Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 3
La falsa attestazione contenuta nel dispositivo del lodo arbitrale in ordine alla adozione del provvedimento in conferenza personale di tutti gli arbitri può essere fatta valere mediante impugnazione ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non mediante querela di falso, in quanto gli arbitri sottoscrittori non hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire pubblica fede a quella dichiarazione.
La revocazione del lodo arbitrale per dolo del giudice, ai sensi degli artt. 831, primo comma, e 395, n. 6, cod. proc. civ., richiede che il dolo dell'arbitro sia stato accertato con sentenza passata in giudicato e che esso consista in un intento fraudolento, ovvero in una collusione che hanno falsato la corretta formazione della decisione, costituendo causa diretta e determinante del provvedimento ingiusto; pertanto, la falsa attestazione apposta sul lodo in ordine alla deliberazione del medesimo in conferenza personale di tutti gli arbitri e le irregolarità che inficiano le modalità di svolgimento delle riunioni del collegio arbitrale incidono sulla validità sostanziale del lodo, senza tuttavia integrare il succitato dolo revocatorio, dato che esse non influiscono sul procedimento di formazione della volontà degli arbitri, ma riguardano la regolarità del documento formato successivamente all'adozione della decisione, alla quale ciascun arbitro può avere apportato il proprio apporto volitivo, senza inganno o collusione, benché abbia manifestato la propria volontà in più riunioni separate di due arbitri.
In tema di requisiti del lodo, ai sensi dell'art. 823, cod. proc. civ., costituiscono causa di nullità del medesimo, deducibili come motivo di impugnazione ex art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sia la sua mancata adozione in conferenza personale di tutti gli arbitri, sia la falsa attestazione in ordine alla sua adozione nell'osservanza di siffatta modalità, in quanto anche in quest'ultimo caso deve ritenersi elusa la finalità della norma, di garantire alle parti che le questioni oggetto della controversia sono state esaminate con la massima accuratezza e completezza da tutti gli arbitri, ai quali è stato conferito il relativo potere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUX PERPETUA SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 8, presso l'avvocato ANTONIO CAMPAGNOLA, che lo rappresenta e difenda, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MANTOVA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/5049 proposto da:
COMUNE DI MANTOVA, in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 presso l'Avvocato MARIO CONTALOI che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato CARL'ALBERTO MAGRI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
LUX PERPETUA SNC;
- intimata -
avverso la sentenza n. 803/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 01/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/10/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Campagnola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito per il resistente l'Avvocato Magri che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 14.11.1959 la s.n.c. UX ET otteneva dal comune di Mantova la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva dei cimiteri comunali, per la durata di venti anni;
il contratto veniva quindi rinnovato in via transattiva fino al 31.12.1989, con allagato un "quaderno di patti e condizioni", destinato a costituire parte integrante dello stipulando contratto, in cui venivano dettagliatamente previsti i costi e la modalità del servizio, con particolare riferimento al canone ed alla revisione dello stesso.
Insorte contestazioni nell'esecuzione del contratto, le parti facevano ricorso alla procedura arbitrale devolvendo agli AA. la soluzione di quattro sostanziali questioni:
a) accertamento del diritto alla revisione delle tariffe;
b) rimborso del costo degli impianti;
c) rimborso del costo dei lavori eseguiti, in aggiunta rispetto a quelli pattuiti;
d) rimborso dei canoni versati in eccedenza al comune. Il Collegio arbitrale, con lodo non definitivo, dichiarava la validità della clausola compromissoria, in relazione a tutte le domande proposte, e respingeva la domanda spiegata dalla s.n.c. UX ET, tesa ad ottenere la revisione dei canoni dal 1985 fino al termine dal contratto.
Con lodo definitivo il Collegio arbitrale respingeva tutte le domande proposte dalla UX ET ad eccezione di quella contenuta nel quesito n 7 con il quale era stato richiesto il rimborso dei canoni versati in eccedenza al comune, per gli anni 1986-1987, per un importo di L. 8.896.160.
