Sentenza 25 ottobre 1995
Massime • 1
L'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod. proc. pen., si applica anche nel processo penale a carico di imputati minorenni. (La Corte, nell'affermare tale principio, premesso che la disciplina del processo minorile non integra un sistema autonomo, ma si articola invece in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario che trovano applicazione per quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ha precisato che nessuna norma speciale esclude o regola diversamente, rispetto al rito ordinario, l'istituto della sospensione dei termini della custodia cautelare e che esiste inoltre piena compatibilità fra detta sospensione, finalizzata alla tutela delle esigenze cautelari, e la disciplina della custodia cautelare di cui all'art. 23 del d.P.R. suddetto, che a tali esigenze espressamente si richiama).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/1995, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 37
Dott. Aldo VESSIA Presidente
1.Dott. UN SATTA FLORES Componente
2. " Pasquale TROJANO (Rel.) " REGISTRO GENERALE
3. " IN VA " N. 15354/95
4. " BE IA "
5. " VA IO "
6. " UN OS "
7. " RA MO "
8. " OR AN "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE MM MI nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Lecce. Sentita la relazione fatta dal Consigliere. dott. Pasquale TROJANO;
sentite le conclusioni del P.M. dott. Claudio APONTE con le quali chiede il rigetto del ricorso;
Sentiti i difensori avv.ti Elvia Belmonte ed Alfredo Gaito. OSSERVA
1) Con ordinanza in data 9 dicembre 1993 il G.I.P. del
Tribunale per i minorenni di Lecce ha applicato a De OM MI la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i delitti di omicidio volontario consumato e tentato e per violazione della legge sulle armi, commessi il 1 gennaio 1993, quando l'imputato non aveva compiuto il 17° anno di età.
Rinviato a giudizio per questi (ed altri reati), con decreto 6 giugno 1994, il De OM, con sentenza 31 marzo 1995 è stato condannato alla pena di 21 anni e 10 mesi di reclusione. Nel corso del dibattimento di primo grado, l'imputato, ha chiesto la scarcerazione a norma dell'art.306 cod. proc. pen., per essere scaduto il termine di fase della custodia cautelare, pari a nove mesi secondo il disposto combinato degli artt.303/1 stesso codice e 23 del D.P.R. n.448 del 1989, adducendo l'inapplicabilità al processo minorile della sospensione dei termini massimi di detta misura e quindi l'inefficacia dell'ordinanza di sospensione ex art. 304/1, emanata dal Tribunale il 7 dicembre 1994. L'istanza è stata disattesa dal Tribunale con ordinanza 11 marzo 1995, confermata in sede di appello con ordinanza 6 aprile 1995. Il giudice di appello ha ritenuto applicabile nel processo minorile l'istituto della sospensione dei termini di custodia cautelare sul triplice rilievo che, ai sensi dell'art. 1 del D.L.L. n. 448 del 1988, nel procedimento minorile si osservano le norme del codice di procedura penale per quanto non previsto dalle disposizioni dello stesso decreto;
che quest'ultimo non contiene alcuna deroga alla disciplina di tale istituto;
e che infine la sospensione non è incompatibile con la riduzione dei termini di custodia cautelare per gli imputati minorenne, rispetto a quelli previsti per gli imputati maggiorenni.
