CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18312 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AN SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del TRIB. LIBERTA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, avvocato MAURIZIO SAVARESE del foro di PALERMO, in proprio e quale sostituto processuale del codifensore avvocato ANGELO BARONE del foro di PALERMO, il quale ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18312 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del 7 novembre 2022 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a LV Di OV la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ha escluso, invece, la sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 416 bis.1 cod. pen. e dall'art. 80 d.P.R. n. 309/90 ed ha annullato per questa parte l'ordinanza genetica. 2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso. 2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. . 74 d.P.R. n. 309/90. Osserva che l'ordinanza impugnata non ha chiarito sulla base di quali elementi Di OV è stato ritenuto partecipe dell'associazione atteso che la sua presenza presso gli uffici della struttura «Big Sport» (considerata base operativa del gruppo) non è mai stata rilevata e i documentati contatti tra Di OV ed esponenti di vertice del sodalizio coprono meno di un decimo dell'intero periodo di operatività del sodalizio stesso. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi della partecipazione all'associazione da conversazioni che, al massimo, documentano il coinvolgimento in attività di cessione di stupefacenti, ma in nessun modo consentono di affermare la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze e la stabilità del rapporto instaurato col sodalizio criminoso. Tale rapporto stabile, sottolinea la difesa, esisteva in passato con US Di AR, esponente della famiglia Porta NU del quale Di OV fu l'autista fi no alla carcerazione intervenuta nel 2015, ma ciò non può costituire indizio della partecipazione all'associazione oggetto del presente giudizio che ha operato dal giugno 2019 al novembre 2020 in altro contesto sicché non si comprende perché, nel capo di imputazione provvisorio, sia stato contestato a Di OV di essere «uomo di fiducia nonché autista di Di AR US». Questi, infatti, proprio perché detenuto dal 2015, non è neppure sospettato di aver fatto parte dell'associazione per cui si procede. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misure non detentive. Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dai fatti (l'associazione avrebbe operato tra il mese di giugno del 2019 e il mese di ottobre del 2020). Sottolinea che la gravità del fatto desunta dalla pena edittale e dalla natura associativa del 2 reato, non preclude la verifica giudiziale delle esigenze cautelari e non fa venir meno l'obbligo di valutare l'idoneità e adeguatezza di misure meno afflittive (come potrebbe essere quella degli arresti domiciliari con presidio elettronico). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. LV Di OV è sottoposto a misura custodialle per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. È accusato, in particolare, di avere partecipato all'associazione occupandosi della commercializzazione delle sostanze stupefacenti e rivendendole ai pusher deputati allo smercio al dettaglio. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi del reato associativo costituiti, oltre che dall'esito di intercettazioni telefoniche e ambientali, anche da servizi di osservazione, controllo e pedinamento che hanno condotto al sequestro di sostanze di qualità diversa (hashish, marijuana, crack e cocaina). Per giungere a tale conclusione, i giudici del riesame hanno esaminato quanto emerso dalle indagini individuando alcuni elementi caratteristici della associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 rappresentati: dalla stabilità del vincolo tra i componenti del sodalizio;
dalla necessità per coloro che si trovavano in posizione subordinata di ottenere la preventiva autorizzazione dei vertici per poter operare;
dal ruolo di intermediario svolto da US RS (cl. 72) rispetto ai vertici del gruppo i quali erano sempre a conoscenza dei dettagli dell'attività dei partecipi e pretendevano dì esserne informati;
dal ruolo di cassiere svolto da US RS (cl. 76), coadiuvato da CE Vaglica;
dall'utilizzo di utenze riservate (reperite da US Gravanti); dalla disponibilità di una base operativa rappresentata dagli uffici della struttura «Big Sport», ove - come documentato dalle videoregistrazioni - si svolgevano riunioni, si effettuavano operazioni di prelievo di stupefacenti e si diramavano le direttive per la preparazione della sostanza e per le relative consegne. Da tali elementi i giudici di merito hanno dedotto un quadro indiziario idoneo a dimostrare la continuità delle attività di spaccio e approvvigionamento da parte di una struttura di tipo gerarchico piramidale con suddivisione di ruoli, di posizioni e di compiti (pagg. 7- 9 dell'ordinanza impugnata). 3. Il ricorso non contesta l'esistenza dell'associazione in quanto tale;
