Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2001, n. 7278
CASS
Sentenza 22 gennaio 2001

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Il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria del'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato; ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi anche ove non sia stata presentata la querela in relazione all'ipotizzabile reato di falso in scrittura privata, atteso peraltro che, nel procedimento di riesame di un provvedimento di sequestro, non è ammissibile l'esame della questione di improcedibilità per mancanza di querela, attenendo detta questione al merito dell'imputazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2001, n. 7278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7278
    Data del deposito : 22 gennaio 2001

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