Sentenza 28 luglio 2003
Massime • 2
L'interruzione della prescrizione, che configura una controeccezione all'eccezione avversaria ed è assimilabile alle eccezioni in senso stretto, al cui regime processuale soggiace, deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e univocamente diretto a manifestare l'intento di contrastare l'eccezione di prescrizione proposta dall'altra parte, sicché, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, non è possibile attribuire effetti ostativi della operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti, pur se idonei a fornire la prova dell'avvenuta interruzione.
Qualora un soggetto intenda far valere le conseguenze giuridiche a sè favorevoli di un "fatto", deve provare non solo l'accadimento del fatto, ma anche la sua validità giuridica. Pertanto colui il quale, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca che v'è sta rinunzia (tacita) alla prescrizione, deve dimostrare non solo che sia stato posto in essere un fatto esplicitamente una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che il fatto sia stato posto in essere dal soggetto a cui favore la prescrizione era maturata e cioè dal soggetto che ha il diritto di farla valere e, quindi, di rinunziarvi; nonché, nel caso di ente pubblico, che il comportamento esplicitante la volontà di rinunzia sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo le norme vigenti al momento del comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11588 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. STILE LO - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALIFANO Assunta, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore FF TU, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni n. 23, presso l'avv. Ludovico Grassi, e rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Coppola, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del dirigente generale Dott. Pasquale Acconcia, direttore della direzione centrale prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notaio Angelo Scuto coadiutore temporaneo del notaio Carlo Federico Tuccari, in data 8 agosto 2000, rep. n. 54970;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2878 del Tribunale di Napoli, depositata il 29 luglio 1999 (R.G. n. 43177/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Giuseppe De Ferra per delega avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione in data 15 dicembre 1993 del Pretore della stessa città, appellata dall'Inail, ha rigettato la domanda di riconoscimento della rendita ai superstiti ex art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, proposta da Assunta NO, anche nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore FF TU, e derivante dal decesso del coniuge LO TU, avvenuto il 24 febbraio 1988, a seguito di infortunio sul lavoro. Il giudice del gravame ha affermato la prescrizione del diritto dedotto in giudizio, accogliendo la relativa accezione sollevata dall'Istituto tempestivamente nel primo grado del giudizio e reiterata in appello: ha infatti escluso che il comportamento del funzionario dell'ente, il quale aveva più volte convocato la NO presso la sede del medesimo istituto con l'invito ad integrare la documentazione, ai fini della concessione della rendita richiesta con domanda amministrativa presentata il 22 gennaio 1991, potesse valere a configurare valida rinuncia alla prescrizione, non essendo decorso all'epoca delle predette convocazioni il termine di cui all'art. 112 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965. Di questa sentenza la NO, anche nella spiegata qualità, ha richiesto la cassazione, sulla base di due motivi.
L'Istituto ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 cod. civ. e 112 d.P.R. n. 1124 e deduce l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'affermare la prescrizione del diritto alla rendita ai superstiti, senza tenere conto che la prescrizione anche in tale ipotesi è soggetta, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che la ricorrente richiama (Cass. sez. unite 16 novembre 1999 n. 783), alla disciplina generale dettata dal codice civile, e che quindi essa era stata interrotta dalla domanda proposta in via amministrativa.
La censura non può essere accolta, in quanto pone una questione nuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità. Invero l'interruzione della prescrizione qui argomentata non risulta essere stata trattata dalla sentenza impugnata, ne' la ricorrente ha asserito essere stata oggetto di dibattito nelle precedenti fasi di merito. Ed a nulla rileva la circostanza riportata nella pronuncia del Tribunale che la domanda amministrativa di riconoscimento della rendita era stata tempestivamente presentata nel termine triennale di prescrizione, poiché - secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. fra le altre, le sentenze 17 maggio 2001 n. 6759, 30 marzo 2001 n. 4704, 12 settembre 2000 n. 12024) preferibile, per le argomentazioni addotte a sostegno dell'elaborato principio di diritto, all'unico precedente dissonante (costituito da Cass. 28 marzo 2000 n. 3726) - l'interruzione della prescrizione, che configura una controeccezione all'eccezione avversaria ed è assimilabile alle eccezioni in senso stretto al cui regime processuale soggiace, deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e inequivocamente diretto a manifestare l'intento di contrastare l'eccezione di prescrizione proposta dall'altra parte, con la conseguenza che, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice, non è possibile attribuire effetti ostativi dell'operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti, pure se idonei a fornire la prova dell'avvenuta interruzione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 1429, 1433 e 1440 cod. civ. Addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato, ai fini della validità della rinuncia alla prescrizione da parte dell'istituto, che il comportamento manifestato dal funzionario dell'Inail, con la prospettata definizione in via amministrativa della pratica di concessione della rendita, si era protratto sino al 4 settembre 1991, data della redazione della relazione ispettiva, e quindi ben oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 112 citato, pure conteggiando i 150 giorni di sospensione della prescrizione. Tale comportamento, aggiunge la ricorrente, l'aveva indotta a non adire tempestivamente l'Autorità giudiziaria per la concessione della rendita.
La censura è inammissibile in relazione ad entrambi i profili. Quanto al primo, il Tribunale, a fronte della statuizione del Pretore che aveva ritenuto la inoperatività della prescrizione per la rinuncia manifestata dall'Istituto dopo che era trascorso il termine indicato dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha invece escluso la sussistenza di una valida rinuncia all'epoca delle convocazioni del legale della NO presso la sede provinciale dell'ente previdenziale, protrattatesi sino al maggio 1991, poiché a tale data non era interamente decorso detto termine, calcolando la sospensione della prescrizione per i centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa della rendita. Orbene, la questione della protrazione sino al 4 settembre 1991 del comportamento concludente del funzionario dell'Inail di rinunciare alla prescrizione costituisce un tema di contestazione, che non essendo stato trattato dalla sentenza impugnata, è da considerarsi nuovo, ed involgendo la sua definizione accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, perché non richiesti, è inammissibile in sede di legittimità.
Non va tralasciato un'ulteriore ragione di inammissibilità del medesimo profilo di censura, non emergendo affatto dagli atti di causa che il funzionario, al quale ha fatto genericamente riferimento la ricorrente per dedurre la sussistenza di un comportamento concludente di rinuncia della prescrizione, fosse abilitato a tanto.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza 7 dicembre 1995 n. 12596), qualora un soggetto intenda far valere le conseguenze giuridiche a sè favorevoli di un "fatto", deve provare non solo l'accadimento del fatto, ma anche la sua validità giuridica, e pertanto colui il quale, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca che v'è stata rinunzia (tacita) alla prescrizione, deve dimostrare non solo che sia stato posto in essere un fatto esplicitamente la volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che il fatto sia stato posto in essere dal soggetto a cui favore la prescrizione era maturata e cioè dal soggetto che ha il diritto di farla valere e, quindi, di rinunziarvi;
nonché, nel caso di ente pubblico, che il comportamento esplicitante la volontà di rinunzia sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo le norme vigenti al momento del comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione.
Riguardo al secondo aspetto della censura, esso è privo di decisività, in quanto non può avere rilievo, ai fini dell'applicazione della prescrizione, il dedotto comportamento del funzionario dell'ente, che, ad avviso della ricorrente, l'avrebbe indotta a non fare ricorso tempestivamente all'Autorità giudiziaria per ottenere la rendita in questione.
Il ricorso va dunque rigettato.
La ricorrente, sebbene soccombente, resta esonerata dal pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003