Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2002, n. 8088
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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In tema di cooperative impegnate nell'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli, sottoposte a gestione commissariale, disciplinate dal decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452), l'impugnazione avverso il provvedimento di espulsione adottato dal commissario governativo nei confronti del socio risultato assente dal posto di lavoro senza giustificato motivo ("ex" art. 12, terzo comma, del medesimo decreto - legge), è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in conformità a quanto disposto dall'art. 2527 cod. civ., non essendo a ciò di ostacolo ne' la particolare natura del commissario governativo e delle funzioni ad esso attribuite, non suscettibili di modificare il regime giuridico degli atti da lui posti in essere, ne' il silenzio del citato decreto - legge, atteso che, ai sensi dell'art. 2517 cod. civ., anche le società cooperative regolate da leggi speciali sono soggette alle disposizioni, in quanto compatibili, previste per le imprese cooperative dalla disciplina di carattere generale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2002, n. 8088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8088
    Data del deposito : 4 giugno 2002

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