Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 1
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo, anche se proposto con atto a sè stante, si converte in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è peraltro condizionata - anche se si tratti di un'impugnazione (di parte diversa dall'impugnante principale) avente natura adesiva, perseguendo l'intento di rimuovere il medesimo capo di sentenza sfavorevole - al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso, ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Nè tale principio suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui esso finisce per stabilire un termine di durata inferiore per le parti diverse da quella che per prima assume l'iniziativa di impugnare la sentenza, dal momento che la durata del termine è originariamente uguale per tutte le parti e che la previsione di un diverso e minore termine opera per tutte le altre parti solo una volta che sia stata aperta la nuova fase del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7325 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. ULPIANO MORCAVALLO - rel. consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TU NF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO TEDESCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, OMAV S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 19/98 del Tribunale di CREMONA, emessa il 16/12/98 R.G.N. 452/98; dep. l'8/3/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi al pretore di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, depositati in date 23 giugno e 29 dicembre 1992, la società per azioni OMAV proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento e un decreto ingiuntivo dell'INPS relativi ad omissioni contributive riguardanti il rapporto di lavoro - ritenuto dall'Istituto di natura subordinata e dalla società opponente di natura autonoma - con l'ex collaboratore RE FR. Ritenuta dal pretore l'esistenza di un rapporto in regime di subordinazione, con conseguente rigetto dei ricorsi riuniti, il tribunale di Brescia accoglieva l'appello proposto dalla società e dichiarava inammissibile l'intervento adesivo spiegato dal RE. Indi questa Corte, nel giudizio di legittimità promosso dall'INPS, demandava al tribunale di Cremona il nuovo esame della vicenda, per una più puntuale verifica della natura del rapporto. Riassunto il giudizio a cura dell'OMAV, in quella sede si costituiva l'INPS, mentre il RE rinnovava l'intervento. Il tribunale di rinvio, ritenuto ammissibile l'intervento del lavoratore, rigettava le domande della società e quella adesiva del RE, ritenendo, sulla base del demandato accertamento, che il rapporto di lavoro in questione fosse di natura subordinata, in quanto caratterizzato, in particolare, da una retribuzione a cadenze fisse mensili, per importi omogenei calcolati in base alle ore di lavoro rilevate dai cartellini segnatempo.
Avverso tale decisione, già precedentemente impugnata dalla OMAV, ha proposto ricorso autonomo anche il RE, il quale, richiedendo preliminarmente la riunione del suo ricorso a quello proposto dalla società, ha dedotto due motivi di impugnazione. Non v'è controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo il vizio di violazione di legge, lamenta che il tribunale abbia trascurato l'accertamento, demandato dalla S.C. in sede di cassazione con rinvio, in ordine alle modalità di percezione della retribuzione da parte del lavoratore.
Con il secondo motivo lo stesso ricorrente deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'accertamento della natura del rapporto. In particolare, lamenta che il tribunale abbia erroneamente dato rilievo alla mancanza di struttura imprenditoriale in capo al RE, circostanza compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo di tipo professionale, ed abbia apoditticamente ritenuto simulatorie altre rilevanti circostanze, quali l'uso della partita IVA e l'iscrizione nel registro delle ditte, dando credito esclusivamente al verbale ispettivo dell'INPS e trascurando le prove testimoniali e documentali (fra cui la corrispondenza fra la società e il RE).
La Corte rileva preliminarmente l'inammissibillità del ricorso. Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. È ben vero che tale modalità non può considerarsi essenziale, si che ogni ricorso successivo, anche se proposto con atto a sè stante, si converte in ricorso incidentale. Peraltro, la sua ammissibilità - ancorché si tratti di un'impugnazione (di parte diversa dall'impugnante principale) avente natura adesiva, perseguendo l'intento di rimuovere il medesimo capo di sentenza sfavorevole - resta condizionata, senza che rilevi più il termine (breve o lungo) di impugnazione in astratto operativo, al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso (emergente dal combinato disposto degli art. 370, primo comma, e 369, primo comma, cod. proc. civ.), termine che decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale e la cui osservanza deve essere dimostrata dalla parte che propone la seconda impugnazione.
In tali termini, la giurisprudenza di questa Corte è
consolidata (v., ex plurimis, le sentenze n. 1691 del 1990, n. 5993 del 1997, n. 11219 del 1997 a Sezioni Unite, n. 3335, 6400, 8906, 9198 del 1999, n. 4789 del 2001), essendosi anche escluso, in particolare, che la delineata disciplina, nello stabilire, in definitiva, un termine di durata inferiore con riguardo alle parti diverse da quella che per prima assume l'iniziativa di impugnare la sentenza, possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, dal momento che la durata del termine è originariamente uguale per tutte le parti e che la previsione di un diverso e minore termine opera per tutte le altre parti una volta che sia stata aperta la nuova fase del processo (v. la richiamata sentenza n. 9198 del 1999). Nel caso di specie, il RE, il cui intervento nella fase di rinvio ha determinato una situazione di litisconsorzio processuale, ha impugnato in via autonoma la sentenza del tribunale di Cremona, già precedentemente impugnata dalla società OMAV, ma non ha documentato ne' indicato la data di avvenuto ricevimento della notifica del ricorso di detta società, si da poter consentire la verifica dell'osservanza del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., ai fini della tempestività dell'impugnazione come ricorso incidentale.
Dalla relazione di notifica del ricorso dell'OMAV, peraltro, risulta che tale ricorso venne notificato all'INPS il 18 maggio 1999 e al RE il 21 maggio 1999, sicché il ricorso autonomo di quest'ultimo, notificato all'INPS il 15 dicembre 1999 e all'OMAV il 17 dicembre 1999, è ampiamente fuori del termine di quaranta giorni ex art. 370 cod. proc. civ. (mette conto rilevare, poi, che l'avvenuta decisione del ricorso proposto dall'OMAV, avvenuta con sentenza di questa Corte n. 10254 del 2001, avrebbe comunque comportato l'improcedibilità del secondo ricorso, quello proposto dal litisconsorte, a prescindere dalla avvenuta richiesta di riunione: v. Cass. n. 6578 del 2001, n. 9164 del 1994, n. 9594 del 1991). Il ricorso del RE va quindi dichiarato inammissibile. Non deve farsi luogo ad alcuna pronunzia sulle spese, non essendosi costituito nel presente giudizio alcuno degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002