Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6634 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
AULA B 6 6 34 /01 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 3602/1999Composta dai magistrati: Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente 66 Fernando Lupi - Consigliere Cron. 14313 66 Rep. 66 Giovanni Mazzarella 66 Camillo Filadoro 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud.
6.3.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TRASFIV SpA, in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, n. 6, presso l'avv. Sabatino Ciprietti, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 1058
contro
MO LO AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana, n. 38, presso l'avv. Benito Panariti, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
- costituito con deposito della procura speciale- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vasto n. 332 in data 15 ottobre 1998 (R.G. 215/98 ); Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.3.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Ciprietti e Panariti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Vasto ha rigettato l'appello della Trasfiv SpA, esercente impresa di autotrasporti merci, confermando le sentenze, non definitiva e definitiva, pronunziata dal Pretore della stessa sede nel giudizio promosso dal lavoratore dipendente LO AL SS per il pagamento di £ 19.722.469a titolo di compenso per lavoro straordinario, prestato con mansioni di autista alle dipendenze della società, dal 12 giugno al 5 agosto 1987 e dal 17 settembre 1987 al 31 agosto 1988. La sentenza non definitiva appellata recava l'accertamento che il dipendente aveva lavorato, nei periodi indicati, per un orario settimanale di 58 ore. La sentenza definitiva condannava la società al pagamento di £ 10.004.775. Il Tribunale è pervenuto all'esito di conferma sulla considerazione che la prova testimoniale, ancorché i testimoni, avessero riferito in ordine alle modalità della prestazione da essi stessi resa in qualità di conducenti alle dipendenze della stessa società, aveva nondimeno offerto elementi certi circa le caratteristiche organizzative del lavoro, comportanti per l'autista un lavoro di 14 ore al giorno di guida effettiva, mentre non aveva interesse l'appellante a dolersi della determinazione equitativa delle ore di straordinario operata dal Pretore, visto che il risultato era stato quello di ridurre e non di aumentare le ore di straordinario da pagare al lavoratore. Per la cassazione della sentenza ricorre per tre motivi la Trasfiv SpA;
LO AL SS si è costituito mediante deposito della procura speciale al difensore. Motivi della decisione Con il primo motivo - con il quale denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di 4 insufficiente motivazione la società ricorrente, dopo avere richiamati gli orientamenti della giurisprudenza della Corte in ordine al riparto dell'onere della prova in tema di domande dei lavoratori concernenti il pagamento di prestazioni eccedenti il normale orario, tra i quali, in particolare, quelli che affermano la necessità, in caso di lavoro discontinuo, che sia comprovato il lavoro effettivo, nonché l'erroneità della determinazione in via equitativa dei profili quantitativi della prestazione stessa, sostiene che a tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata. Non a quello che impone al creditore di provare il fatto costitutivo della pretesa, in quanto i testimoni si erano limitati a riferire delle modalità con le quali rendevano le loro prestazioni di autista alle dipendenze della società; né a quello, relativo ai lavoratori discontinui, secondo cui si deve considerare il lavoro effettivo e non i complessivi tempi di viaggio, dalla partenza al ritorno in azienda, rimessi all'autonoma programmazione del conducente;
del tutto incongruo, infine, doveva considerarsi la presunzione che l'orario di lavoro costituisse una 3 "necessaria implicazione di una data organizzazione di lavoro", senza tenere conto delle caratteristiche peculiari della prestazione del singolo lavoratore rispetto a quelle di altri. Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e insufficiente motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che dalla prova testimoniale fosse risultata la circostanza delle 14 ore di guida effettiva, esclusi i tempi di attesa, di presenza a disposizione, di riposo, ma omettendo di indicare quali deposizioni recassero una simile precisazione, nonché di valutare la previsione contenuta nell'art. 11, lett. b), del c.c.n.l., nella parte in cui esclude dal lavoro effettivo del personale viaggiante, utile ai fini del computo dello straordinario, il tempo "a disposizione" dell'impresa nel luogo in cui si trova l'autoveicolo; inoltre, la pronuncia di merito affermava anche che gli autisti di occupavano del carico e scarico delle merci, mentre i testimoni aveva dichiarato che ciò si verificava solo qualche volta e per una durata di non oltre tre ore. