Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
In materia di assunzione obbligatoria di lavoratori invalidi, gli art. 19 e 20 della legge n. 482 del 1968 prevedono anche per il rapporto di lavoro privato controlli sanitari, preventivi e successivi all'avviamento al lavoro, circa l'idoneità del sordomuto alle mansioni alle quali è destinato; pertanto, il datore di lavoro non può rifiutare l'assunzione del sordomuto avviato dall'Ufficio del lavoro adducendo il mancato conseguimento da parte del lavoratore della qualificazione professionale presso l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, la quale - ai sensi dell'art. 6 legge 13 maggio 1958 n. 308 (alla cui applicazione rinvia l'art. 7 della citata legge n. 482 del 1968) - dà luogo soltanto in favore del lavoratore ad una presunzione "juris tantum" di idoneità specifica a mansioni proprie dell'attività salariale, senza che la mancanza della qualificazione escluda, di per sè, indipendentemente dalla sollecitazione (prevista dall'art. 20, secondo comma, legge n. 482 cit.) della valutazione delle condizioni fisiche soggettive del sordomuto, l'obbligo di assunzione del medesimo in mansioni (eventualmente anche diverse da quelle salariali) compatibili con le condizioni predette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANOI - Consigliere -
Dott. LUno VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI LU, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO DEL NAZARENO 8, presso lo studio dell'avvocato CERNIGLIA MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIEMENS NIXDORF INFORMATICA SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 13684/98 proposto da:
SIEMENS NIXDORF INFORMATICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 8, presso lo studio dell'avvocato GALLAVOTTI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DELITALA ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RI LU;
- intimata -
avverso la sentenza n. 12711/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/06/97 R.G.N. 69277/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. LUno VIGOLO;
udito l'Avvocato DELITALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 novembre 1996/28 giugno 1997, il Tribunale - Sezione del lavoro di Roma rigettava l'appello proposto, con atto depositato il 6 ottobre 1994, dalla sig.ra AR LU nei confronti della ME NI Informatica s.p.a. - presso la quale era stata avviata al lavoro come sordomuta e dalla quale era stata rifiutata - avverso la sentenza del Pretore/giudice del lavoro in data 12/29 ottobre 1993 che aveva rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice, con ricorso depositato l'8 febbraio 1993, per la costituzione ex lege del rapporto di lavoro o, in subordine, per la condanna di controparte a risarcirle il danno.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la lavoratrice con unico motivo.
Resiste la ME NI Informatica s.p.a. con controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato. La resistente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti (art.335 c.p.c.). Col motivo di ricorso principale la SI deduce violazione e falsa applicazione dell'art.7 L. 482/68 e degli artt.6 e 7 L. 308/58 e sostiene che, sebbene l'ari 1 della legge del 1958 contempli tra i destinatari dell'obbligo anche le aziende private, l'impianto della legge, secondo una interpretazione sistematica ed evolutiva, è orientato a considerare esclusivamente le amministrazioni pubbliche e alla assunzione da parte di queste ultime hanno riguardo l'art. 7 della legge del 1968 e gli artt.6 e 7 della legge del 1958, perciò inapplicabili al caso di specie, nel quale era decisivo, invece, considerare che la SI, sordomuta e titolare di licenza di scuola media inferiore statale (in forza della quale era iscritta nelle liste del collocamento come impiegata d'ordine in genere, con qualifica di dattilografa) era stata correttamente avviata presso l'azienda privata che aveva chiesto, appunto, lavoratori con qualifica di impiegato.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe potuto, neppure incidenter tantum ritenere la nullità dell'atto di avviamento, in quanto tale nullità non era prevista dalla legge del 1958, ne' da quella del 1968.
D'altro lato, il datore di lavoro può pretendere, in relazione alle attitudini professionali, solo la corrispondenza tra categoria (operaia o impiegatizia) da lui richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato, essendo irrilevante ogni altra divergenza tra attitudini professionali ed esigenze aziendali.
Il motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta in mancanza dell'idoneità specifica richiesta dal combinato disposto degli artt.7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale idoneità è accertata nell'ambito dell'impiego pubblico dal medico fiscale dell'amministrazione interessata con l'intervento di uno specialista, mentre nel settore privato l'idoneità all'esercizio dell'attività salariale per la quale il soggetto è qualificato, è presunta per chi abbia conseguito una qualificazione professionale presso gli istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti, rilasciata da una apposita commissione. Conseguenza di tale assetto normativo sarebbe, secondo il giudice di merito, che il sordomuto poteva essere avviato al lavoro solo se qualificato a mansioni specifiche non potendo, altrimenti, essere avviato neppure a mansioni generiche.
