Sentenza 3 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2002, n. 6360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6360 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA0 6 360 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PROPRIETA- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: USUCAPIONE Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - R.G.N. 18074/99 Cron.18249 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 1392 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.06/12/01 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti € 1.55. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DI SOMMA FIORENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA 607, presso lo studio dell'avvocato TULLIO BIANCHI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
FONDAZIONE ECCLESIASTICA "IST. MARCHESI TERESA GERINO & LIPPO GE", quale erede di GE AL, in persona del suo Presidente in carica Rev. SCALABRINO 077 11500 CANCELLERIA DON PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA LUCCHESI, che lo difende unitamente all'avvocato 2001 GIULIO FAVINO, giusta delega in atti;
1667 -1- M - controricorrente avverso la sentenza n. 7638/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Tullio BIANCHI, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Antonia LUCCHESI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Mr. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 10 giugno 1988 Fioren- tina Di MM citò davanti al Pretore di Roma AL RI, quale intestatario catastale di alcuni terreni e di un fabbricato rurale, sostenendo di averli usucapiti e chiedendo quindi di esserne dichiarata proprietaria. Il convenuto contestò la fondatezza della domanda, sostenendo che si era trattato di una semplice detenzione, attuata dall'attrice come conduttrice dei fondi;
nel corso ulteriore del giudizio eccepì inoltre che la Di MM aveva agito invalidamente, per il tramite di un procuratore extra districtum, l'avvocato Tullio Bianchi, iscritto nell'albo di Avezzano. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'assunzione di prove testimoniali, con sentenza del 31 ottobre 1994 pronunciata nei confronti del curatore dell'eredità giacente di AL RI, deceduto nel corso del giudi- zio il Pretore accolse la domanda, ritenendo: che la procura era stata rilasciata dall'attrice anche а un procuratore iscritto nell'albo di Roma, il quale aveva sottoscritto l'atto di citazione;
che la stessa Di MM legittimamente 18074/1999 3 Men era stata poi in giudizio di persona, ai sensi dell'art. 82 cod. proc. civ., comparendo in tutte le udienze con l'assistenza dell'avvocato Bian- chi;
che tale circostanza risultava dai verbali di causa e dalla decisione adottata in sede disciplinare dal Consiglio dell'Ordine di Roma, che aveva prosciolto il medesimo avvocato Bianchi dall'addebito di aver svolto, appunto in questo giudizio, funzioni di procuratore nonostante fosse allora iscritto nell'albo di Avezzano;
che dalle deposizioni acquisite era risultata l'avve- nuta interversione dell'iniziale detenzione in possesso, risalente a più di venti anni prima dell'inizio della causa. Impugnata in via principale dalla fondazione ecclesiastica Istituto MA TE, IN e PO RI, quale erede di AL RI, nonché incidentalmente da NA Di MM, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Roma, che con sentenza del 28 aprile 1999 ha respinto la domanda proposta dall'originaria attrice, osservando: in primo grado la Di MM aveva rilasciato un mandato alle liti nominando due procuratori e non si era avvalsa della facol- tà di cui all'art. 82 cod. proc. civ.; dai verba- 18074/1999 4 Mmm li di causa non risulta che sia stata effettiva- mente presente in tutte le udienze;
l'ammissione della prova posta a fondamento della decisione del Pretore è stata chiesta dall'avvocato Bian- chi;
il provvedimento del Consiglio dell'ordine non può avvalorare la tesi del primo giudice, non essendo riscontrabili le risultanze in base alle quali è stato emesso;
la legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha soppresso l'albo dei procuratori ed eliminato ogni limite territoriale per lo svolgi- mento delle professioni legali, non ha effetto retroattivo;