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 432 c.p.c., nonché insufficiente motivazione, perché la quantificazione delle ore di lavoro straordinario deve essere comprovata dal lavoratore e non può avvenire sulla base di criteri equitativi, risultando altresì palesemente illogica e carente la conferma sul punto della sentenza di primo grado con la motivazione che la valutazione equitativa si era risolta piuttosto a danno, anziché a vantaggio dei lavoratori. Come risulta chiaro dall'esposizione in sintesi dei motivi di ricorso, unica è la questione sottoposta al vaglio del giudizio di legittimità: se nel procedere all'accertamento di fatto in ordine al numero di ore di lavoro straordinario prestato dal SS alle dipendenze della società, il Tribunale abbia violato norme di diritto, ovvero l'obbligo di motivare in modo sufficiente e logico il suo convincimento. Pertanto, i motivi di ricorso vanno congiuntamente esaminati. Deve escludersi, in primo luogo, la sussistenza dei denunziati vizi di violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.). In nessuna parte della sentenza si afferma, esplicitamente o implicitamente, che non incomba sul lavoratore che aziona il diritto al pagamento di compensi per il lavoro straordinario prestato, l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa, secondo la regola dettata dall'art. 2697 c.c. Z Non si configura, nella specie, neppure la violazione dell'art. 432 c.p.c. Esattamente la ricorrente ricorda che è insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. 21 aprile 1993, n. 4668; 22 dicembre 1999, n. 14466). Ma nella giurisprudenza della Corte si rinviene anche la precisazione che, se è vero che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e che non può farsi ricorso al criterio equitativo dell'art. 432 c.p.c., è però perfettamente ammissibile la possibilità di valutare gli elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale, ed è, questo, un tipo di valutazione completamente diverso da quello equitativo, non affetto, quindi, da illegittimità (Cass. 8 novembre 1995, n. 11615; 9 novembre 1999, n. 12884) 5 In effetti l'impostazione seguita dal giudice del merito è stata proprio questa, laddove riferisce che il Pretore, in considerazione di una "non meglio esplicitata abnormità delle valutazioni del teste" aveva contenuto in 58 ore il numero delle ore di lavoro straordinario comprovate, aggiungendo che tale conclusione appariva ispirata "a criteri del tutto prudenziali" e "riduttivi" rispetto a quanto emergeva dalle complessive risultanze di causa. Il riferimento alla valutazione equitativa va, dunque, correttamente inteso nel senso sopra precisato e non in quello, assunto dalla ricorrente, che vi era la prova delle prestazioni straordinarie, ma non del numero delle ore effettivamente prestate. Del tutto destituita di fondamento è la denuncia di violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., poiché è indiscutibile che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione esclusivamente le prove proposte dalle parti, né ha omesso di valutarle nella loro interezza. Restano da esaminare i dedotti vizi della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Il Tribunale ha, innanzi tutto, premesso che oggetto dell'accertamento era il lavoro effettivo, individuato nell'attività di guida degli automezzi e in altre attività complementari (manutenzione del mezzi, carico e scarico); su tale premessa, ha escluso che potessero venire in rilievo i tempi di attesa, di presenza a disposizione o di viaggio su altri mezzi di trasporto, nonché le disposizioni dell'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale lavoro effettivo, a giudizio del Tribunale, non era stato inferiore a 58 ore settimanali, poiché i testimoni escussi, precisando ciascuno le modalità della propria prestazione lavorativa, avevano permesso di ricostruire l'organizzazione del lavoro nell'impresa in modo coerente con il dato di un lavoro effettivo di 14 ore giornaliere. Essenzialmente, l'accertamento è stato fondato sopra gli elementi indiziari forniti dalle deposizioni testimoniali aventi ad oggetto i moduli organizzativi adottati nell'azienda, desumendone che, in difetto di elementi in contrario, potevano " ritenersi adottati anche per i rapporti di lavoro controvers Il Tribunale, quindi, ha fatta corretta applicazione dell'art. 2729 c.c., poiché non risultava che le modalità delle prestazioni degli altri autisti (in ordine ai percorsi e destinazioni, impegno relativo alla manutenzione del mezzi ed al carico e scarico merci, guida senza il secondo autista) fossero soltanto a costoro peculiari. Pertanto, l'accertamento di fatto del giudice del merito risulta giustificato da una motivazione sufficiente e non illogica o contraddittoria, così da precluderne il riesame. Il ricorso va, dunque, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in £ 10.000 e degli onorari liquidati in £ 2.000.000. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presiden ą i Ярим Dhill D 3 0 , 3 A 1 O 5 S . L S T . L A R O N T A B , ' IL CANCELLIERE 3 A L S L 7 E - Depositato in Cancelleria E I P 8 D - S D 1 I I oggi, 32 MAG. 2001 S 1 N A N T G S E E O S O G IL CANCELLIERE, A I P G D A M E I E L O , A T O T D A R I L T E R S I L T I E D N G D E E O S R 7 E