2) L'imputato ha proposto ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 23 del D.P.R. n. 448 del 1989, 303, 303/2 e 306 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. B) stesso codice. Si premette che l'imputato minorenne fruisce, quanto allo "status libertatis", di un trattamento privilegiato, desumibile dagli artt.19, 23 e 24 del citato decreto, i quali escludono la presunzione di pericolosità introdotta dall'art. 275 cod. proc. pen. per determinati reati, sottolineano il carattere eccezionale della custodia cautelare, adottabile soltanto per i più gravi delitti, dispongono una drastica riduzione dei termini di custodia e prevedono che all'imputato minore, liberato per scadenza dei termini massimi di custodia, possono essere applicate soltanto le prescrizioni indicate nell'art.22 del citato decreto. Si sostiene quindi l'incompatibilità della sospensione dei termini di custodia rispetto al sistema enucleabile dalle citate norme, sussistendo un'insanabile antinomia fra le riduzione, per i minori, dei termini di custodia cautelare e la sospensione degli stessi, in quanto il conseguente prolungamento di quei termini comporterebbe, per il minore, la soggezione alla misura coercitiva per un periodo pari o maggiore di quello previsto per gli imputati maggiorenni. 3) Il ricorso assegnato alla I Sezione penale di questa Corte è stato rimesso, con l'ordinanza 20 giugno 1995, alle Sezioni Unite, essendo necessario dirimere - in ordine al quesito concernente l'applicabilità al processo minorile della sospensione dei termini della custodia cautelare - un contrasto insorto fra la sentenza Cass., VI CC.8 aprile 1994 n.1959, Terlati, che ha prescelto la soluzione negativa, ed il contrario avviso espresso dalla I Sezione remittente nella stessa ordinanza di remissione.
Con decreto 30 agosto 1995, il Primo Presidente della Corte Suprema ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite Penali.
4) La citata sentenza n.1959/ 94 ha escluso la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previsti per gli imputati minorenni sulla base di argomenti in buona sostanza ripresi nel ricorso. Si deduce che nel bilanciamento fra l'interesse generale al recupero del minore e le esigenze di difesa sociale, i citati artt.19 e 23 del D.P.R. n.448 del 1989 hanno dato preminenza al primo, regolando la custodia cautelare degli imputati minorenni con particolare favore e nella sua interezza. Pertanto non vi sarebbe spazio per l'applicabilità dell'istituto in esame al procedimento minorile, essendo contraddittorio - da un lato - ridurre i termini di custodia ed escludere la presunzione di pericolosità prevista dal cit. art.275 cod. proc. pen. per i più gravi reati e dall'altro - consentire, mediante la sospensione dei termini, il prolungamento della durata della misura per esigenze puramente istituzionali". La diversa soluzione, prospettata nell'ordinanza di remissione si fonda sul triplice rilievo che ex art. 1 del D. P. R.n.488 del 1989, la disciplina del procedimento minorile non integra un sistema autonomo, articolandosi invece in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario, la cui disciplina si applica per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dello stesso decreto;
che quest'ultimo nulla dispone in tema di sospensione dei termini;
che tale istituto non collide con il "favor minoris", che ispira la normativa del processo minorile, poiché, per il disposto combinato degli artt.303 cod. proc. pen. e 23 del citato decreto, il limite massimo del prolungamento della custodia cautelare, conseguente alla sospensione, risulta, per i minori, fortemente ridotto, rispetto previsto per gli imputati maggiorenni.
5) Le Sezioni Unite ritengono di dover aderire a quest'ultimo orientamento.
Il problema concernente il raccordo fra il procedimento penale ordinario e quello minorile va risolto alla stregua dell'art.1, primo comma, del cit. D.P.R. n.448 del 1989, il quale, sotto la rubrica "Principi generali del processo minorile", stabilisce che in tale processo si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Da questa norma si evince che il processo minorile - pur distinguendosi per indubbie ed incisive particolarità, miranti alla tutela ed al recupero del minore deviato - non integra un sistema chiuso e del tutto autonomo, ma, al contrario, è aperto all'estensione della disciplina processuale ordinaria e che il rapporto fra il primo e la seconda poggia sul principio della sussidiarietà del rito ordinario.
Va inoltre precisato che, secondo le regole generali, il limite all'operatività in via sussidiaria della disciplina codicistica nel procedimento minorile deve essere inteso in senso sia letterale che logico, per cui essa é preclusa non solo dall'espressa esclusione o della diversa regolamentazione di determinati istituti processuali da parte del Decreto n. 488 del 1989, ma anche dall'incompatibilità di quella medesima disciplina con le specifiche norme contenute in quest'ultimo.
