Sentenza 2 dicembre 2002
Massime • 1
L'esistenza di una causa di non punibilità deve essere sommariamente verificata anche nella fase del riesame, pur non essendo immediatamente possibile provvedere alla declaratoria della stessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il giudice qualora ritenga la sua sussistenza deve trarne tutte le conseguenze opportune nell'ambito della verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato. ( Fattispecie relativa al sequestro di un conto corrente in presenza della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 649, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la persona offesa del reato di appropriazione indebita e circonvenzione d'incapace era l'ascendente dell'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2002, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Antonio MORGIGNI Presidente
dott. Diana LAUDATI Componente
dott. Luigi FENU "
dott. Maurizio MASSERA "
dott. Giacomo FUMU "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ND IA;
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Pisa in data 27 marzo 2002.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. L. D'Ambrosio che ha concluso per l'a.s.r.;
Udito il difensore T. Padovani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ND IA impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il decreto di sequestro probatorio della provvista di alcuni conti correnti bancari a lui riferibili, in quanto "corpo o comunque prodotto" del reato di cui agli artt. 643 ovvero 646 c.p., ipotizzato come da lui commesso in danno della propria madre EC OL.
Con il ricorso si denuncia violazione dell'art. 649, primo comma, n.2 c.p., avendo il tribunale erroneamente ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità ivi prevista, nonché violazione degli artt.646 c.p. e 125 c.p.p., per l'assenza del fumus commissi delicti ed il rifiuto del giudice di riesame di prendere in considerazione le deduzioni difensive dell'indagato.
La prima censura è fondata ed assorbente.
È infatti dato pacifico che la persona offesa sia ascendente (madre) dell'indagato; ai sensi dell'art. 649, primo comma, n. 2 c.p. è pertanto esclusa la punibilità dell'autore del reato, senza che a ciò assuma rilievo, come sembra erroneamente ritenere il giudice di merito, la circostanza che fra soggetto attivo e soggetto passivo del reato intercorra o meno rapporto di convivenza (rilevante, viceversa, nelle ipotesi di cui al n. 3 della medesima disposizione).
Osserva in proposito il Collegio che se in sede di procedimento incidentale cautelare non è possibile provvedere all'immediata declaratoria della causa di non punibilità, è in ogni caso doveroso valutare quest'ultima allorché emerga, come nella specie, con evidenza indiscutibile dagli atti (sez. 3^, 7 maggio 1996, Cervati, rv 204729), essendo il sequestro probatorio diretto a consentire l'accertamento della responsabilità penale, che risulta tuttavia precluso dall'esistenza della causa predetta la quale dovrà, alla prima occasione, essere dichiarata dal giudice ai sensi dell'art.129 c.p.p. Ne consegue l'annullamento di entrambi i provvedimenti di merito ed il dissequestro dì quanto vincolato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa in data 25 febbraio 2002 ed ordina la restituzione del compendio all'avente diritto.
Così deciso in Roma, 2 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 GENNAIO 2003 .