Sentenza 12 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN OME DEL POPOLO ALI0199 9 /0 1 LA CORTE PRE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Presidente- Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 20597/98 4179 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere- Cron. - Consigliere Dott. Camillo FILADORO Rep. - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ud.04/12/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio ---dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 CORNACCHIA GIANCARLO, elettivamente domiciliato in #12 FEB 2001 ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio MARIO dell'avvocato SAVOLDI MADUINO, che lo rappresenta e CANCELLERIA MASSIMO difende unitamente agli avvocati SAVOLDI MARZO, GAMBERINI MONGENET RODOLFO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BANCA NAZIONALE DELLA AGRICOLTURA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, CORTE SUPREMA DI CASSA HONE 2000 UFFICIO CORM rappresentata e difesa dall'avvocato SCOGNAMIGLIO Rilasciata copia legale 5170 RENATO, giusta delega in atti;
al Sig. SONA GLO per diritti L. -1- - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 12608/97 del Tribunale di avverso la sentenza n. dal Sig. D. AMATI per diritti L. 6000 MILANO, depositata il 22/11/97 R.G.N. 540/95; 12 FEB 2001 O udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato GAMBERINI MONGENET;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigettodel ricorso. CG0732 CANCELLERIA E N O CG073240 CORTE SUPREMA DICASSAZ A DI CASSAZIONE UFFICIO COPSE Richiesta copia Studio R. GL. dal Sig. per diritti دوو. il ---- IL CRANE 2009 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rifasciata copia legale al Sig. GAMBERINI per diritti L.
1-2 MAR 20012\ IL CANCELLIERE -2- 1 Svolgimento del processo Con sentenza 27 aprile 1994 n. 1540 il pretore di Milano, giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da AR CC contro la s.p.a. Banca nazionale dell' agricoltura, ha condannato quest' ultima a pagare al 20.000.000, quale compenso per il lavororicorrente £. straordinario di due ore al giorno espletato dal ricorrente. Il pretore ha rilevato, sulla base delle testimonianze raccolte, che siffatta prestazione doveva essere effettuata necessariamente, perché 1' attore era l'unico dipendente in possesso delle chiavi del cavau;
ne ha dedotto che, AxM trattandosi di attività quotidiana e continuativa, andava remunerata, pur essendo il CC impiegato con funzioni direttive. Il Tribunale di Milano, con sentenza 29 ottobre/22 novembre 1997 n. 12608, in accoglimento dell'appello della Banca, ha respinto la domanda del CC, condannandolo alle spese processuali del doppio grado. Il giudice d'appello, rilevato che il CC era inquadrato come funzionario, ha in primo luogo ricercato se il contratto collettivo dei funzionari e dirigenti Assicredito - applicabile alla specie ponesse un limite di orario, arrivando a conclusione negativa. E' passato quindi alla verifica del superamento o meno, nella specie, del limite della ragionevolezza della durata della prestazione, ritenendo che tale limite sussista anche personale direttivo, giungendo parimenti aper il conclusione negativa. Il Tribunale ha quantificato il lavoro in più rispetto a quello svolto dagli impiegati, in otto ore settimanali, come allegato dal CC, pari a poco più di un'ora e mezza al giorno, ed ha ritenuto che tale eccedenza non collida con il principio di ragionevolezza, considerando la interpretazione dell' art. 1, 2° comma r.d.l. 15 marzo 1923 In 692, convertito nella 1. 17 aprile 1925 n 473 fornita dal Азия giudice delle leggi (Corte cost. 7 maggio 1975 n. 101) e da quello di legittimità. Il Tribunale ha inoltre qualificato l'eccedenza come lavoro ritenendo che le prove testimoniali abbiano di attesa, univocamente dimostrato tale essere quello svolto dal CC in apertura ed in chiusura della giornata. Conclusivamente, il giudice d'appello ha rilevato che il lavoratore, cui incombe il relativo onere (Cass. 6 dicembre 1985 n. 6145), non ha fornito la prova dell' offesa alla salute, e cioè del superamento del limite di sua ragionevolezza, per effetto della durata della prestazione lavorativa. 4 con tre Ha proposto ricorso per cassazione il CC, motivi. ritualmente costituita con La banca intimata, controricorso, ha resistito. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 2° comma, r.d.l. 15 marzo Aze 1923, n. 692, convertito in Legge 17 aprile 1925, n. 473, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché omessa, circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), imputa alla sentenza impugnata di avere il quadro normativodisatteso risultante dalla interpretazione della norma citata operata dalla Corte Costituzionale (sent. 7 maggio 1975 n. 117) e dalla coerente giurisprudenza di legittimità (citava al riguardo Cass. 12 gennaio 1987 n. 117, 3 maggio 1990 n. 3680, 19 febbraio 1992 n. 2070), secondo cui, pur non essendo il dirigente soggetto ai limiti di orario previsti dall'art. 1 in esame, rimane tuttavia ferma la necessità di adeguare la sua retribuzione al complesso del lavoro prestato, ex art. 5 36 Costit... Il motivo non è fondato. 