Con il lodo definitivo il Collegio arbitrale accoglieva anche la domanda riconvenzionale proposta dal comune per L. 27.000.000, relativa a costi sostenuti dall'azienda municipalizzata per ulteriori lavori di adeguamento dell'illuminazione votiva dei cimiteri. Entrambi i lodi venivano impugnati dalla UX ET avanti alla Corte di appello di Brescia che, con sentenza in data 1.12.1999. dichiarava la nullità del lodo pronunziato in data 28.3.1999 e condannava la UX ET a corrispondere al comune di Mantova la somma di L. 25.036.340, previa compensazione degli ulteriori rapporti di credito e debito, intercorsi fra le parti. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia propone ricorso, fondato su quattro motivi, illustrati con memoria, la s.n.c. UX ET.
Resiste con controricorso il comune di Mantova che propone anche ricorso incidentale, fondato su tre motivi.
MOTIVI DALLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ciò premesso si osserva che con il primo motivo di cassazione la società ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1, 2, 4 R.D.L. n 901/1940, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nonché, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, su un punto decisivo della controversia.
La società ricorrente, dopo avere riportato fra virgolette parte della motivazione dell'impugnata sentenza, ne assume testualmente "il carattere incomprensibile e contraddittorio" e l'infondatezza qualora se ne volesse dedurre "l'insussistenza di diritti soggettivi tutelabili da parte della ricorrente UX ET in ordine ai compensi revisionali relativi agli anni compresi fra il 1985 ed il 1989."
In particolare deduce la s.n.c. UX ET che la Corte di appello ha errato nell'interpretazione del lodo non definitivo, nella parte in cui ha ritenuto che il Collegio arbitrale avesse respinto nel merito la domanda attrice posto che al contrario gli AA. hanno escluso la loro giurisdizione per essere la giurisdizione riservata, nella soggetta materia, al giudice amministrativo. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto.
Invero l'interpretazione del lodo attiene al merito del giudizio ed è riservata al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità possono essere fatti valere oltre agli errori di diritto solo vizi di motivazione che si sostanzino nell'illogicità o insufficienza della motivazione stessa, ma non nella prospettazione di nuove interpretazioni del documento diverse da quelle ritenute dalla corte di appello.
Nella specie la società ricorrente, come su precisato, ha prospettato un'interpretazione del lodo diversa da quella proposta dalla Corte territoriale sostenendo che la sua domanda era stata disattesa in quanto gli AA. avevano ritenuto sussistere un difetto di giurisdizione.
Tale prospettazione è contraria a quanto ritenuto in fatto dalla Corte di appello che, dopo avere rilevato che l'errore di diritto dedotto nell'impugnazione del lodo, consisteva nell'avere gli AA. negato la propria competenza (rectius giurisdizione) a decidere sulla domanda relativa alla richiesta di pagamento della revisione prezzi, per il periodo 1985-1989, per essere la giurisdizione riservata al Giudica amministrativo, ha poi precisato, decidendo sulla censura, che gli AA. hanno, al contrario di quanto assunto dalla ricorrente, affermato la propria competenza, (rectius giurisdizione) rilevando che la pretesa azionata in giudizio dalla società, astrattamente considerata, avesse i connotati del diritto soggettivo ma che non fosse stata provata nel merito l'esistenza di diritti soggettivi azionabili nei confronti dal comune.
La censura contenuta nel primo motivo si sostanzia quindi nella prospettazione di un'interpretazione del lodo diversa da quella ritenuta dalla corte d'appello e va pertanto dichiarata inammissibile.
Con il secondo motivo la società ricorrente censura l'impugnata sentenza per omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Assume la ricorrente che la Corte di appello ha totalmente omesso di motivare in ordine al terzo motivo di impugnazione del lodo, con il quale la UX ET aveva chiesto l'accertamento dal diritto alla revisione del canone annuale di utenza.
La censura e inammissibile e va pertanto disattesa.
