Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DI LODI SCARL, già Banca Mercantile Italiana S.p.A., in persona del Responsabile pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 7, presso l'avvocato RODOLFO CORONATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE P. PRANZI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GE SPA, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIANA 5, presso l'avvocato PAOLO TODARO, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO ADRIANO RAFFAELLI, ANDREA VISCHI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
BANCA CIOCIARIA, FALLIMENTO PIZZUTI RAFFAELE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 12349/01 proposto da:
BANCA DELLA CIOCIARIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso l'Avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende insieme all'avvocato SANDRO CHIAPPINI giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GE SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIANA 5, presso l'avvocato PAOLO TODARO, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO ADRIANO RAFFAELLI, ANDREA VISCHI, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
BANCA POPOLARE DI LODI SCARL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 123/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 25/01/00;
udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
Udito per la resistente GE , l'Avvocato VISCHI che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA AF che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 settembre 1992 la Saigarage - Servizi Automobilistici Industriali s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Banca Mercantile Italiana s.p.a. esponendo di avere emesso nel novembre 1988 un assegno di L. 90.271.033 con la clausola di non trasferibilità; di avere spedito il titolo in data 9 novembre 1988 mediante raccomandata alla beneficiaria Hertz Italiana s.p.a.; di avere appreso dello smarrimento del titolo e di aver quindi presentato apposta denuncia nel dicembre 1988; di essere stata informata dalla Banca Mercantile, a seguito dei richiesti chiarimenti, che l'importo dell'assegno le era stato addebitato in quanto il titolo era stato negoziato presso la Banca della Ciociaria s.p.a., con accredito sul conto corrente del cliente di quest'ultima IZ AF;
di aver dovuto conseguentemente effettuare un nuovo versamento alla Hertz Italiana s.p.a. Tanto premesso, ed assumendo che la Banca Mercantile avesse tenuto un comportamento gravemente negligente nel pagare alla Banca della Ciociaria l'assegno, che presentava segni di evidente falsificazione, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno, con rimborso della somma di L. 90.271.033 oltre accessori.
Costituitosi il contraddittorio, la Banca Mercantile Italiana deduceva che l'evento dannoso fosse da imputare alla stessa attrice, la quale aveva spedito il titolo per posta e non ne aveva denunciato tempestivamente lo smarrimento;
negava che l'assegno presentasse segni rilevabili di alterazione;
affermava che in ogni caso sarebbe spettato alla negoziatrice Banca della Ciociaria verificare eventuali alterazioni prima del pagamento e di identificare il presentatore. In relazione a ciò, essa chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la Banca della Ciociaria s.p.a..
Costituendosi in giudizio, quest'ultima assumeva che il titolo non presentava falsificazioni, era privo della clausola di non trasferibilità ed era stato posto all'incasso da IZ AF dopo che i funzionari ne avevano controllato l'identità, avevano ottenuto il benefondi e verificato la regolarità delle girate. Chiedeva quindi che, previa autorizzazione alla chiamata in causa del fallimento (dichiarato con sentenza del Tribunale di Cassino) di IZ AF, unica responsabile dell'evento dannoso fosse eventualmente dichiarata la Banca Mercantile Italiana e, comunque, chiedeva di essere garantita dalla Curatela del fallimento per ogni eventuale esborso dovuto alla Saigarage.
Costituendosi in giudizio, la curatela del fallimento rilevava che l'assegno, pervenuto al IZ quale corrispettivo per la fornitura di merci, si presentava regolare, senza abrasioni e senza la dicitura "non trasferibile", e che al momento della presentazione per l'incasso, avvenuta il 6 dicembre 1988, il IZ non era stato avvisato della denuncia di smarrimento, effettuata solo il 22 dicembre 1988. Per il caso di accoglimento della domanda attorca, chiedeva che responsabili esclusive fossero dichiarate la Banca Mercantile e la Banca della Ciociaria o, in denegata ipotesi, che la Curatela del fallimento fosse ritenuta obbligata a restituire la sola somma di L. 9.296.527, versato dalla Banca della Ciociaria al IZ quale saldo del conto corrente a quest'ultimo intestato. Con sentenza 14 marzo - 28 ottobre 1996 il Tribunale respingeva le domande proposte da Saigarage nei confronti della Banca Mercantile, quella proposta da quest'ultima nei confronti della Banca della Ciociaria e la domanda proposta dalla Banca della Ciociaria nei confronti del Fallimento IZ AF, condannando l'attrice a rifondere alla Banca Mercantile le spese processuali e la Banca della Ciociaria a rifondere le spese al Fallimento IZ.
Con sentenza 26 ottobre 1999 - 25 gennaio 2000 la Corte d'appello di Milano, accogliendo l'impugnazione proposta dalla s.p.a. Saigarage, condannava le Banche appellate, in via tra loro solidale, a pagare all'appellante la somma di L. 90.271.033, oltre interessi legali, nonché a rifonderle le spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Banca Popolare di LO soc. coop. a r.l., quale incorporante della Banca Mercantile Italiana s.p.a., formulando tre motivi.
