Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
L'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, di cui all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere concesso anche a chi, all'atto della richiesta, sia sottoposto, per altro fatto, alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3623
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 022892/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TURELLI ARLO, N. IL 29/05/1979;
avverso ORDINANZA del 06/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 06.05.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia respingeva l'istanza di EL Arlo, volta ad ottenere l'affidamento in prova al Servizio Sociale ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Rilevava detto Tribunale come risultasse che il EL si trovasse agli arresti domiciliari per altra causa (sempre per violazione alla normativa sugli stupefacenti), il che comunque rendeva impraticabile quanto richiesto.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto condannato che motivava il ricorso formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione:
a) il Tribunale aveva disatteso l'art. 298 c.p.p., che consente l'esecuzione contestuale della misura alternativa e della custodia cautelare, nella fattispecie risultando esso ricorrente già ammesso a frequentare il Sert;
b) il diniego della chiesta misura era comunque sorretto da motivazione carente se non meramente apparente.
3. Il Procuratore Generale preso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, fondato, deve trovare accoglimento.
Rileva invero la Corte come il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, nell'impugnata ordinanza, pur con motivazione stringata al limite della mera apparenza, abbia comunque denegato la chiesta misura alternativa sul rilievo che lo stato di restrizione domiciliare, per altra causa, in cui versava il EL la rendesse impossibile ("la circostanza predetta (cioè gli arresti domiciliari) rende, in via di tutta evidenza, impossibile lo svolgimento della misura alternativa invocata, e ciò a prescindere della sua concedibilità in concreto in presenza del regime cautelare cui è sottoposto l'istante"). È di tutta evidenza, di contro, come detto Tribunale abbia ignorato il disposto dell'art. 298 c.p.p., che chiaramente esprime la ben possibile compatibilità tra le misure alternative e la custodia cautelare: nella fattispecie gli arresti domiciliari non contrastano con l'affidamento in prova in casi particolari, ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 ed art. 47 bis O.P., in relazione ad un programma di ricorrenti controlli ed opportune terapie presso il Sert. Su tale base si impone pertanto l'annullamento dell'impugnato provvedimento ed il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia che, procedendo a nuovo esame dell'istanza del EL, la valuti anche alla stregua dei rilievi qui formulati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009