Invero la Corte di appello a pag. 13 dell'impugnata sentenza ha espressamente precisato che "la revisionabilità del canone era logica conseguenza del fatto che la prestazione dal servizio che la UX ET avrebbe fornito in luogo del comune era proiettata noi futuro e dunque era logico prevedere variazione dei costi, mentre la quota relativa all'ammortamento degli impianti rifletteva il corrispettivo di una cessione già avvenuta e riferita a beni per il cui acquisto la UX ET non avrebbe in avvenire sopportato costi ulteriori soggetti a variazioni in aumento..." precisando altresì che " non e affatto vero che le parti avessero considerato il canone e le sue possibili revisioni senza alcuna distinzione, chi per "tabulas" risulta il contrario ove si consideri che nel contratto di revisione 11.6.1982 ad esempio si accenna all'approvazione della variazione in aumento del canone annuo di utenza etc. da L.
9.500 a L. 10.000 precisandosi che in tale ultima somma restano comprese L. 1.388, per ammortamento impianti, con il che veniva ribadita l'immutabilità della quota di canone riferita a tale ultima voce." Deve quindi ritenersi che contrariamente a quanto assunto dalla s.n.c. UX ET il suo diritto alla revisione del canone di utenza sia stato riconosciuto dalla Corte di appello, nei limiti contrattuali, senza estensione della revisione anche alla maggiorazione predeterminata di L. 1.388, da destinarsi all'ammortamento delle attrezzature, che restava fissa. Pertanto ritornato che sia pure indirettamente la Corte territoriale ha dato implicita risposta al secondo motivo di impugnazione, riconoscendo il diritto alla revisione del canone, nei limiti contrattuali, come in effetti verificatosi con i rinnovi contrattuali del 1982 e del 1984, tale implicita risposta, se non condivisa, avrebbe dovuto essere oggetto di censura, non proposta nella specie. Il secondo motivo va quindi dichiarato inammissibile, non trovando la proposta censura rispondenza nella motivazione dell'impugnata sentenza.
Con il terzo motivo la s.n.c. UX ET deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 R.D.L. n. 901/1940, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rileva la società che l'impugnata sentenza risulterebbe illegittima qualora dalla stessa si volesse desumere la insussistenza di diritti soggettivi tutelabili in ordine ai canoni revisione impianti, relativi agli anni tra il 1985 ed il 1989.
Invero ai sensi degli artt. 1, 2, 4 R.D.L. n. 901/1940 l'Amministrazione ha facoltà di rivedere e modificare i prezzi dei contratti e le controversie relative sono rimesse alla libera disponibilità delle parti che possono prevedere nel contratto procedimenti di risoluzione diversi da quelli previsti dalla legge. Pertanto una volta accertata l'esistenza dei presupposti per la revisione prezzi il compenso relativo ad essa assunte chiaro connotato di diritto soggettivo potendo essere qualificato come interesse legittimo solo la situazione antecedente all'avvenuto riconoscimento.
Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso.
Invero con il motivo teste riassunto la società ricorrente non ha spiegato specifiche censure avverso l'impugnata sentenza, essendosi limitata a prospettare argomentazioni difficilmente ricollegabili a parti specifiche della motivazione della sentenza di merito. La Corte territoriale infatti ha riconosciuto essere dovuta la revisione prezzi sul canone per gli anni 1981-1984 in quanto contrattualmente prevista, precisando che con i contratti di revisione susseguitisi nel tempo, e stata automaticamente rivalutato anche il corrispettivo relativo agli oneri di manutenzione, ricompreso nel canone.
Per gli anni più recenti, ricompresi fra il 1985 ed il 1989 la Corte di appello ha rilevato che la richiesta di revisione prezzi è stata respinta, con il lodo non definitivo, non per difetto di giurisdizione ma per difetto di sufficienti allagazioni, vale a dire per motivi di marito.
Ne consegue che le argomentazioni svolte dalla ricorrente non colgono nel segno in quanto non sussistono problemi in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario ed al diritto alla revisione prezzi, cha è stato riconosciuto provato, solo par il periodo antecedente al 1985, sicché riguardando il mancato riconoscimento della revisione prezzi, successiva al 1984, motivi di merito, irrilevante deve ritenersi tutto il motivo in esame fondato su argomentazioni di diritto finalizzate a dimostrare come dovuto ciò che la Corte territoriale non ha negato in via di principio. Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.
