Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 15013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15013 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ZIO15.0 13/05 Composta dagli Il mi Magi tra@ R.G.N. 21832/00 jull Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Consigliera Dott. Donato PLENTEDA Cron. 30441 Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep. 3.973 - Consigliere Dott. SC FELICETTI Ud. 02/04/2003 -Rel. Consigliere Dott. Carlo PICCININNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RA, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso GE RO, giusta procura adall'avvocato margine del ricorso;
- ricorrente
contro
T COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMBROGIO FUSINIERI 48, นpresso l'Avvocato LUCA ARMENANTE -003 e difeso dall'avvocato MARIO CRETELLA, rappresentato giusta procura in calce al ricorso notificato;
73 controricorrente - avverso la sentenza n. 239/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 07/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratorë Generale Dott. Umberto APICE ɑhe ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva quanto segue. Con ricorso ritualmente notificato SC Caro- tenuto esponeva di aver citato in giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore il Comune di Scafati, per sentirlo condannare al pagamento di £. 17.175.615, ol- tre interessi a rivalutazione, in relazione alla Co- struzione di una fognatura a servizio di prefabbricati per terremotati, per la cui esecuzione era stato appro- vato un conto complessivo di £. 55.076.615 ed effettua- to un versamento della minor somma di £. 38.000.000. Il tribunale, accogliendo la prospettazione del Co- mune che si era costituito in giudizio, rigettava la domanda in considerazione del fatto che il gruppo tec- nico consultivo costituito dal Commissario Straordina- rio di Governo presso la Prefettura di Salerno aveva 2 quantificato i costi delle opere nella misura di £. 37.940.600 la Corte di Appello di Salerno, adita es- senzialmente in ragione del maggior valore riconosciuto dal Comune con le delibere adottate dagli organi compe- tanti circa le opere da realizzare e poi effettivamente eseguite, confermava la decisione di primo grado. Con tale decisione la Corte di merito sottolineava in par- ticolare che gli interventi in questione erano regola- mentati dalla speciale legislazione post-sismica, anzi- C ché dalla disciplina generale;
che sotto questo rifles- S l'entità del prezzo da corrispondere O all'imprenditore doveva coincidere con la valutazione operata dal gruppo tecnico consultivo appositamente no- minato, che non poteva essere disattesa;
che d'altra parte l'imprenditore appellante era a conoscenza della disciplina da adottare nel caso in questione, come de- sumibile dalla imputazione delle spese da sostenere in proposito ad un capitolo di bilancio costituito dai 2 1. contributi provenienti dal fondo di cui all'art. 876/80. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cas- sazione Carotenuto, il quale denunciava violazione di legge in relazione agli artt. 29 1. regionale 31.10.1978, n. 51, 70 e segg. R.D. 25.5.1895, n. 350, 2 7 D.L. 26.11.1980, conv. in 1. 22.12.1980, n. 874, nonchè 3 alle ordinanze 158 e 159 del Commissario di Governo del 14 • 15.3.1981 in collegamento con gli artt. 9 1. 25.11.1971, 11. 1041, 13, 42 D.L. 28.2.1981, n. 38, conv. in 1. 23.4.1981, n.153, lamentando sostanzialman- te l'estraneità della disciplina invocata all'appalto in questione, rispetto al quale il Comune si era 00- stantemente espresso in conformità della disciplina ge- ravvisando il fondamento dell'obbligazionenerale, del Comune nell'avvenuta approvazione, con delibere ri- C tualmente adottate, del costo dei lavori commissionati. Il Comune di Scafati resisteva a sua volta con con- " troricorso, deducendo l'infondatezza del motivo di im- pugnazione poiché sostanzialmente teso a provocare una inammissibile pronuncia di merito, considerato in par- ticolare che i provvedimenti amministrativi con i quali era stato accertato il valore delle opere realizzate non erano stati oggetto di impugnativa e pertanto non sarebbe stata neppure astrattamente configurabile, per l'ante pubblico erogatore, la possibilità di discostar- si dalle conclusioni con essi raggiunte. Il ricorrente depositava poi memoria con la quale accepiva preliminarmente l'inammissibilità del contro~ ricorso poiché notificato tardivamente nel merito, considerato l'infondatezza delle eccezioni sollevate, contrattualmente dal Comune di che l'impegno assunto 4 Scafati non avrebbe potuto essere messo in discussione da provvedimenti amministrativi incidenti unicamente sull'attività interna della P.A., a che comunque nell'intero procedimento seguito dal Comune per il con- ferimento dell'incarico in oggetto non risultava emesso alcun provvedimento in applicazione della disciplina speciale successivamente richiamata. La controversia veniva quindi decisa all'esito del- la pubblica udienza del 2.4.2003. С MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto va preliminarmente osservato che il controricorso dal Comune di Scafati risulta inammissi- bile poiché stato notificato il 30.12.2000, quindi tardivamente ai sensi dell'art. 370 c.p.c.
