Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 205
CASS
Sentenza 9 gennaio 2001

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In materia di assunzione obbligatoria di lavoratori invalidi, gli art. 19 e 20 della legge n. 482 del 1968 prevedono anche per il rapporto di lavoro privato controlli sanitari, preventivi e successivi all'avviamento al lavoro, circa l'idoneità del sordomuto alle mansioni alle quali è destinato; pertanto, il datore di lavoro non può rifiutare l'assunzione del sordomuto avviato dall'Ufficio del lavoro adducendo il mancato conseguimento da parte del lavoratore della qualificazione professionale presso l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, la quale - ai sensi dell'art. 6 legge 13 maggio 1958 n. 308 (alla cui applicazione rinvia l'art. 7 della citata legge n. 482 del 1968) - dà luogo soltanto in favore del lavoratore ad una presunzione "juris tantum" di idoneità specifica a mansioni proprie dell'attività salariale, senza che la mancanza della qualificazione escluda, di per sè, indipendentemente dalla sollecitazione (prevista dall'art. 20, secondo comma, legge n. 482 cit.) della valutazione delle condizioni fisiche soggettive del sordomuto, l'obbligo di assunzione del medesimo in mansioni (eventualmente anche diverse da quelle salariali) compatibili con le condizioni predette.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 205
    Data del deposito : 9 gennaio 2001

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