5 L'art. 1 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali о commerciali di qualunque natura), convertito in Legge 17 aprile 1925, n. 473, dispone che "La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti d'insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali, ovunque è prestato un lavoro salariato о stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo" (nel senso determinato dall' art. 5 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, nonché, per le aziende agricole, dall' art. 4 R.D. 10 settembre 1923, n. 1956). Il secondo comma precisa che il decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende (nel senso determinato dall' art. 3 n. 2 del citato Regolamento R.D. 10 settembre 1923, n. 1955), ed ai commessi viaggiatori. La Corte Costituzionale, investita con ordinanza di questa Corte, della questione di legittimità costituzionale della nella parte in cui esclude il personalenorma in esame, direttivo dai limiti di orario, anche sotto lo specifico 6 profilo della violazione dell'art. 36 Cost., ha rilevato (sent. 7 maggio 1975 n. 117) che l'esigenza del limite orario legale non sussiste per la speciale categoria di prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai quali è attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di dirigenti: categoria a sé stante (come già in precedenza 121 del 1972, in tema di art. 10statuito con la sent. n. Legge 15 luglio 1966, n. 604 che esclude la applicabilità limitazioni al potere datoriale di ai dirigenti delle caratteristiche peculiari a cui recesso), per corrispondono situazioni di fatto e di diritto diverse da Axe quelle comuni agli impiegati ed operai, con un conseguente trattamento differenziato sotto il profilo normativo ed economico. Di del personaleconseguenza, anche la retribuzione investito di funzioni direttive non è stabilita in rapporto alla quantità del lavoro prestato, bensì essenzialmente con riguardo alla qualità di tale lavoro, che, per la sua natura, non sembra suscettibile di stima e remunerazione ad ore, così come avviene per il lavoro commisurata ordinario e straordinario di altre categorie di lavoratori. La Corte, tuttavia, avvertiva in chiusura della motivazione della propria sentenza (la quale rimane comunque di rigetto secco, e non nei sensi di cui in motivazione), che un 7 limite quantitativo globale, ancorché non stabilito dalla legge о dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo, anzitutto in rapporto alla necessaria tutela della salute ed integrità fisiopsichica, garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, e, sempre nel rispetto di questo principio, in rapporto alle obbiettive esigenze e caratteristiche dell'attività richiesta alle diverse categorie di dirigenti o funzionari con mansioni direttive: talché al giudice è sicuramente consentito di esercitare, Ахи nelle un controllo sullasingole fattispecie, ragionevolezza della durata delle prestazioni di lavoro pretese dall'imprenditore, con riguardo alla natura delle funzioni espletate ed alle effettive condizioni ed esigenze del servizio, secondo i diversi tipi di imprese. Su tale interpretazione si è attestata la giurisprudenza dominante di questa Corte, la quale ritiene che il personale direttivo ha diritto a compenso per prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui le norme collettive delimitino anche per il medesimo un orario normale di lavoro e questo venga superato, oppure nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza (Cass. 10 febbraio 2000 n. 1491; Cass. 29 gennaio 1999 n. 820; Cass. 20 marzo 1997 n. 2476; Cass. 23 agosto 1996 n. 7773; Cass. 4 marzo 1992 n. 2595). Ed in effetti appare contraddittorio con il principio che la retribuzione del personale investito di funzioni direttive non è stabilita in rapporto alla quantità del lavoro prestato, bensì essenzialmente con riguardo alla qualità di tale lavoro, che, per la sua natura, non sembra suscettibile di stima e remunerazione commisurata ad ore, il pretendere, come fa il ricorrente con il supporto di sporadici precedenti, che debba essere retribuita, ex art. 36 Cost., la quantità di lavoro svolta dal direttivo oltre Asey l'orario di lavoro ordinario stabilito per altre categorie di lavoratori, al di fuori delle due precise ipotesi chiarite dalla giurisprudenza dominante di questa Corte. E poiché nel personale direttivo sono da ricomprendere i funzionari dal settore bancario (Cass. 10 febbraio 2000 n. 1491, 29 gennaio 1999 n. 820, 20 marzo 1997 n. 2476, 4 marzo 1992 n. 2595), quale era il ricorrente, la sentenza impugnata, che si è attenuta ai principi di diritto sopra enunciati, è immune dalla censura di violazione di legge del ricorrente, nouche da quella ex art. 360 n.S cte. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 115 1° comma c.p.c.; omesso esame e travisamento di prova testimoniale (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato il lavoro straordinario del ricorrente come lavoro d'attesa, contrariamente alla deposizione del teste Spaventa, secondo cui il CC aveva le funzioni, durante il lavoro straordinario, di reperire le differenze di cassa. Contesta altresì la quantificazione operata dal Tribunale in poco più di un'ora e mezza di lavoro straordinario al giorno. Iniziando da quest'ultima censura, deve subito dirsi che si tratta di un equivoco del ricorrente. Il Tribunale ha posto a base delle sue valutazioni il dato quantitativo ripetutamente riferito dal ricorrente, anche nel presente ricorso (pag. 14), secondo cui "1' orario lavorativo del CC superava di ben otto ore l'orario applicato per prassi aziendale”, corrispondente, secondo il ricorrente, a ben due ore al giorno, il che collima con quanto dal medesimo narrato nel ricorso introduttivo del giudizio (richiamato a pag. 2 del presente ricorso), e cioè che egli espletava l'incarico che comportava il c.d. lavoro straordinario dal lunedì al giovedì, vale a dire per quattro giorni. 10 Il Tribunale invece, dividendo le otto ore per i cinque giorni lavorativi, è arrivato ad una media di poco più di un'ora e mezza al giorno, ma il dato settimanale non cambia, e rimane immutato nel valore riferito dallo stesso CC e posto dalla sentenza impugnata a base della sua valutazione. Poiché l'orario contrattuale per gli impiegati era di 37 ore e mezza, aggiungendovi le otto ore in più svolte dal CC, si arriva a 45 ore e mezza settimanali, inferiore al limite massimo di 48 ore stabilito dall'art. 1 comma 1 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, sopra riportato, Азем vigente all'epoca dei fatti (e prima che l'art. 13 Legge 24 giugno 1997, n. 196 definisse l'orario legale normale in 40 ore settimanali). Diventa quindi irrilevante la qualificazione della sentenza impugnata come lavoro d'attesa, perché, anche se fosse lavoro effettivo, sarebbe comunque entro il limite massimo legale, e non può come tale definirsi usurante. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 56 ccnl per le aziende di credito, stipulato il 30.4.1987, dell'art. 36 Costit., omesso esame e travisamento delle risultanze istruttorie. 11 Il motivo è inammissibile nella parte in cui pretende un sindacato diretto di questa Corte su norme contrattuali. L'infondatezza della doglianza di violazione dell'art. 36 Cost. risulta da quanto precede. Nel corso del motivo, e difformemente dalla sua intitolazione, il ricorrente introduce due temi diversi: a) violazione della regola probatoria per cui il lavoratore deve provare solo il superamento del limite di orario, essendo la valutazione sull'usura rimessa al giudice;
b) il ricorrente assume poi che l'art. 56 contratto collettivo di lavoro, avente valore di legge, pone un limite di orario per i quadri. Azy La censura sub a) è assorbita da quanto precede sul mancato raggiungimento del limite legale massimo, solo al superamento del quale si può porre un problema di usura. La doglianza sub b) è inammissibile sotto vari profili. Il contratto regolato dall'art. 1321 e segg. Cod.civ., alla cui area appartengono i contratti collettivi di diritto comune, se ha valore di legge tra le parti (art. 1372 cod. civ.), al fine dei motivi di ricorso in cassazione (art. 360 c.p.c.) appartiene all'area del fatto, il che non consente un sindacato diretto di questa Corte per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. 12 Il contratto collettivo può essere portato innanzi a questa Corte soltanto attraverso le due vie della violazione delle norme di legge sulla interpretazione dei contratti e della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nel caso di specie il ricorrente non denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti;
d'altra parte, dal testo dell'art. 56 CCNL, correttamente riportato dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, risulta che questo si riferisce ai quadri, e non ai funzionari, quale il ricorrente. Il ricorso va pertanto respinto. anche per la presenza di Sussistono ragioni di equità, alcuni, minoritari, precedenti favorevoli al ricorrente, per la compensazione delle spese del grado.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali del presente giudizio. Consiglio della Così deciso in Roma, nella camera di Sezione Lavoro il 4 dicembre 2000. Il Presidente Repuis de Munis 3 0 3 1 5 A I Il Consigliere Estensore . S معلم Де Машей . D T S , R N A же O T A ' , L 3 L L A 7 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L - S O E E 8 B Depositata in Cancelleria - D P I 1 S I D 1 I S Lav\orario dirigenti 12 FEB. 2001 N N A E G E T S S oggi, O G Rg 20597/98 I O G Å P A E A IL COLLABORATORE)/ D M M L E O E I R , T DI CANCELLERIA P A A T O I U L D R S R L T I E S E R I T D D O G N C O E E R S E