Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MODENA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 335/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 20/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 29/09/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
ai sensi della legge 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle finanze ha chiesto per un unico motivo prospettante violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche con riguardo all'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e motivazione omessa, la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio respinse l'appello proposto dalla Direzione regionale delle entrate per il Lazio contro la sentenza con la quale la Commissione provinciale accolse il ricorso proposto dal Comune di Modena avverso il silenzio rifiuto formatosi su istanze - rivolte all'Intendenza di finanza di Roma - di rimborso di ritenute operate in relazione a interessi maturati su depositi bancari e postali intestati alla propria azienda municipalizzata A.M.C.M. sul rilievo che gli enti non soggetti a IRPEG ai sensi dell'art. 88 tra cui l'azienda municipalizzata non devono subire la detta ritenuta. Non resiste il Comune intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato.
Come è noto, la sopravvenuta norma contenuta nell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, con espresso riferimento alla previsione di cui al terzo periodo del quarto comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 - secondo cui la ritenuta sugli interessi e proventi similari è effettuata a titolo d'imposta "nei confronti dei soggetti esenti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso" - stabilì che essa "deve intendersi nel senso che la ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'irpeg".
Al riguardo si osserva come a partire da Cass. n. 4904/1999 (si ricordano, nello stesso anno le sentt. nn. 7047, 9202, 9378) l'indirizzo consolidato di questa Corte (cfr., più di recente, sentt. nn. 3423/2000, 11658/2001, 13477/2001, 7315/2003) è nel senso che: a) l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 chiaramente integra atto di interpretazione autentica, perché richiama esplicitamente una specifica disposizione già presente nell'ordinamento e stabilisce come deve essere "intesa", di modo che manifesta la volontà del legislatore di assegnarle un significato vincolante, prendendo direttamente posizione sulla relativa problematica (quale quella insorta in questa controversia); b) quale ius superveniens contenente norma di interpretazione autentica è per sua natura assistita da efficacia retroattiva risultando di immediata applicabilità anche nei rapporti non ancora definiti;
c) con la conseguenza che alla ritenuta a titolo di imposta sono assoggettati anche gli enti - tra cui si annovera l'odierno intimato - esclusi da IRPEG in virtù dell'art. 88, comma primo, del TUIR come modificato dall'art. 4, comma 3 bis del D.L. n. 310/1990 convertito in legge n. 403/1990. A tale indirizzo il Collegio presta adesione puntualizzando che i molteplici profili di illegittimità costituzionale del citato articolo 14 sono stati superati da Corte Cost. sent. N. 208/2001 (vedi anche ordinanza n. 174/2001). Detti rilievi esigono l'accoglimento del ricorso.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c. con il rigetto della domanda di rimborso delle ritenute operate sugli interessi maturati su depositi bancari e postali relativamente agli anni di imposta 1991/1993, proposta dal Comune di Modena con l'originario ricorso diretto alla Commissione provinciale di Roma. La decisione della causa in base alla legge sopraggiunta rende equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004