Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1409
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Sentenza 27 gennaio 2004

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La falsa attestazione contenuta nel dispositivo del lodo arbitrale in ordine alla adozione del provvedimento in conferenza personale di tutti gli arbitri può essere fatta valere mediante impugnazione ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non mediante querela di falso, in quanto gli arbitri sottoscrittori non hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire pubblica fede a quella dichiarazione.

La revocazione del lodo arbitrale per dolo del giudice, ai sensi degli artt. 831, primo comma, e 395, n. 6, cod. proc. civ., richiede che il dolo dell'arbitro sia stato accertato con sentenza passata in giudicato e che esso consista in un intento fraudolento, ovvero in una collusione che hanno falsato la corretta formazione della decisione, costituendo causa diretta e determinante del provvedimento ingiusto; pertanto, la falsa attestazione apposta sul lodo in ordine alla deliberazione del medesimo in conferenza personale di tutti gli arbitri e le irregolarità che inficiano le modalità di svolgimento delle riunioni del collegio arbitrale incidono sulla validità sostanziale del lodo, senza tuttavia integrare il succitato dolo revocatorio, dato che esse non influiscono sul procedimento di formazione della volontà degli arbitri, ma riguardano la regolarità del documento formato successivamente all'adozione della decisione, alla quale ciascun arbitro può avere apportato il proprio apporto volitivo, senza inganno o collusione, benché abbia manifestato la propria volontà in più riunioni separate di due arbitri.

In tema di requisiti del lodo, ai sensi dell'art. 823, cod. proc. civ., costituiscono causa di nullità del medesimo, deducibili come motivo di impugnazione ex art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sia la sua mancata adozione in conferenza personale di tutti gli arbitri, sia la falsa attestazione in ordine alla sua adozione nell'osservanza di siffatta modalità, in quanto anche in quest'ultimo caso deve ritenersi elusa la finalità della norma, di garantire alle parti che le questioni oggetto della controversia sono state esaminate con la massima accuratezza e completezza da tutti gli arbitri, ai quali è stato conferito il relativo potere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1409
    Data del deposito : 27 gennaio 2004

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