Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2002, n. 862
CASS
Sentenza 2 dicembre 2002

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L'esistenza di una causa di non punibilità deve essere sommariamente verificata anche nella fase del riesame, pur non essendo immediatamente possibile provvedere alla declaratoria della stessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il giudice qualora ritenga la sua sussistenza deve trarne tutte le conseguenze opportune nell'ambito della verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato. ( Fattispecie relativa al sequestro di un conto corrente in presenza della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 649, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la persona offesa del reato di appropriazione indebita e circonvenzione d'incapace era l'ascendente dell'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2002, n. 862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 862
    Data del deposito : 2 dicembre 2002

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