sostiene però che Di OV sarebbe stato individuato come partecipe sulla base di indizi privi del necessario carattere di gravità. Assume che, sulla base di quanto emerso dalle operazioni di intercettazione, il contributo fornito da 3 Di OV sarebbe stato occasionale, circoscritto nel tempo e si sarebbe esaurito in due acquisti di hashish sicché l'affermazione secondo la quale egli sarebbe stabile acquirente e rivenditore è apodittica e non trova riscontro in atti. Il Tribunale per il riesame ha confermato l'ordinanza del G.i.p. facendo riferimento ad alcune conversazioni dalle quali emerge che Di OV aveva stabili rapporti con la compagine associativa, per il tramite di US RS (cl. 76) i e si riforniva periodicamente di rilevanti partite di hashish che poi piazzava sul mercato. Ha sottolineato che il 6 agosto 2020 Di OV ottenne da RS (ci. 76) l'immediata consegna della metà di un panetto (che pure era stato promesso ad altri) perché fece notare di essere il «figlioccio» del padre del proprio interlocutore e, in quella occasione, ottenne anche che la sostanza gli fosse ceduta a credito ciò che dimostra un rapporto costante e di tipo fiduciario. L'ordinanza impugnata osserva che, come traspare dal tenore della conversazione, Di OV sapeva che RS (cl. 76) avrebbe dovuto riferire ad altri di aver dato a lui una parte della sostanza e sottolinea il valore indiziario di questo dato ai fini della ritenuta sussistenza del reato associativo. Secondo il Tribunale, depone nel medesimo senso la circ:ostanza che, come risulta dalle intercettazioni ambientali, il prezzo della partita di hashish consegnata a Di OV fu da lui versato a RS alla presenza di CE Vaglica, In quella occasione, inoltre, RS chiese, scherzando, se doveva contare il denaro e ciò conferma un rapporto di fiducia e confidenza. Analoghe indicazioni, secondo i giudici di merito, possono trarsi dal fatto che, nei giorni seguenti, negli uffici della struttura «Big Sport» si tenne una riunione volta a verificare la situazione contabile e l'importo dei crediti vantati verso la clientela e, in quella occasione, Di OV era presente (pag. 14 dell'ordinanza impugnata). Rilevano nello stesso senso altre intercettazioni eseguite nel settembre 2020 dalle quali risulta che RS (cl. 76) intendeva commercializzare, attraverso Di OV, una partita di hashish particolarmente pregiato (pag. 13 dell'ordinanza impugnata) Dall'insieme di questi elementi i giudici di merito hanno dedotto un quadro indiziario idoneo ad affermare lo stabile inserimento dell'indagato nell'associazione. Hanno osservato, infatti, che Di OV aveva contatti, oltre che con US RS (cl. 76), anche con altri componenti del gruppo, aveva con loro un rapporto di tipo fiduciario e si riforniva stabilmente da loro per svolgere la propria attività di spaccio sicché l'associazione sapeva di poter contare su di lui per la commercializzazione dello stupefacente. Si tratta di argomentazioni complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche, che superano il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della 4 conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. A ciò deve aggiungersi che le argomentazioni del provvedimento impugnato non si pongono in contrasto con i principi di diritto che riguardano la partecipazione al reato associativo. Dal quadro indiziario sopra delineato, infatti, il Tribunale distrettuale desume che Di OV si mise a disposizione della associazione per il perseguimento dei comuni fini criminosi rapportandosi stabilmente con altri componenti del sodalizio e creando con loro un vincolo reciproco che superava la soglia di un rapporto sinallagmatico contrattuale (cfr. Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991). 4. Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della misura prescelta. Si osserva in proposito che, pur in presenza della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha desunto il concreto pericolo di recidiva dalla gravità della condotta, dal fattivo contributo offerto all'attività della associazione„ dai precedenti specifici e dalla constatazione che Di OV è attualmente ristretto in custodia cautelare anche per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Secondo l'ordinanza impugnata, tali elementi sono significativi di una «allarmante professionalità» criminale che conduce «a una prognosi di segno positivo in ordine alla ricaduta nel reato». La decisione, oltre ad essere congruamente motivata, fa corretta applicazione dei principi ermeneutici che regolano la materia cautelare;
non è dunque censurabile in questa sede di legittimità. Ed invero, «in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti» (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243). Secondo la giurisprudenza, peraltro, «quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza;
