73 e delle disposizioni che definisco- no il reddito ai fini fiscali e il vizio di motivazio- ne, in quanto la somma percepita non costituisce incre- 3 mento di ricchezza, essendo stata assorbita dal maggior canone di locazione "subito";
1.4. Il Ministero resiste argomentando che la sostituzione non importa estromissione del lavo- ratore dal rapporto tributario, ma solo assunzione da parte del datore di lavoro di alcuni adempimenti con- nessi con la dichiarazione ed il pagamento della obbli- gazione tributaria;
ai sensi dell'art. 48, comma 1, DPR 597/73, tutti i compensi, i sussidi e le liberalità percepiti in dipen- denza del lavoro prestato costituiscono, ai fini IRPEF, reddito di lavoro dipendente.
1.5. Il contribuente ha depositato memoria, ai sen- si dell'art. 378 c.p.c., con la quale ribadisce le pro- prie tesi ed in subordine chiede la disapplicazione delle sanzioni per la obiettiva incertezza dei precetti primari eventualmente violati.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento.
2.2. Entrambe le questioni sollevate dai ricorrenti sono state ripetutamente affrontate e risolte da questa Corte in senso contrario a quello prospettato con il ricorso.
2.3. Preliminarmente, va precisato che "E' legitti- 4 mo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclu- sione nella denuncia annuale di una componente del red- dito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta al- la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuarla. L'ininfluenza della sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavora- tore-sostituito, oltre a consentire l'esercizio nei suoi confronti del potere di accertamento in caso di violazione di quegli obblighi, porta ad escludere che, nel giudizio d'impugnazione promosso dallo stesso SO- stituito, insorga la necessità di integrare il contrad- dittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto" (sent. n. 10057/2000; conf. 2212/2000, 2611/2000, 3330/2000, 6292/200, 10613/2000).
2.4. Nel merito, l'art. 48, comma 1, DPR 597/73, disponeva testualmente che "Il reddito di lavoro dipen- dente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o li- beralità". Tenuto conto della onnicomprensività della tassatività delle esclusioni enorma riportata della previste nei commi successivi dello specificamente 5 stesso art. 48, la più recente prevalente giurispruden- za di questa Corte ha stabilito che "Le somme corri- sposte (...) ai sensi dell'articolo 51 del C.C.N.L. del personale direttivo delle aziende di credito, dal dato- re di lavoro al dipendente in occasione di trasferimen- to a titolo di "diaria" di prima sistemazione nella nuova residenza non è assimilabile all'indennità di trasferta di cui all'articolo 48, comma terzo d.P.R. n. 597/1973, e sono pertanto integralmente soggette a tas- sazione (sent. 7703/2000). Più specificamente ancora, "Nel vigore del d. P. R. n.597/1973, 1'indennizzo per differenza canoni di locazione corrisposta ai sensi dell'articolo 51, comma primo n.1 lett. d) del C.C.N.L. del personale direttivo delle aziende di credito, ai dipendenti in occasione di trasferimento - costituisce una componente reddituale assoggettata a tassazione, essendo erogato per rimborsare una spesa del dipenden- te-contribuente sostenuta non nell'interesse esclusivo dell'impresa e come anticipazione di un costo aziendale ma per soddisfare le sue esigenze personali e di vita o realizzare le condizioni che, secondo modalità tipiche di esecuzione del rapporto di collaborazione del perso- nale direttivo, lo mettano in grado di svolgere la pre- stazione di lavoro dovuta" (sent. 7703/2000; conf. 12578/2000, 10149/2000, 1842/2000, 2611/2000, 6 2389/2000).
2.5. I ricorrenti, inoltre, premesso che il d.lgs. 472/1997 ha riformato il sistema sanzionatorio tributa- rio, prevedendo anche la possibilità della applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli, chiedono appunto di poterne beneficiare, in forza dello ius su- perveniens. La richiesta, genericamente formulata nel ricorso, non può trovare accoglimento in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto indicare analiticamente e concreta- mente le conseguenze sanzionatorie più favorevoli, pre- viste dal nuovo sistema, delle quali in ipotesi avrebbe potuto beneficiare, facendone specifica richiesta. La richiesta di inapplicabilità delle sanzioni per ragioni di obiettiva incertezza delle norme, formulata soltanto con la memoria è inammissibile e comunque infondata per mancanza del presupposto.
2.5. Conseguentemente, il ricorso va respinto e le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del DEPOSITATO IN CANCELLERIA primo grado di giudizio. Oggi M1 FEB 2003 /CANCELLIERE
P.Q.M.
Arnalda Casano Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 13 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Bruno Saccucci) (dr. Antonio Merone) Leme IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casang