Sentenza 26 aprile 2000
Massime • 1
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art.18 della legge 25 giugno 1999 n.205, dell'art.341 cod.pen. ha dato luogo non ad una pura e semplice "abolitio criminis", disciplinata dall'art.2, comma secondo, cod. pen., ma ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nelle previsioni di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo; ciò in quanto la condotta già qualificata come oltraggio a pubblico ufficiale dall'abrogata norma incriminatrice sarebbe stata - ed è rimasta - punibile, sia pure meno severamente, in assenza di detta norma, a titolo di ingiuria o di minaccia aggravate ai sensi dell'art.61 n.10 cod. pen. Ne consegue che, facendosi espressamente salvi, nella disciplina dettata dal terzo comma dell'art.2 cod. pen., gli effetti del giudicato, non può darsi luogo a revoca, ai sensi dell'art.673 c.p.p., della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo. (Nello stesso senso, oltre ai precedenti massimati, indicati come conformi, anche Cass.I, 12 maggio 2000 n.2748, PM Genova c.Speranza, non massimata;in senso contrario, oltre ai precedenti massimati indicati come difformi, anche:Cass.I,7 giugno 2000 n.3166,Serrani; Cass.I,7 giugni 2000 n.3167, Spinelli; Cass.I, 7 giugno 2000 n.3169, Zinzeri; Cass.I, 7 giugno 2000 n.3171,Benenati, tutte non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2000, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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