Vero è - osserva la Corte - che, contrariamente all'assunto della ricorrente, sia la legge 13 maggio 1958, n.308 (recante: Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti: v., in particolare l'art.1 che espressamente menziona anche le aziende private), sia la legge 2 aprile 1968, n.482, (recante: Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private: v., oltre al titolo della legge, l'art.1) regolano l'assunzione obbligatoria anche da parte di imprenditori privati e non, come si sostiene dalla ricorrente principale - che sollecita una interpretazione evolutiva del sistema che si appaleserebbe, per contro, censurabile anche sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione -, in via esclusiva, quella presso enti pubblici.
Il primo comma dell'art. 6 della legge n. 308 del 1958 cit. - che attribuisce al medico fiscale dell'amministrazione, presso la quale il sordomuto aspira ad essere assunto in qualità di impiegato o salariato, l'accertamento della idoneità specifica alle mansioni - è norma posta a tutela di entrambe le parti del rapporto, sotto il profilo, dal lato del lavoratore, della di lui sicurezza e dell'assenza di pregiudizio per la sua integrità psico-fisica (tanto che è previsto l'intervento di uno specialista designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti). Nello stesso senso, ma con più esplicito riguardo all'interesse - anche - dell'imprenditore e senza distinzione tra pubblico impiego e rapporti di lavoro di diritto privato, la successiva legge 2 aprile 1968, n. 482, all'art. 19 dispone (comma secondo) che la richiesta di iscrizione negli elenchi degli invalidi deve essere munita della necessaria documentazione concernente, tra l'altro, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e, per i portatori di menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'individuo, per il grado della mutilazione o invalidità,' non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 308 del 1958, cit., invece, tutela particolarmente l'interesse dell'invalido, stabilendo una presunzione di idoneità professionale (è considerato idoneo ... ) in favore del sordomuto che abbia conseguito la qualificazione alla corrispondente attività salariale presso gli istituti professionali del predetto Ente.
La limitazione della presunzione di idoneità alle sole attività salariali è evidentemente correlata al tipo di orientamento e di preparazione caratterizzante tali istituti, volto alla acquisizione da parte degli alunni di una specifica professionalità di carattere prevalentemente manuale (artigiani e simili).
Occorre, peraltro, sottolineare che la dizione idoneità specifica all'esercizio delle mansioni evidenzia che la attestazione di idoneità si riferisce non a tutte le mansioni, ma unicamente a quelle che richiedano, appunto, una idoneità specifica per esse (art. 6 della legge 308 del 1958). Deve essere precisato, tuttavia, che, sul piano logico, la presunzione di idoneità di cui ora si è detto non può operare anche nel senso che in mancanza di attestato scolastico di qualificazione l'invalido debba automaticamente ritenersi inidoneo all'attività salariale cui sia stato avviato, e ciò addirittura anche nell'ipotesi in cui questa sia (eventualmente) non specifica, ma nel senso che, in mancanza dell'attestato l'idoneità dell'invalido, ove ritenuta non adeguatamente comprovata dalla documentazione di cui all'art. 19 della legge del 1968 cit., possa essere positivamente accertata, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968 cit., su istanza del datore di lavoro che lo deve occupare.
La disposizione da ultimo ricordata, difatti, in modo sostanzialmente analogo all'art. 6 comma primo della legge del 1958 cit., stabilisce che possa essere accertata, da apposito collegio medico (secondo comma) su sollecitazione datoriale, la non nocività delle mansioni alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti (comma primo) e anche, su ricorso dell'invalido stesso (comma terzo), la compatibilità del di lui stato fisico con le mansioni affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.
Lo stesso art. 20 (comma quarto) sanziona il rifiuto del datore di lavoro di assumere l'invalido, nel caso in cui il referto del collegio medico previsto dalla norma riesca favorevole al secondo, ponendo a carico del primo l'obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni perdute.
Osserva ulteriormente la Corte che sul piano sistematico è dato rilevare che, mentre la legge del 1958 (sotto il cui impero si perfezionò la fattispecie esaminata dal S.C. con la pronuncia 29 luglio 1974, n. 2301 che, perciò, malgrado talune analogie della fattispecie medesima, non può essere interamente recepita nel suo iter motivazionale) non prevedeva controlli del tipo previsto dall'art. 20, appena esaminato, della legge del 1968 (la quale della precedente ha tenuto in vita solo gli artt.6 e 7, avendo abrogato espressamente gli altri), con il nuovo, complessivo assetto normativo, la pubblica amministrazione che dà vita al rapporto di pubblico impiego col sordomuto (art.6 primo della legge del 1958 cit.) ed il datore di lavoro privato (art.20 della legge del 1968 cit.) si trovano su un piano di sostanziale parità sotto il profilo dell'accertamento della idoneità del lavoratore alle mansioni cui è destinato con l'atto di avviamento.