Sotto il primo profilo, nessuna norma del citato decreto esclude o regola diversamente l'istituto della sospensione dei termini massimi della custodia cautelare.
6) Inoltre, per quanto attiene al secondo profilo, le Sezioni Unite ritengono che non sussiste alcuna incompatibilità fra quell'istituto e le norme ed i principi che regolano il processo minorile. Innanzi tutto nessun argomento contrario all'estensione dell'istituto in discorso al processo minorile è desumibile dall'ultimo periodo del primo comma del cit.art.1, secondo cui le norme regolanti tale processo debbono essere l'applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne". Come chiaramente risulta dall'esegesi complessiva del citato comma, il criterio posto da tale proposizione non riguarda l'individuazione - disciplinata già dal primo periodo - delle norme regolanti il procedimento in esame bensì soltanto 1a loro concreta applicazione, nel senso che quest'ultima deve essere condotta in modo da non pregiudicare, ma, al contrario, da favorire lo sviluppo della personalità e l'educazione dell'indagato o dell'imputato minorenne. Inoltre del tutto compatibile appare la sospensione del termini della custodia cautelare con la disciplina di questa misura dettata, per il processo minorile, dall'art.23 del citato decreto. Questa norma, invero, regola, al secondo comma, i presupposti per l'adozione della custodia in modo sostanzialmente identico all'art.274 cod. proc. pen., assegnandole quale unico fine quello di prevenire il concreto pericolo di inquinamento probatorio, di fuga o di probabile consumazione di gravi reati. Pertanto, in ordine alla misura in esame non è proponibile, neanche in astratto, il quesito - risolto positivamente da una parte della dottrina, per le altre misura coercitive elencate negli artt.20, 21 e 222 del decreto - sul se queste ultime, privilegiando l'istanza educativa rispetto alle esigenze cautelari, siano svincolate dalle condizioni enunciate negli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.. Ne discende allora che, la sospensione dei termini, in quanto diretta, ricorrendo i presupposti indicati nell'art. 304 cod. proc. pen., ad assicurare proprio la tutela delle esigenze cautelari recepite nel cit. art.23/2, si pone, rispetto a queste ultime, su di un piano di assoluta compatibilità.
Non sussiste inoltre alcuna antinonia fra l'estensione al processo minorile dell'istituto della sospensione dei termini di custodia e la riduzione degli stessi, nei limiti della metà o di un terzo, disposta dal cit. art.23/3.
I più brevi termini previsti da questa norma infatti, avendo lo stesso ambito di applicabilità di quelli ordinari, riguardano, al pari di questi ultimi, lo sviluppo del processo secondo moduli normali e con la rapidità consentita dalla redazione contestuale della motivazione. Pertanto la loro minor durata non collide con il prolungamento della custodia in presenza di quelle specifiche situazioni processuali - ed, in particolare della particolare complessità del dibattimento coniugata alla gravità dei reati da accertare - che, ex art.304 cod. proc. pen., giustificano, quale necessaria ed ulteriore tutela di accertate esigenze cautelari, la sospensione dei termini.
Deve inoltre aggiungersi che l'art.303/6 cod. proc. pen. (nel testo risultante dall'art.15 della Legge 8 luglio 1995 n. 332 ed applicabile anche al ricorrente ove la misura perduri alla data di entrata in vigore di tale norma fissata dall'art.28/2 della stessa legge) ha introdotto un nuovo limite alla durata della custodia cautelare derivante dalla sospensione dei termini, disponendo che essa non può comunque superare il doppio dei termini di fase e la metà del termine complessivo di cui al cit. art. 304. Ne consegue che questo limite, innestandosi sulla riduzione di questi stessi termini già prevista dall'art.23/3, non può non riflettersi sulla durata globale della custodia implicata dall'estensione dell'istituto in esame al processo minorile;
con il risultato di realizzare anche sotto questo profilo, proprio quel trattamento preferenziale che il citato decreto ha assicurato agli imputati minorenni, a causa della loro specifica situazione fisio- psicologica.