Hanno proposto controricorsi la Banca della Ciociaria s.p.a. e la Saigarage s.p.a. in liquidazione.
La ricorrente e la Saigarage s.p.a. in liquidazione hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell'art. 335, trattandosi di ricorsi relativi alla stessa sentenza, la riunione dal ricorso n. 12349/2001 R.G. al ricorso n. 4882/2001 R.G.. 2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 con riferimento all'art. 2727 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'appello di Milano, nel ritenere attraverso un ragionamento presuntivo la contraffazione dell'assegno (contraffazione consistente nella cancellazione della clausola di non trasferibilità), avrebbe omesso di considerare che nessuna prova era stata fornita in ordine all'apposizione di tale clausola, erroneamente assumendo come fatti noti l'apposizione "ab origine" della clausola di non trasferibilità; la normalità della apposizione di tale clausola sulla generalità degli assegni (laddove il regime ordinario dell'emissione dell'assegno è quello della sua trasferibilità); la "anormalità" della presentazione di assegni per l'incasso recanti la medesima data della negoziazione, e l'"anormalità" della mancata indicazione del nome di uno dei giranti, laddove da un lato la prassi del tutto comune, specie quando si tratti di titoli da inviare fuori piazza, è quella dell'emissione di assegni bancari privi della data emissione, dall'altro lato in base all'art. 10 l.a. il titolo deve ritenersi valido anche nel caso in cui sullo stesso siano presenti firme false, apposte tanto da soggetti incapaci o da persone immaginarie.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, avendo trascurato di considerare che Saigarage, nell'utilizzare per la trasmissione dell'assegno il mezzo della raccomandata, violò le specifiche disposizioni di legge di cui agli artt. 83 e 84 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, disattese il generale obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. e denunciò con ritardo lo smarrimento del titolo. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., omessa e contraddittoria motivazione e difetto di pronuncia su un punto decisivo della controversia in guanto la Corte d'appello, ritenuta la concorrente responsabilità della Banca trassata e di quella negoziatrice, ha dichiarato il diritto della prima di rivalersi verso la seconda nella misura del 50%, omettendo completamente di motivare sulla domanda integrale di manleva proposta da Banca Mercantile Italiana, ad affermando la concorrente responsabilità d quest'ultima nella misura del 5% senza indicare in alcun modo il criterio in base al quale tale percentuale - nel rapporto interno - è stata determinata.
2. Il primo motivo di ricorso appare inammissibile, dal momento che il ricorrente mira in realtà ad ottenere il sindacato della Corte nella sfera di valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito. In ogni caso, l'ipotizzata violazione dell'art. 2727 c.c. non sussiste, desumendosi con chiarezza dalla motivazione della sentenza impugnata che la corte d'appello non ha assunto come se fossero noti fatti da dimostrare, quanto invece, muovendo dalla premessa di alcune circostanze immediatamente rilevabili dall'esame dell'assegno (vistose sbavature sul frontespizio in corrispondenza della data di emissione, dove si notava una ricalcatura apposta con penna biro nera sopra numeri precedentemente scritti in rosso;
presenza di un ben visibile alone giallo sulla sinistra del titolo, cui corrispondeva un'abrasione del supporto cartaceo che dall'esame in controluce faceva apparire "minuscoli e sbiaditi segni bluastri appena percettibili"; presentazione all'incasso dell'assegno lo stesso giorno dell'emissione ma presso una filiale bancaria molto lontana dal luogo di emissione e dopo che il titolo era stato girato per due volte;
mancata specificazione, sul retro del modulo e sotto il timbro Hertz Italiana s.p.a., del nome del rappresentante che sottoscriveva per la società, sul titolo apparendo unicamente una firma illeggibile) e dalla considerazione che l'entità della somma faceva apparire anomala l'ipotesi di un'emissione senza clausola di non trasferibilità, ha desunto - con un ragionamento presuntivo non censurabile in cassazione perché, come osservato, attinente alla sfera di valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice del merito - che l'assegno fosse stato emesso con la clausola di non trasferibilità.
