Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
Il consulente tecnico di ufficio nominato nell'ambito di un procedimento arbitrale non assume la qualità di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, in quanto egli esplica funzione ausiliaria in relazione ad un istituto, l'arbitrato, di natura privatistica, ed a favore di soggetti, gli arbitri, che non sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di corruzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 5901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5901 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 22/01/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA L. - rel. Consigliere - N. 137
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 32478/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Firenze;
avverso la sentenza 11 aprile 2012 di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p. del G.U.P. presso il Tribunale di Firenze e pronunciata nei confronti di:
LL ON nato a [...] il [...], EI RT nato a [...] il [...], NI AN nato a [...] il [...], US RI nato a [...] il [...], LEGGERI AO nato a [...] il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso, per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Firenze ricorre avverso la sentenza 11 aprile di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. del G.U.P. presso il Tribunale di Firenze e pronunciata nei confronti di NI AN (consulente tecnico d'ufficio nel procedimento arbitrale tra la s.p.a. ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti) LL ON (consulente tecnico di parte della s.p.a. DA-TO-NT), LEGGERI AO (consulente tecnico di parte della s.p.a. DA-TO-NT) US RI (presidente della s.p.a. DA-TO-NT) e EI RT (vicepresidente della s.p.a. DA-TO-NT). 1.) il capo di imputazione e la motivazione del proscioglimento. HI DR è accusato dei reati ex artt. 110, 319, 320 e 321, perché, agendo nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, quale consulente tecnico di ufficio, che veniva nominato (unitamente ad BR GI) con ordinanza emessa in data 15.3.2006, nell'ambito del procedimento arbitrale instaurato tra la s.p.a. DA TO NT ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione ai "contratti di appalto rep. n. 2889 e 2890 dell'8 ottobre 2001, aventi ad oggetti i "Lavori di costruzione della Nuova Scuola Marescialli dei Carabinieri in Firenze - località Piana di Castello", riceveva da US DO e EI RT, rispettivamente presidente e vice-presidente della predetta società, che si adoperavano presso il collegio arbitrale affinché egli ottenesse l'incarico di consulente tecnico di ufficio, l'utilità consistita nel conferimento ditale incarico - retribuito dalla s.p.a. DA TO NT con la somma complessiva di Euro 100.000,00 - per mettere a disposizione la sua funzione di consulente tecnico di ufficio, subordinandola agli interessi della suddetta società, ed, in particolare, per aver compiuto e per compiere i seguenti atti contrari ai doveri di imparzialità e di rispetto del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento arbitrale: a) concordava con la s.p.a. DA TO NT i quesiti che il collegio arbitrale avrebbe dovuto sottoporre ai consulenti tecnici di ufficio e ciò in data antecedente alla sua nomina;
b) sottoponeva al previo vaglio della s.p.a. DA TO NT stralci della bozza di relazione della consulenza tecnica di ufficio, recependone le indicazioni e le integrazioni proposte;
c) concordava con la s.p.a. DA TO NT il contenuto delle osservazioni rese dai consulenti tecnici di ufficio alle controdeduzioni presentate in ordine alla relazione di consulenza tecnica di ufficio da parte del consulente tecnico di parte nominato dal Ministero delle Infrastrutture;
d) concordava con la s.p.a. DA TO NT il contenuto delle osservazioni rese dai consulenti tecnici di ufficio alla nota con cui il consulente tecnico di parte dell'amministrazione trasmetteva un documento proveniente dal progettista dell'opera, Ing. Remo Calzone. Avendo agito il US ed il EI in concorso con LE LO ed AN NO, consulenti tecnici di parte dalla medesima società (unitamente a LI MA), di fatto incaricati da US e EI di tenere i contatti con il HI. In Firenze, nel dicembre 2006.
Il proscioglimento di tali imputati dal reato di corruzione è conseguito alla negazione, in capo al HI, consulente tecnico di ufficio nel giudizio arbitrale intercorso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la spa "DA TO NT", della qualifica di incaricato di pubblico servizio. 2.) l'impugnazione del P.M. e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.
Con un unico motivo di impugnazione il Procuratore della Repubblica prospetta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 358 cod. proc. pen., art. 64 c.p.c., L. 11 febbraio 1994, n.109, art. 32, comma 2. Rileva il ricorrente che la motivazione dell'impugnata sentenza si fonda sulla riconosciuta connotazione privatistica del procedimento arbitrale, pure accentuata dalla riforma di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 in tema di arbitrato, e dalla riforma di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 codice degli appalti pubblici, disposizioni normative peraltro, non applicabili alla procedura arbitrale in esame, in quanto introdotta prima dell'entrata in vigore di tali leggi.
Il Procuratore della Repubblica, che ha ottenuto l'adesiva odierna conclusione del Procuratore generale, sostiene invece al contrario:
a) che l'appalto in esame è stato affidato nella vigenza della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (legge c.d. "Merloni"), il cui art. 32, comma 2
dispone che ai giudizi arbitrati si applicano le norme del codice di procedura civile;
b) che ai procedimenti arbitrali aventi ad oggetto appalti pubblici si applicano le norme del codice di procedura civile, anche se tali procedimenti siano stati avviati in tempo precedente alla vigenza del codice degli appalti, in forza del citato art. 32 Legge Merloni;
c) che l'art. 64 c.p.c. dispone che ai consulenti tecnici di ufficio si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti e, dunque, anche l'art. 358 c.p., inerente la qualifica di "incaricato di pubblico servizio";
d) che la disciplina penalistica relativa ai periti non si esaurisce, come erroneamente afferma il Giudice, nella previsione di cui all'art. 373 c.p., involgendo direttamente l'art. 358 c.p., in virtù della funzione svolta dal perito da collocarsi nell'ambito della prestazione di un servizio pubblico.
Il motivo non ha fondamento e va rigettato, qui ribadendosi la correttezza delle conclusioni in diritto della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.. La giurisprudenza della Corte di legittimità in proposito non lascia spazi di incertezza in ordine alla assenza della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in capo al consulente tecnico d'ufficio nominato in un giudizio arbitrale. In proposito e a sostegno di tale interpretazione va infatti rammentato:
1^) che l'arbitrato ha natura privatistica e si configura come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, (Cass. civ. N. 14182 del 2002 Rv. 557751 Massime precedenti Conformi: N. 527 del 2000 Rv. 539100, N. 5527 del 2001 Rv. 545911).
2^) che il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale e che tale carattere è stato accentuato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, senza che le modifiche apportate dall'art. 819-ter cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto (Cass. civ., Sez. 1, 13246/2011 Rv. 618271 Massime precedenti Conformi: N. 14182 del 2002 Rv. 557751);
3^) che gli arbitri sottoscrittori del dispositivo del lodo arbitrale non hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire pubblica fede a quella dichiarazione (Cass. Civ. sez. 1, 1409/2004 Rv. 569710). Su tali, premesse è evidente il paradosso di attribuire al consulente tecnico di ufficio che ha nel procedimento una mera funzione ausiliaria in un contesto privatistico, una qualificazione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che non hanno neppure gli arbitri che l'hanno nominato.
Nè a tal fine giova il richiamo fatto dal Procuratore della Repubblica ricorrente all'art. 64 c.p.c. il quale dispone che ai consulenti tecnici di ufficio si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti e, dunque, anche l'art. 358 c.p., inerente la qualifica di "incaricato di pubblico servizio", trattandosi all'evidenza di consulenti tecnici nominati da giudici in ordinari procedimenti civili.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione in diritto che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013