7) Inoltre nessun argomento contrario all'istituto in esame può essere ragionevolmente desunto dal carattere facoltativo e residuale della custodia cautelare o dalla restrizione dell'ambito di applicabilità della custodia soltanto ai delitti elencati nell'art.23/1 del citato decreto, ovvero ancora dall'inestensibilità ai minori, ex art.19/1, della presunzione di pericolosità, introdotta per alcuni reati, dall'art. 275 cod. proc. pen.. Invero la facoltatività e la residualità della custodia cautelare integrano principi generali validi anche per il processo ordinario, per cui, rispetto agli imputati minorenni, non si pone sotto questo profilo alcun trattamento preferenziale, salvo l'esclusione, ex art. 16 e 17 del cit. decreto, dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza e del fermo.
Inoltre l'incisiva restrizione dell'ambito di adottabilità di detta misura non esclude, a sua volta, che - quanto ai reati per cui essa risulti applicabile - le esigenze cautelari possano essere assicurate anche attraverso la sospensione dei termini di custodia. Infine il superamento, della presunzione di pericolosità di cui al cit. art. 275, implica, certo, che, rispetto ai minori e per tutti i reati, l'esistenza delle esigenze cautelari, nonché l'adeguatezza e la proporzionalità della misura, debbano essere in ogni caso, accertate in concreto e adeguatamente motivate;
ma ciò non impedisce che tali esigenze, possano essere ulteriormente presidiate, con la celebrazione del processo in stato di detenzione, sospendendo i termini di custodia, ove ne ricorrano i presupposti di cui al citato art. 304.
Non è altresì pertinente il riferimento all'art.22 del citato decreto, secondo il quale, all'imputato minorenne scarcerato per decorrenza dei termini, sono imponibili, in deroga all'art.307 cod. proc. pen., soltanto le prescrizioni previste nell'art.20.
Infatti il trattamento preferenziale assicurato ai minori da tale disposizione, concernendo la fase successiva alla già avvenuta scadenza dei termini dì custodia, non può in nessun modo influenzarne la disciplina, che è regolata da altre norme e quindi neanche integrare un argomento contrario alla loro sospensione. Come conclusione di questa disamina giova infine rilevare che contro l'estensibilità al procedimento minorile dell'istituto in esame non può invocarsi un generico "favor minoris" inteso quale motivo ispiratore del cennato Decreto, poiché esso, proprio in quanto tale, operando, cioè, nei limiti in cui è stato attuato dal legislatore, non può assumere una rilevanza interpretativa autonoma, separata dalle singole norme in cui si è concretamente trasfuso. 8) La difesa, nel corso della discussione, ha invocato le norme poste dalle "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile" approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985 e dalla Raccomandazione n.87/20 "Sulle risposte sociali alla delinquenza minorile", approvata dal Consiglio di Europa il 17 ottobre 1987, desumendone argomenti contrari all'applicazione della sospensione di termini della custodia cautelare al procedimento minorile.
Questi testi raccomandano, rispettivamente all'art.13 ed agli artt.7 e 13, che il ricorso alla custodia cautelare sia previsto solo per reati di particolare gravità, che la tale misura costituisca "l'ultimo mezzo" e che, infine, la sua durata sia limitata al minimo indispensabile.
Sennonché, tali norme si limitano ad enunciare principi di contenuto generico, che, come rilevato anche in dottrina, sono stati sostanzialmente recepiti nel D.P.R. n. 488 del 1989, in particolare negli artt.19 - 22, e si è già visto che queste disposizioni non esprimono regole incompatibili con l'estensione al processo minorile dell'istituto in discorso.
Il ricorso deve essere quindi respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in camera di consiglio il 25 ottobre 1995.