Peraltro la corte territoriale, nell'affermare la responsabilità delle banche, ha testualmente osservato che tale responsabilità non verrebbe meno neppure ipotizzando la mancata apposizione della clausola, e ciò in considerazione delle indicate anomalie a dell'alterazione del titolo, "che avrebbe potuto e dovuto essere rilevata ... dal banchiere accorto e diligente", con la conseguenza che la censura della ricorrente fondata sul difetto di prova in ordine all'apposizione della clausola di intrasferibilità, quand'anche fondata, sarebbe in ogni caso priva del carattere di decisività, emergendo per questa via un interiore profilo di inammissibilità del motivo di ricorso. E ciò tanto più che la ricorrente, nel sottoporre a critica i diversi elementi di cui la corte territoriale ha tenuto conto per desumerne un giudizio di responsabilità delle banche sotto il profilo del mancato riscontro dell'alterazione del titolo, ha omesso di considerare che tra tali elementi vi era anche quello relativo alla vistosa ricalcatura a penna biro nera figurante sopra i numeri della data originariamente scritti in colore rosso.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, le censure della ricorrente sono inammissibili nella parte in cui, facendo riferimento a pretese violazioni delle norme contenute nel regolamento postale, la Banca Popolare di LO ha introdotto in sede di legittimità un tema di indagine che non risulta essere stato mai prospettato nei precedenti gradi di merito. Le censure sono invece infondate nella parte in cui, deducendo l'omesso esame della condotta colposa dell'emittente dell'assegno, la Banca Popolare di LO trascura di considerare che la Corte d'appello di Milano ha ravvisato nella condotta negligente delle banche la causa determinate del pagamento dell'assegno e del danno che ne è derivato per la Saigarage s.p.a., diventando per ciò stesso irrilevante - sotto il profilo dell'art. 1227 c.c. - l'accertamento di un'eventuale condotta colposa dell'emittente. Peraltro la corte territoriale non ha mancato di osservare, nell'impugnata sentenza, che non può essere considerato per se solo negligente il comportamento di chi sia affida ad un servizio pubblico confidando nella sua affidabilità. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, la conclusione di infondatezza deriva per un verso dal rilievo che avendo la corte d'appello ritenuto la responsabilità concorrente della Banca Mercantile, per ciò stesso è stata disattesa la domanda di manleva da quest'ultima proposta, con la conseguenza che, sul punto, non vi è omesso esame della domanda, ma implicito rigetto della stessa. Per l'altro verso, poiché il giudizio di responsabilità concorrente nei confronti della Banca Mercantile è stato fatto dipendere - sia pure a titolo contrattuale, e non extracontrattuale come invece per la banca negoziatrice - da analoga violazione di obbligo di diligenza per il fatto di "non avere a sua volta rilevato, nella più sommaria verifica della stanza di compensazione, la vistosa alterazione del titolo", la corte d'appello ha ritenuto - implicitamente ma non per questo meno chiaramente - che la causa del pagamento dell'assegno e, quindi del danno cagionato alla Saigarage s.p.a., fosse imputabile alle banche allo stesso modo, senza cioè che si potesse distinguere quanto all'incidenza causale di ciascuna condotta. E ciò giustifica, senza che possa configurarsi il lamentato vizio di omessa motivazione, la statuizione di condanna di entrambe le banche in identica misura.
3. La Banca della Ciociaria s.p.a ha proposto "controricorso" deducendo, come primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 43 R.D. n. 1736/1933 con riferimento all'art. 2727 c.c., ed omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché deducendo, come secondo motivo, violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in riferimento all'art. 132 n. 4 c.p.c., ed omessa motivazione sul punto dell'attribuzione della responsabilità alla Banca della Ciociaria s.p.a..
L'atto depositato dalla Banca della Ciociaria, sebbene denominato "controricorso", relativamente al primo motivo non ha la funzione di resistere al ricorso della Banca Popolare di LO (ricorrente principale) ma quella, ben diversa, di esprimere una posizione adesiva rispetto a quest'ultimo, configurandosi pertanto come vera e propria impugnazione proposta successivamente al ricorso principale e rivolta ad ottenere, al pari di questo, la cassazione della sentenza impugnata sui medesimi punti. Con riguardo al secondo motivo, il controricorso della Banca della Ciociaria si configura poi come ricorso incidentale, in quanto diretto ad ottenere la cassazione di un capo della sentenza impugnata con effetti sfavorevoli (anche) nei confronti della ricorrente principale.
Il "controricorso" è inammissibile sotto entrambi i profili. Costituisce infatti insegnamento ormai costante di questa Corte che ogni ricorso successivo al primo si converte indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto suscettibili di venire in considerazione. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale (così, tra le altre, Cass. Cass. S.U. 30 novembre 1997, n. 11219; Cass. 20 maggio 2002, n. 7325; 2 agosto 2002, n. 11602). Ne consegue che l'atto proposto dalla Banca della Ciociaria avrebbe dovuto essere notificato entro il 25 marzo 2001, mentre la notifica e avvenuta solo il 30 aprile 2001. 4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico solidale dalla Banca Popolare di LO e della Banca della Ciociaria. Si liquidano tali spese in favore della Saigarage s.p.a. in liquidazione nella misura complessiva di Euro 4100, di cui Euro 4000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
respinge il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Banca della Ciociaria s.p.a.; condanna entrambe le Banche alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura complessiva di Euro 4100, di cui Euro 4000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004