ne deriva che, per giungere al 5 superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio» (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep.2018, Musumeci, Rv. 273434). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 aprile 2023 Il CopsEgliere estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, avvocato MAURIZIO SAVARESE del foro di PALERMO, in proprio e quale sostituto processuale del codifensore avvocato ANGELO BARONE del foro di PALERMO, il quale ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18312 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del 7 novembre 2022 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a LV Di OV la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ha escluso, invece, la sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 416 bis.1 cod. pen. e dall'art. 80 d.P.R. n. 309/90 ed ha annullato per questa parte l'ordinanza genetica. 2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso. 2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. . 74 d.P.R. n. 309/90. Osserva che l'ordinanza impugnata non ha chiarito sulla base di quali elementi Di OV è stato ritenuto partecipe dell'associazione atteso che la sua presenza presso gli uffici della struttura «Big Sport» (considerata base operativa del gruppo) non è mai stata rilevata e i documentati contatti tra Di OV ed esponenti di vertice del sodalizio coprono meno di un decimo dell'intero periodo di operatività del sodalizio stesso. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi della partecipazione all'associazione da conversazioni che, al massimo, documentano il coinvolgimento in attività di cessione di stupefacenti, ma in nessun modo consentono di affermare la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze e la stabilità del rapporto instaurato col sodalizio criminoso. Tale rapporto stabile, sottolinea la difesa, esisteva in passato con US Di AR, esponente della famiglia Porta NU del quale Di OV fu l'autista fi no alla carcerazione intervenuta nel 2015, ma ciò non può costituire indizio della partecipazione all'associazione oggetto del presente giudizio che ha operato dal giugno 2019 al novembre 2020 in altro contesto sicché non si comprende perché, nel capo di imputazione provvisorio, sia stato contestato a Di OV di essere «uomo di fiducia nonché autista di Di AR US». Questi, infatti, proprio perché detenuto dal 2015, non è neppure sospettato di aver fatto parte dell'associazione per cui si procede. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misure non detentive. Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dai fatti (l'associazione avrebbe operato tra il mese di giugno del 2019 e il mese di ottobre del 2020). Sottolinea che la gravità del fatto desunta dalla pena edittale e dalla natura associativa del 2 reato, non preclude la verifica giudiziale delle esigenze cautelari e non fa venir meno l'obbligo di valutare l'idoneità e adeguatezza di misure meno afflittive (come potrebbe essere quella degli arresti domiciliari con presidio elettronico). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. LV Di OV è sottoposto a misura custodialle per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. È accusato, in particolare, di avere partecipato all'associazione occupandosi della commercializzazione delle sostanze stupefacenti e rivendendole ai pusher deputati allo smercio al dettaglio. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi del reato associativo costituiti, oltre che dall'esito di intercettazioni telefoniche e ambientali, anche da servizi di osservazione, controllo e pedinamento che hanno condotto al sequestro di sostanze di qualità diversa (hashish, marijuana, crack e cocaina). Per giungere a tale conclusione, i giudici del riesame hanno esaminato quanto emerso dalle indagini individuando alcuni elementi caratteristici della associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 rappresentati: dalla stabilità del vincolo tra i componenti del sodalizio;
dalla necessità per coloro che si trovavano in posizione subordinata di ottenere la preventiva autorizzazione dei vertici per poter operare;
dal ruolo di intermediario svolto da US RS (cl. 72) rispetto ai vertici del gruppo i quali erano sempre a conoscenza dei dettagli dell'attività dei partecipi e pretendevano dì esserne informati;
dal ruolo di cassiere svolto da US RS (cl. 76), coadiuvato da CE Vaglica;
dall'utilizzo di utenze riservate (reperite da US Gravanti); dalla disponibilità di una base operativa rappresentata dagli uffici della struttura «Big Sport», ove - come documentato dalle videoregistrazioni - si svolgevano riunioni, si effettuavano operazioni di prelievo di stupefacenti e si diramavano le direttive per la preparazione della sostanza e per le relative consegne. Da tali elementi i giudici di merito hanno dedotto un quadro indiziario idoneo a dimostrare la continuità delle attività di spaccio e approvvigionamento da parte di una struttura di tipo gerarchico piramidale con suddivisione di ruoli, di posizioni e di compiti (pagg. 7- 9 dell'ordinanza impugnata). 3. Il ricorso non contesta l'esistenza dell'associazione in quanto tale;
