Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6006 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO IT6 00 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICA AZIONE Oggetto % AZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE REVOCATORIA FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8358/95 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. 13010 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere 2181 Rep. Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Ud. 26/02/2001 Rel. Consigliere Dott. Aniello NAPPI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 sul ricorso proposto da: amministrazione 24 APANZ ERE ACHILLE LAURO LINES Srl in straordinaria, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIRE 1500 DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato BOZZI G., rappresentata e difesa dall'avvocato PIAZZA GABRIELLO, giusta mandato a margine del ricorso;
0523822 ricorrente
contro
MO BRUNA, MO EN LICIA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE EN GAETANO, EN GIOVANNI, elettivamente Richiesta copia studio dal Sig. HARIANI 2001 domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso per diritti L. 1500 3 AGO. 2001 538 l'avvocato LUCISANO LUCIO, rappresentati e difesi IL CANCELLIERE 1 dall'avvocato ESPOSITO TOMMASO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente
contro
FINADAN SPA, incorporante la SOFIN SOCIETA' FINANZIARIA IMMOBILIARE INVESTIMENTI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato ROMA MICHELE, rappresentata e difesa dall'avvocato MINERVINI GUSTAVO, giusta mandato in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 256/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/02/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. Svolgimento del processo 077 L1500 Nel giudizio promosso dall'amministrazione straor- dinaria della HI RO ES srl nei confronti di NT UN, NT IO Licia, Fio- 2 rentino AN e IO OV, nonché la Finan- dan spa, le parti hanno prodotto documenti che, di CO- mune accordo, dichiarano dimostrativi di una cessazione della materia del contendere. Motivi della decisione Dalla transazione prodotta deriva effettivamente la cessazione della materia del contendere. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la pro- nuncia di "cessazione della materia del contendere" co- stituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previ- sione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibi- lità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla ema- nazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caduca- zione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'al- tro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia 3 di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato ove la re-può dirsi formato solo su tale circostanza, lativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa) (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048, m. 541106).
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese del giudi- 10000 zio. 270000 Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2001, nella ca- mera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Vincenzo Baldassarre Baldasam DEPOSITATA IN CANCELLENT IL CANCELLIERE Mana & Muzzo, 24 APR 2001 Frame Dr A Oggi, t in 2:1 GIU. 2001 IL CANCE DELLE ERIK UFFICIO 29997. Po DUECENTOSETTAN Dirigente Area Servizi ludiziari (D.ssa Maria Grazi dire II Responsabile Servizio p. G (Dr. M. PACO 4 E L