B difetta pertanto ogni prova dell'as- sunto dell'attrice circa il suo possesso ultra- ventennale, non essendo stata chiesta la rinnova- zione dell'attività istruttoria svolta invalida- mente in primo grado. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NA Di MM in base a un unico motivo. La fondazione ecclesiastica Istituto MA TE, IN e PO RI si è costituita con controricorso. Ognuna delle parti ha presentato una propria memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo addotto a sostegno del ricorso 1. denunciandoDi MM, violazione NA ○ 18074/1999 5 Mami falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 82 c.p.c., 38 e segg. r.d.l. 27/11/1933 n. 1578, e del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2909 C.C. in relazione all'art. 360 c.p.c.», lamenta che il Tribunale ha disatteso il giudicato conseguente al provvedimento del Consi- glio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, da cui risulta che in tutte le udienze del giudizio di primo grado l'attrice era comparsa personalmente, sicché il suo difensore avvocato Bianchi è stato prosciolto dall'addebito disci- plinare di aver esercitato funzioni di procurato- re extra districtum. La censura non può essere accolta, per tre distinte ma concorrenti ragioni, ognuna peraltro di per sé decisiva. La prima è che i procedimenti disciplinari che si svolgono nei confronti dei professionisti in sede locale hanno natura amministrativa, così come il provvedimento che li conclude, mentre acquistano carattere giurisdizionale soltanto nell'eventuale successiva fase di impugnazione davanti agli organi centrali (cfr., tra le più recenti, Cass. 7 novembre 2000 n. 14479 e Cass. L S. u. 14 giugno 2000 n. 435 n. 435, relativa 18074/1999 Men proprio agli avvocati). È dunque da disattendere il presupposto stesso su cui si basa la tesi della ricorrente, secondo cui la decisione emessa dal Consiglio dell'ordine di Roma, con riferimen- to alla vicenda in esame, avrebbe effetto di giudicato esterno», trattandosi di «provvedimen- to giudiziale non più impugnabile reso in altro giudizio tra le stesse parti». Anche quest'ultima affermazione è però erro- nea, poiché in sede disciplinare era parte l'av- vocato Tullio Bianchi, mentre in questa causa sono tali NA Di MM e AL RI (e ora il suo erede). che sono del tutto estranei all'altro procedimento. Ma diversa, nei due casi, è anche la materia del contendere, in quanto nel primo occorreva stabilire, sotto il profilo disciplinare, se il professionista avesse operato come procuratore oltre i limiti del territorio nel cui ambito era abilitato a farlo, mentre nel secondo si verte sulla validità degli atti com- piuti da una delle parti o in sua rappresentanza: verifica che compete in via esclusiva al giudice stesso della causa. Infine, la pronuncia del Tribunale si fonda un'altra autonoma ratio decidendi sufficiente su 18074/1999 7 чтой a giustificarla, che non ha formato oggetto di contestazione nel ricorso, sicché questo non comunque idoneo a dare luogo alla cassazione della sentenza impugnata (cfr., per tutte, Cass. 18 luglio 2000 n. 9449). Infatti il giudice di appello, oltre a ritenere che il provvedimento del Consiglio dell'ordine non costituisse prova dell'effettiva presenza di NA Di MM a tutte le udienza del giudizio di primo grado, ha altresì rilevato che l'attrice aveva nominato due difensori e non aveva chiesto di poter stare in giudizio personalmente, ma anzi ogni attività nel suo interesse era stata svolta dal procuratore non abilitato (compresa la richiesta di ammissio- ne della prova testimoniale, il cui esito era stato determinante ai fini della decisione della causa), sicché ha concluso che resta in ogni caso decisiva a fondamento del vizio processua- le in questione l'inequivoca risultanza dei verbali circa l'avvenuto, indebito esercizio dello jus postulandi da parte dell'avv. Bianchi». Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano sostenute dalla resistente, 18074/1999 8 Minn nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ri- corrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 154502 (pari a euro79.80 ), oltre a lire 1.936.270 (pari a euro 1000,00) per suorani. V. Yffer Pres Roma, 6 dicembre 2001 kten somiant IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO MAG, ZUUZ Roma IL CANCELLIERE C1 Le lezicole 109T $29 11 456T 30 99 GENZIA DELLE ENTRATE ROM 2 TOT.160 10 truto in data 2.9.LUG 200 4 3.4085... 160.00 CENT Cervizi (Det a DI FILIPPO) Responsable A Giudiziari (DMRACCIHIN!) q'agery 18074/1999