sostiene però che Di OV sarebbe stato individuato come partecipe sulla base di indizi privi del necessario carattere di gravità. Assume che, sulla base di quanto emerso dalle operazioni di intercettazione, il contributo fornito da 3 Di OV sarebbe stato occasionale, circoscritto nel tempo e si sarebbe esaurito in due acquisti di hashish sicché l'affermazione secondo la quale egli sarebbe stabile acquirente e rivenditore è apodittica e non trova riscontro in atti. Il Tribunale per il riesame ha confermato l'ordinanza del G.i.p. facendo riferimento ad alcune conversazioni dalle quali emerge che Di OV aveva stabili rapporti con la compagine associativa, per il tramite di US RS (cl. 76) i e si riforniva periodicamente di rilevanti partite di hashish che poi piazzava sul mercato. Ha sottolineato che il 6 agosto 2020 Di OV ottenne da RS (ci. 76) l'immediata consegna della metà di un panetto (che pure era stato promesso ad altri) perché fece notare di essere il «figlioccio» del padre del proprio interlocutore e, in quella occasione, ottenne anche che la sostanza gli fosse ceduta a credito ciò che dimostra un rapporto costante e di tipo fiduciario. L'ordinanza impugnata osserva che, come traspare dal tenore della conversazione, Di OV sapeva che RS (cl. 76) avrebbe dovuto riferire ad altri di aver dato a lui una parte della sostanza e sottolinea il valore indiziario di questo dato ai fini della ritenuta sussistenza del reato associativo. Secondo il Tribunale, depone nel medesimo senso la circ:ostanza che, come risulta dalle intercettazioni ambientali, il prezzo della partita di hashish consegnata a Di OV fu da lui versato a RS alla presenza di CE Vaglica, In quella occasione, inoltre, RS chiese, scherzando, se doveva contare il denaro e ciò conferma un rapporto di fiducia e confidenza. Analoghe indicazioni, secondo i giudici di merito, possono trarsi dal fatto che, nei giorni seguenti, negli uffici della struttura «Big Sport» si tenne una riunione volta a verificare la situazione contabile e l'importo dei crediti vantati verso la clientela e, in quella occasione, Di OV era presente (pag. 14 dell'ordinanza impugnata). Rilevano nello stesso senso altre intercettazioni eseguite nel settembre 2020 dalle quali risulta che RS (cl. 76) intendeva commercializzare, attraverso Di OV, una partita di hashish particolarmente pregiato (pag. 13 dell'ordinanza impugnata) Dall'insieme di questi elementi i giudici di merito hanno dedotto un quadro indiziario idoneo ad affermare lo stabile inserimento dell'indagato nell'associazione. Hanno osservato, infatti, che Di OV aveva contatti, oltre che con US RS (cl. 76), anche con altri componenti del gruppo, aveva con loro un rapporto di tipo fiduciario e si riforniva stabilmente da loro per svolgere la propria attività di spaccio sicché l'associazione sapeva di poter contare su di lui per la commercializzazione dello stupefacente. Si tratta di argomentazioni complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche, che superano il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della 4 conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. A ciò deve aggiungersi che le argomentazioni del provvedimento impugnato non si pongono in contrasto con i principi di diritto che riguardano la partecipazione al reato associativo. Dal quadro indiziario sopra delineato, infatti, il Tribunale distrettuale desume che Di OV si mise a disposizione della associazione per il perseguimento dei comuni fini criminosi rapportandosi stabilmente con altri componenti del sodalizio e creando con loro un vincolo reciproco che superava la soglia di un rapporto sinallagmatico contrattuale (cfr. Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991). 4. Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della misura prescelta. Si osserva in proposito che, pur in presenza della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha desunto il concreto pericolo di recidiva dalla gravità della condotta, dal fattivo contributo offerto all'attività della associazione„ dai precedenti specifici e dalla constatazione che Di OV è attualmente ristretto in custodia cautelare anche per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Secondo l'ordinanza impugnata, tali elementi sono significativi di una «allarmante professionalità» criminale che conduce «a una prognosi di segno positivo in ordine alla ricaduta nel reato». La decisione, oltre ad essere congruamente motivata, fa corretta applicazione dei principi ermeneutici che regolano la materia cautelare;
non è dunque censurabile in questa sede di legittimità. Ed invero, «in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti» (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243). Secondo la giurisprudenza, peraltro, «quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza;
ne deriva che, per giungere al 5 superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio» (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep.2018, Musumeci, Rv. 273434). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 aprile 2023 Il CopsEgliere estensore Il Presidente