Sentenza 14 maggio 2013
Massime • 1
Il difetto di una condizione di procedibilità è rilevabile anche nella fase del riesame. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva confermato un provvedimento di sequestro preventivo, adottato in riferimento al reato di cui all'art. 392 cod. pen., per il quale non risultava essere stata presentata querela).
Commentari • 2
- 1. Art. 346 - Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilitàhttps://www.filodiritto.com/
- 2. Appropriazione indebita amministratore condominioAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2013, n. 22407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22407 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 14/05/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1112
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 51230/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT OR N. IL 13/04/1968;
avverso l'ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTÀ di SASSARI, del 29/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. OLIVIERO DENTI, che insiste nei motivi di ricorso, in subordine, si associa alle richieste del Procuratore Generale.
OSSERVA
Con ordinanza del 29 ottobre 2012, il Tribunale di Sassari ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di TT OR avverso il provvedimento di sequestro preventivo di una pala meccanica utilizzata per rimuovere le ostruzioni fatte collocare dal Comune di Bonorba per impedire l'accesso ad un fondo oggetto di contenzioso. Osservava il Tribunale che la difesa aveva dedotto la improcedibilità del reato di cui all'art. 392 c.p., per il quale era stato disposta la misura reale, per difetto di querela ma tale eccezione doveva ritenersi infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è ammissibile l'esame di una simile questione attenendo essa al merito della imputazione, mentre il controllo in materia di riesame del sequestro è limitato alle ragioni processuali e preventive che giustificano la misura adottata. Nel merito, riteneva sussistenti i presupposti di legge, tanto sul fumus - alla luce delle ordinanze sindacali emesse e della possibilità di far valere in giudizio le proprie pretese - che in merito al pericolo di reiterazione delle condotte criminose, avendo lo steso imputato ammesso di continuare a transitare sul fondo pubblico.
Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale, dopo ampia rievocazione del contenzioso in essere con il Comune di Bonora, contesta la ritualità e in taluni casi la efficacia delle ordinanze sindacali, con la conseguenza che la condotta dell'imputato sarebbe legittima. Inoltre, non soltanto mancherebbe la procedibilità del reato, ma lo stesso sarebbe stato contestato esclusivamente per giustificare il sequestro del mezzo da parte dei Carabinieri. Difetterebbero anche esigenze cautelari, in quanto essendo ormai l'accesso libero, la disponibilità della pala meccanica da parte dell'indagato non aggraverebbe o reitererebbe il reato di cui all'art. 392 c.p.. Il ricorso è fondato in riferimento alla pregiudiziale concernente il difetto di procedibilità del reato per il quale è stato disposto il sequestro preventivo, in quanto la misura cautelare reale è stata adottata e mantenuta in sede di riesame, facendo leva su una giurisprudenza di questa Corte circoscritta al profilo della non conferenza del tema del difetto di una condizione di procedibilità per mancanza di querela, prospettato in sede di riesame del sequestro probatorio.
Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato;
ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi anche ove non sia stata presentata la querela in relazione all'ipotizzabile reato di falso in scrittura privata, atteso peraltro che, nel procedimento di riesame di un provvedimento di sequestro, non è ammissibile l'esame della questione di improcedibilità per mancanza di querela, attenendo detta questione al merito dell'imputazione. (Sez. 5^, n. 7278 del 22/01/2001 - dep. 21/02/2001, Gaudimonte e altri, Rv. 218431). Va infatti osservato, al riguardo, che, a norma dell'art. 346 c.p.p., l'ordinamento prevede che in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova e, se vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste in tema di incidente probatorio dall'art. 392 dello stesso codice. A norma, poi, dell'art. 112 delle relative disposizioni di attuazione, è previsto che la polizia giudiziaria riferisca senza ritardo,e in taluni casi anche oralmente, l'attività di indagine svolta a norma dell'art. 346 del codice.
Dunque, il sistema prevede che, in assenza della condizione di procedibilità - per quel che qui interessa - della querela, siano, da un lato, consentiti soltanto atti assicurativi delle fonti di prova, per evitarne, evidentemente, la dispersione o il deterioramento;
mentre, sotto altro profilo, una siffatta dimensione "conservativa", viene funzionalmente giustificata solo nei casi (e quindi nei limiti) in cui la condizione di procedibilità possa ancora sopravvenire: in linea, d'altra parte, con la generale previsione dettata dall'art. 345 c.p.p., in forza del quale archiviazione e proscioglimento non assumono portata preclusiva ai fini dell'esercizio della azione penale contro la stessa persona e per lo stesso fatto se in seguito sia proposta querela. Ben diversa è, invece, la disposizione dettata in tema di arresto in flagranza dall'art. 381 c.p.p., comma 3, dal momento che è stabilito che, ove si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto può essere eseguito soltanto se la querela venga proposta, anche con dichiarazione orale, resa agli agenti operanti;
all'inverso, se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Pertanto, atti di arresto e a fortiori misure cautelari personali presuppongono la sussistenza della condizione di procedibilità rappresentata dalla querela, restando quelle misure inibite anche nelle ipotesi in cui la condizione di procedibilità possa ancora intervenire. D'altra parte, sussistendo, ove manchi detta condizione, i presupposti per una immediata archiviazione del procedimento, l'adozione di misure cautelari - personali o reali che siano - risulterebbe in ontologica contraddizione rispetto alla riconosciuta presenza di una condizione preclusiva all'esercizio della azione penale. Sul punto, d'altra parte, può rammentarsi che questa Corte, in una vicenda del tutto analoga alla presente, ha avuto modo di precisare, sia pure in passato, che l'esistenza di una causa di non punibilità deve essere sommariamente verificata anche nella fase del riesame, pur non essendo immediatamente possibile provvedere alla declaratoria della stessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Il giudice qualora ritenga la sua sussistenza deve trarne tutte le conseguenze opportune nell'ambito della verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato. (Fattispecie relativa al sequestro di un conto corrente in presenza della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p.p., comma 1, in quanto la persona offesa del reato di appropriazione indebita e circonvenzione d'incapace era l'ascendente dell'indagato). (Sez. 2^, n. 862 del 02/12/2002 - dep. 13/01/2003, Rindi, Rv. 223479. In senso analogo v. anche Cass., Sez. 3^, 7 maggio 1996, Cervati, RV 204729). Ebbene, nella vicenda in esame deve ritenersi non controversa la circostanza che il sequestro preventivo è stato adottato e mantenuto in riferimento esclusivamente al reato di cui all'art. 392 c.p., in ordine al quale (come si desume dallo steso tenore della ordinanza impugnata) non risulta essere stata presentata querela. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, così come deve essere annullata anche l'ordinanza con la quale è stata disposta la misura cautelare. Il bene oggetto del sequestro deve pertanto essere restituito all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro preventivo adottato con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Sassari in data 5 ottobre 2012 e dispone la restituzione del bene in sequestro a TT OR. Manda alla Cancelleria perché provveda a norma dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013