Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
In tema di cooperative impegnate nell'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli, sottoposte a gestione commissariale, disciplinate dal decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452), l'impugnazione avverso il provvedimento di espulsione adottato dal commissario governativo nei confronti del socio risultato assente dal posto di lavoro senza giustificato motivo ("ex" art. 12, terzo comma, del medesimo decreto - legge), è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in conformità a quanto disposto dall'art. 2527 cod. civ., non essendo a ciò di ostacolo ne' la particolare natura del commissario governativo e delle funzioni ad esso attribuite, non suscettibili di modificare il regime giuridico degli atti da lui posti in essere, ne' il silenzio del citato decreto - legge, atteso che, ai sensi dell'art. 2517 cod. civ., anche le società cooperative regolate da leggi speciali sono soggette alle disposizioni, in quanto compatibili, previste per le imprese cooperative dalla disciplina di carattere generale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2002, n. 8088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8088 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Primo Presidente f.f. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA RESTAURO MONUMENTI I, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROKA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato PIETRO SCIUBBA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NE TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell'avvocato RASSIMILIANO MORICHI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO TERESI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 843/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 31/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito l'avvocato Pietro SCIUBBA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO MARTONE che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con delibera del 10 giugno 1992 il commissario governativo della Società Cooperativa Restauro Monumenti 1^ s.r.l. dispose, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987 n. 452, l'espulsione dalla cooperativa del socio IO AN, avendo questi, "dopo le sue dimissioni dalle carceri, omesso di documentare l'asserito interposto appello avverso la sentenza di condanna".
2. Con sentenza depositata il 31 marzo 1999 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse la domanda dell'AN, diretta all'annullamento della deliberazione, osservando (per quanto rileva in questa sede) che l'opposizione davanti al giudice ordinario ai provvedimenti di esclusione dei soci dalla cooperativa, è prevista dall'art.2527 c.c., norma non derogabile, ne' derogata dallo statuto della società cooperativa.
3. Avverso questa sentenza, con atto notificato il 15 settembre 1999, la Società Cooperativa Restauro Monumenti a r.l. ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi.
Col primo motivo ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Col secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 12 l.452/87 per erronea interpretazione del provvedimento di esclusione. Col terzo ha denunciato vizi di motivazione.
L'AN ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie.
4. Ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., il Primo Presidente ha disposto che le S.U. decidano la sola questione relativa alla giurisdizione.
Motivi della decisione
1. Il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, recante (fra l'altro) norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana, all'art. 10, comma 2, dispone: le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 2543 del codice civile e dall'art. 11 del decreto lgs. del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (...). I commi 3 e 4 prevedono, poi, la nomina dei commissari governativi con decreto dei ministri competenti, che ne determinano con lo stesso provvedimento i poteri e la durata, "anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del codice civile". Il successivo art. 12, al comma 3, stabilisce: i soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza, con atto dovuto, dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni, anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società (...). Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute.
2. Col primo motivo del ricorso la cooperativa, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla impugnazione del provvedimento adottato dal commissario governativo a norma dell'art. 12 della legge citata n. 452 del 1987, sostiene che - essendo il commissario governativo, in base al quadro normativo richiamato, organo amministrativo previsto specificatamente dalla legge, e non un commissario nominato dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 2543 C.C. - l'opposizione avverso il provvedimento di esclusione sarebbe sottratta alla disciplina dell'art. 2527 c.c.. Il carattere imperativo e sanzionatorio del provvedimento renderebbe, infatti, evidente la compressione della posizione individuale del socio nel superiore interesse della piena occupazione e del bene pubblico.
3. Il motivo non ha fondamento.
3.1. Per effetto della nomina il commissario governativo è tenuto a gestire la cooperativa (art. 10, comma 2, l. 452/87), ai fini dell'attuazione del programma dei lavori socialmente utili ad essa affidata, da svolgere nel Comune e nella Provincia di Napoli (art. 12, comma 1, l. 452/87). Questa funzione non modifica il regime giuridico degli atti (che sono e restano) societari. Atti, dunque, assoggettati alla disciplina privatistica, ancorché posti in essere da un soggetto nominato da mano pubblica, e che conservano la funzione loro propria nel regime ordinario della società cooperativa;
assolvendo essi, anche se posti in essere dal commissario, alla finalità in cui si sostanzia la ragion d'essere dell'istituto, che è data dal rilievo attribuito (pur nell'ambito di una disciplina costruita prevalentemente attraverso il rinvio a quella della s.p.a., in connessione con lo scopo di mutualità che la caratterizza) al socio uti singulus, con la concessione del potere di impugnativa dell'esclusione ai sensi dell'art. 2527 c.c.. Norma, questa, che si pone quale unico rimedio (qualunque sia il tipo della società) per accertare la sussistenza (o non) delle gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti per il socio dalla legge o dallo statuto, incentrato sulla singola posizione del soggetto illegittimamente escluso (Cass. 26 marzo 1996, n. 2690).
3.2. In questo contesto i diritti del socio non possono essere considerati compressi per effetto dei poteri attribuiti al commissario governativo, in quanto essi non incidono sulla posizione soggettiva del socio stesso, ne' assorbono o sostituiscono i poteri spettanti all'autorità giudiziaria ordinaria in base alle norme del codice civile, dettate a tutela dei soci (e dei terzi) (cfr. Cass. 15 gennaio 1997, n. 378).
3.3. A tale conclusione non è di ostacolo il silenzio serbato al riguardo dalla legge 452/87, in quanto anche le società cooperative regolate da leggi speciali sono soggette alle disposizioni (in quanto compatibili) previste per le imprese cooperative dalla disciplina di carattere generale (art. 2517 c.c.).
3.4. Al provvedimento di esclusione, pur se adottato dal commissario governativo, deve, dunque, applicarsi la normativa stabilita dal codice civile, anche per la parte concernente la impugnazione.
4. Deve essere, pertanto, rigettato il primo motivo dei ricorso e va affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La causa deve essere rimessa al Primo Presidente per l'assegnazione alla Sezione semplice ai fini dell'esame degli altri motivi di censura e per i provvedimenti sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione a sezioni unite, non definitivamente pronunciando, rigetta il primo motivo dei ricorso;
dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a Sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il 5 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002