Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11588
CASS
Sentenza 28 luglio 2003

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L'interruzione della prescrizione, che configura una controeccezione all'eccezione avversaria ed è assimilabile alle eccezioni in senso stretto, al cui regime processuale soggiace, deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e univocamente diretto a manifestare l'intento di contrastare l'eccezione di prescrizione proposta dall'altra parte, sicché, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, non è possibile attribuire effetti ostativi della operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti, pur se idonei a fornire la prova dell'avvenuta interruzione.

Qualora un soggetto intenda far valere le conseguenze giuridiche a sè favorevoli di un "fatto", deve provare non solo l'accadimento del fatto, ma anche la sua validità giuridica. Pertanto colui il quale, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca che v'è sta rinunzia (tacita) alla prescrizione, deve dimostrare non solo che sia stato posto in essere un fatto esplicitamente una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che il fatto sia stato posto in essere dal soggetto a cui favore la prescrizione era maturata e cioè dal soggetto che ha il diritto di farla valere e, quindi, di rinunziarvi; nonché, nel caso di ente pubblico, che il comportamento esplicitante la volontà di rinunzia sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo le norme vigenti al momento del comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11588
    Data del deposito : 28 luglio 2003

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