Con il quarto motivo la ricorrente rileva insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia respinto il sesto motivo di impugnazione del lodo relativo all'ottavo quesito sottoposto agli AA. senza considerare che l'art. 2 lett. c) del quaderno degli obblighi ed oneri limitava gli oneri gravanti sulla società alle seguenti operazioni:
a) par quanto riguarda i loculi a le tombe di famiglia, allacciamento nuovi cavi, isolamento giunzioni portalampada e lampada;
b) identici oneri anche per quanto riguarda i campi comuni con l'aggiunta delle linee in partenza dai trasformatori ed interrate nel retro delle tombe.
Pertanto la sentenza sarebbe stata diversa qualora il giudice di merito avesse rettamente interpretato l'art. 2 lett. c) del quaderno degli oneri allegato al contratto di concessione.
Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto.
Invero la Corte territoriale ha assunto che dalla documentazione prodotta risultava che la L. P. aveva eseguito tutti gli interventi impostile dalla USSL nel 1989 e che il quaderno degli oneri all'art. 2 prevedeva l'assunzione, da parte del concessionario, dell'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento all'esecuzione delle opere necessario a mantenere in perfetta efficienza gli impianti, secondo la legge n 186/1968 ed 11 D.P.R. 457/1955 che prevedevano appunto i lavori effettuati dalla L. P..
Ne consegue che avendo la ricorrente prospettato un'interpretazione del contratto diversa da quella ritenuta dalla C.A. il motivo va dichiarato inammissibile investendo questioni di solo merito non deducibili nel giudizio di Cassazione.
Il ricorso principale va pertanto interamente respinto. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune di Mantova denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 829 n. 5 c.p.c., come sostituito dall'art. 21 L. n 25/1994 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Rileva l'Amministrazione comunale che in sede di impugnazione del lodo arbitrale la s.n.c. UX ET aveva eccepito la falsità della dizione contenuta nel lodo definitivo, attestante che il lodo era stato deliberato in conferenza personale in data 15.3.1997. Tale censura è stata ritenuta ammissibile in sede di impugnazione per nullità del lodo dall'adita Corte di appello, senza considerare che la censura stessa andava proposta ai sensi dall'art. 395 c.p.c. posto che il lodo sottoscritto da due arbitri e contenente l'attestazione in questione era formalmente regolare e non affetto da nullità deducibili ai sensi dell'art 829 c.p.c., benché fosse intrisecamente viziato perché non deliberato in conferenza personale.
Il motivo che contiene due censure e infondato e va pertanto respinto.
Invero va rilevato, riguardo alla prima censura che l'art. 831 c.p.c. nel regolare l'istituto della revocazione del lodo arbitrale rinvia all'art. 395 stesso codice, limitando le ipotesi in quest'ultimo articolo priviate ai soli casi contenuti nei nn. 1, 2, 3, 6. L'art. 395 comma 1 n. 6, che qui rileva, stabilisce in particolare che la sentenza è revocabile se è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Costituisce dolo del giudice, rilevante ai fini della revocazione, l'intento fraudolento o la collusione che coscientemente e volontariamente determinino il giudice a pronunziare una sentenza ingiusta, sicché l'atteggiamento psicologico del giudicante deve operare in modo da falsare il corretto iter decisionale, così da costituire causa diretta e determinante della sentenza ingiusta. Non costituiscono quindi dolo del giudice, nel senso su indicato, unico rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 6 c.p.c., le attestazioni false, apposte sul documento che contiene la decisione, circa l'avvenuta delibera del lodo in conferenza personale ovvero le irregolarità che abbiano inficiato le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali.
