Sentenza 22 gennaio 2001
Massime • 1
Il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria del'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato; ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi anche ove non sia stata presentata la querela in relazione all'ipotizzabile reato di falso in scrittura privata, atteso peraltro che, nel procedimento di riesame di un provvedimento di sequestro, non è ammissibile l'esame della questione di improcedibilità per mancanza di querela, attenendo detta questione al merito dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2001, n. 7278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7278 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 22/01/2001
Dott. FRANCO MARRONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 406
Dott. PAOLO A. BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 33589/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON MA, n. a Barletta l'8 febbraio 1947 DE UG, n. a Barletta il 17 giugno 1945 LI MI, n. a Barletta il 20 marzo 1950 ZO PP, n. a Barletta il 23 gennaio 1948
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari depositata il 14 luglio 2000 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Udite le conclusioni del P.M. Dott. A. M. Di Sandro che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Motivi della decisione
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari confermò in sede di riesame, quale giudice del rinvio dalla Corte di cassazione, il sequestro probatorio delle dichiarazioni scritte rilasciate a MA ON, UG DE, MI LI e PP ZO da soci delle cooperative da essi presiedute, prodotte quali prove a discarico nel procedimento penale per concussione e abuso d'ufficio pendente a loro carico. Ritennero i giudici del merito che, essendo tali documenti materialmente falsi, se ne giustificava il sequestro probatorio quali corpi dei reati di abuso di foglio firmato in bianco o falso in scrittura privata, per i quali non era possibile accertare se fosse stata presentata querela, e di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale, in quanto sulla base di quei documenti falsi il giudice del riesame, così indotto in errore, aveva revocato le misure cautelari personali adottate nei confronti dei presidenti delle suddette cooperative.
Ricorrono per cassazione MA ON, UG DE, MI LI e PP ZO, che chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il sequestro non può essere disposto in mancanza della querela necessaria per i reati di falso in scrittura privata e che non è configurabile neppure in astratto il delitto di falso per induzione in errore ipotizzato dai giudici del merito.
Il ricorso è infondato.
È certamente esatto, come rilevano i ricorrenti, che non è configurabile l'ipotizzato falso ideologico per induzione in errore dei giudici del riesame della misura cautelare personale, perché non è falso, ma solo errato, il provvedimento giurisdizionale fondato su prove documentali false. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è ormai indiscusso che non può dirsi falsa, ma appunto solo errata, l'attestazione posta a conclusione di un argomento fondato sulla dichiarata attendibilità di una falsa dichiarazione altrui. Deve ritenersi tuttavia che la sicura configurabilità in astratto dei reati di falsità in scrittura privata ipotizzati dai giudici del merito sia sufficiente a giustificare il sequestro in discussione. Il sequestro, in quanto mezzo di ricerca della prova, tende invero ad acquisire e rendere indisponibili fuori del processo gli oggetti che, in ragione di una qualsiasi relazione con la condotta criminosa, risultino utili all'accertamento del fatto.
Presupposto del sequestro, quindi, è la ragionevole configurabilità del suo oggetto come corpo del reato o come cosa pertinente al reato. Non essendo una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, il sequestro probatorio non presuppone, allora, un accertamento dell'esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intenda acquisire, riferita al reato ipotizzato. La motivazione del decreto deve, pertanto, riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l'esistenza e la configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla definitiva decisione sul merito (Cass., sez. V, 8 febbraio 1999, Circi, m. 212777).
Per questa ragione si ritiene tradizionalmente che nel "procedimento incidentale di riesame dei provvedimenti di sequestro non è ammissibile l'esame della questione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in quanto tale questione attiene al merito della imputazione" (Cass., sez. V, 22 febbraio 1985, Meccia, m. 168516, Cass., sez. II, 22 febbraio 1983, Ballarin, m. 158317).
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001