considerato che
il ricorso per Cassazione era stato notificato in data 8.11.2000. Nel merito tuttavia quest'ultimo risulta infondato. Ed infatti con un unico motivo il Carotenuto ha de- nunciato violazione di legge richiamando sostanzialmen- te la normativa della regione Campania in tema di lavo- xi di pubblico interesse, quella statale sui lavori in economia, le disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto dal novembre 1980, ⚫ lamentando in proposito, da un lato, che le delibere adottate dal Comune di Scafati per il conferimento dell'incarico in questione ed il procedimento nel corso del quale queste erano state poste in essere avrebbero escluso che le relative spese potessero essere coperte con il contri- buto proveniente dal fondo statale previsto dalla legge 874/80 nonchè, da un altro, che sarebbero state riscon- trabili difformità ed omissioni rispetto al modulo pro- cedimentale delineato dall'ordinanza 15.3.1981 n. 158 del Commissario di Governo, che si sarebbe invece dovu- to percorrere. Gi Al riguardo deve premettersi che il ricorrente, sia in primo grado che in sede di impugnazione, aveva ri- chiesto il versamento di una maggior somma rispetto a quella corrispostagli, in ragione del contenuto degli accordi definiți con il contratto di appalto stipulato con il Comune e della affermata sostanziale irrilevan- za, per questo aspetto, della provenienza dei fondi da utilizzare per il pagamento del dovuto. Sotto tale riflesso appare dunque dubbia, anche ri- spetto al profilo di una ipotetica deliberata inosser- vanza delle prescrizioni della citata ordinanza n. 158 cui il ricorrente sembrerebbe vo- da parte del Comune - ler implicitamente attribuire valore sintomatico della diversità della disciplina in realtà adottata -, la ri- levanza del richiamo alle violazioni che sarebbero sta- te poste in essere nell'applicazione della normativa di 6 favore per i soggetti danneggiati dal terremoto dal 1980. Ma al di là di ciò, resta comunque il fatto che i lavori commissionati al Carotenuto avevano ad oggetto la costruzione di una fognatura a servizio di prefab- bricati per terremotati, che nelle diverse delibera co- munali era specificato che le spese per i lavori com- missionati dovessero essere fronteggiate con capitolo di bilancio intestato agli esborsi relativi agli eventi C sismici del 1980, che in effetti il Comune di Scafati si adaguò alle direttive contenute nella citata ordi- x nanza 158/81, inviando al gruppo di esperti designato per il compimento delle verifiche e dei controlli 10-> cessari la documentazione relativa alle opere di urba- nizzazione in questione per il relativo esame. La pertinenza del riferimento nel caso di specie al decreto legge 776/ 80 e alle ordinanze conseguenti at- tesa la natura dell'opera realizzata, la legittimità della procadura poi osservata per la determinazione del relativo valore, la mancata contestazione nelle sedi proprie della stima compiuta dal gruppo di esparti, il chiaro ed esplicito collegamento evidenziato fin dall'inizio (che peraltro avrebbe dovuto essere già no- to di per sé) fra l'opera da compiere a gli eventi si- smici con l'imputazione della spesa indicata nelle de- libere comunali per l'esecuzione dei lavori ad apposito capitolo di bilancio contrassegnato per tale causale costituiscono dunque conferma, conformemente a quanto ritenuto dal giudice del merito, della incensurabilità alla stregua della normativa vigente dell'operato degli organi rappresentativi del Comune di Scafati e, corre- lativamente, della infondatezza del ricorso. Questo va pertanto rigettato, con compensazione delle spese, anche in considerazione di tutte le parti- colarità del caso concreto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma,2.4.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Carlo Piccininni Pally uns C Domenico para leg IL CANCELLERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso 1117-12-13 Entrato di Roma 2 l'Agenzia delle Prima Sezione Civile aln/3/2/05 apposta in caice alla copia autentice Depositato in Cancelleria 8011 2003 (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) 11 IL CANCELLIERE 8