Ne risulta così rafforzato il carattere di coordinamento e non già di contrapposizione tra le previsioni del primo e secondo comma dell'art. 6 della legge n. 308 del 1958 cit., nel senso che,
mentre la prima di tali disposizioni attribuisce al medico fiscale dell'amministrazione cui il sordomuto è avviato la competenza ad accertare (accordare) l'idoneità specifica alle mansioni, la seconda disposizione, indipendentemente dalla considerazione della natura di pubblica amministrazione o di imprenditore privato della parte datoriale, stabilisce che è considerato idoneo (per le sole mansioni salariali) il sordomuto che abbia ottenuto la qualificazione professionale.
Si deve, pertanto, riconoscere la fondatezza della censura mossa dalla lavoratrice alla affermazione del Tribunale secondo cui, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 308 del 1958 cit. (alla cui applicazione rinvia l'art.7 della successiva legge n. 482 del 1968 cit.) l'idoneità alle mansioni è attestabile in via esclusiva (soltanto) ad opera della commissione di cui al terzo comma dello stesso articolo;
del pari censurabile è il corollario tratto dal Tribunale da tale affermazione, secondo cui il sordomuto può essere avviato solo se riqualificato a mansioni specifiche ed in mancanza di riqualificazione non può essere avviato neppure a mansioni generiche.
Col motivo di ricorso incidentale condizionato la società denuncia, ai sensi dell'art.360, n. 3 c.p. c., la falsa applicazione degli artt. 16 e 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, combinati con l'art. 2095 c. civ. per avere il Tribunale negato la nullità dell'atto di avviamento affermata dal primo giudice per la mancata indicazione nell'atto medesimo della qualifica di impiegata della persona avviata, qualifica richiesta dall'imprenditore conformemente alle proprie esigenze. Le citate norme esigono che l'avviamento obbligatorio corrisponda alle richieste dell'imprenditore che dunque deve essere in grado di controllare tale corrispondenza già dall'atto di avviamento e non nel corso del successivo eventuale procedimento contenzioso.
Il motivo non merita accoglimento.
In effetti, a fronte dell'affermazione del Pretore secondo cui l'atto di avviamento sarebbe stato nullo perché mancante dell'indicazione della qualifica della lavoratrice - onde non sarebbe stato possibile il controllo della di lei appartenenza alla categoria impiegatizia, corrispondente alle esigenze datoriali -, il Tribunale, ha disatteso quella pronuncia considerando che dal libretto di lavoro e da attestazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, risultava l'iscrizione della lavoratrice nelle liste di collocamento come impiegata.
Astraendo dalla fondatezza o meno dell'argomentazione ora richiamata dal giudice di appello, si deve rilevare che la critica della ricorrente (la quale perciò presenta anche profili di inammissibilità) non colpisce la ratio decidendi del giudice di appello che ha ritenuto che il contenuto del comando espresso nell'atto amministrativo di avviamento al lavoro ben potesse evincersi in via logico - interpretativa coordinandolo con la qualifica risultante dal libretto di lavoro e con l'attestazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, documentazione antecedente agli accertamenti di cui è stato poi investito il giudice del lavoro. Tali documenti, infatti, certificavano una situazione preesistente al presente giudizio, situazione che il Tribunale ha implicitamente ritenuto nota alla società al momento dell'avviamento al lavoro della AR. Assorbito, dunque, ogni altro profilo di censura, il ricorso principale deve essere accolto, mentre deve essere rigettato l'incidentale. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, il quale, previ gli ulteriori accertamenti di fatto che - iusta alligata et probata - si dovessero rendere necessari, deciderà la controversia attenendosi al principio di diritto secondo cui "anche nel rapporto di lavoro privato sono previsti dagli artt. 19 e 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 controlli sanitari preventivi e successivi all'avviamento al lavoro circa l'idoneità del sordomuto alle mansioni alle quali è destinato;
pertanto, il datore di lavoro non può rifiutare l'assunzione del sordomuto avviato dall'Ufficio del lavoro adducendo il mancato conseguimento della qualificazione professionale presso gli istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza del sordomuti la quale dà luogo soltanto in favore del lavoratore ad una presunzione iuris tantum di idoneità specifica a mansioni proprie dell'attività salariale, senza che la mancanza del conseguimento della qualificazione escluda, di per sè, indipendentemente dalla sollecitazione della valutazione, prevista dal citato art. 20, secondo comma, delle condizioni fisiche soggettive del sordomuto, l'obbligo di assunzione del medesimo in mansioni (eventualmente anche diverse da quelle salariali) compatibili con le condizioni predette". Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001