Infatti mentre le false attestazioni contenute nel documento che contiene la decisione non incidendo sul processo formativo della volontà decisionale riguardano solo la regolarità del documento che viene realizzato dopo che la decisione si è interamente concretizzata ed attengono quindi alla regolarità del documento cartaceo, i vizi relativi alle modalità di svolgimento delle riunioni collegiali, pur incidendo sulla validità sostanziale del lodo, non costituiscono per ciò solo dolo del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 395 n 6 c.p.c., in quanto è ipotizzatile che l'apporto volitivo di ciscun arbitro, anche se manifestato autonomamente o in più riunioni separate di due arbitri e non in conferenza personale di tutto il collegio, sia stata da ciascun membro elaborato senza inganno o collusione.
Deve quindi escludersi che la falsa attestazione dell'avvenuta delibera in conferenza personale di tutti gli arbitri integri gli estremi del dolo revocatorio del giudice.
Nella specie inoltre il preteso dolo del giudicante non è stato accertato con sentenza passata in giudicato per cui anche sotto questo diverso profilo non era possibile impugnare il lodo arbitrale con l'azione di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 831 e 395 comma 1 n. 6 c.p.c.. La censura teste esaminata va quindi respinta.
Riguardo alla seconda censura, attinente alla deducibilità della falsità dell'attestazione in esame nell'ambito dei vizi di nullità del lodo previsti dall'art. 829 c.p.c., si osserva che ai sensi dell'art. 823 comma 1 c.p.c. il lodo arbitrala deve essere deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri e le modalità della delibera devono essere indicate nel lodo ai sensi dell'art. 823 comma 2 n. 5; l'omessa indicazione, nel dispositivo del lodo, dell'avvenuta delibera in conferenza personale determina, la nullità del lodo, se sottoscritto da solo due arbitri, nullità che può essere dedotta come motivo di impugnazione, ai sensi dello stesso articolo. 829 n. 5 c.p.c.. All'omessa attestazione va equiparata infatti falsa attestazione dell'avvenuta delibera in conferenza personale, tenuto conto dell'identità sostanziale, ai fini che qui rilevano, delle due ipotesi.
È di tutta evidenza infatti che la ratio dell'art. 823 c.p.c., costituita dalla necessità di rendere noto all'esterno, con la dizione in esame, che il lodo sia stato deliberato collegialmente dagli arbitri, resta frustrata sia nell'ipotesi in cui della avvenuta conferenza personale non si dia atto nel dispositivo del lodo, sia nell'ipotesi in cui se ne dia attestazione falsa, posto che in entrambi i casi manca l'attestazione effettiva di un adempimento, la conferenza personale, ritenuto indispensabile dal legislatore, irrilevante, a tale fine, dovendosi ritenere la mera regolarità formale del documento. (civ. sez. 1^, 27.4. 2001 n. 6115 Cass. civ. sez. 1^, 15.7.1992 n. 8595; Cass. civ. sez. 1^, 19.7.1988 n. 4695;) Pertanto rettamente la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 829 n. 5 c.p.c., l'eccezione di falsità dell'attestazione "de qua" sollevata dalla s.n.c. UX ET con l'atto di impugnazione.
Il primo motivo del ricorso incidentale va quindi respinto. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il comune di Mantova impugna la sentenza di merito per violazione degli artt. 2699 e 2700 co., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Assume l'Amministrazione che erroneamente la C. A ha ritenuto che la falsità dell'attestazione in questione potesse essere desunta sulla base di atti interni dagli arbitri e dalle dichiarazioni dell'arbitro dissenziente, esplicitate in lettere inviate agli altri arbitri ovvero ai procuratori delle parti.
Infatti considerato che gli arbitri devono essere qualificati come pubblici ufficiali l'attestazione relativa all'avvenuta delibera dal lodo in conferenza personale andava impugnata con la querela di falso.
Il motivo e infondato e va pertanto respinto.
Invero la Corte di Cassazione ha più volte precisato che gli arbitri non esercitano funzioni di natura pubblica, svolgendo la loro attività sulla base di un rapporto di mandato di natura essenzialmente privatistica sicché il "dictum", che concluda il giudizio arbitrale, non ha natura di sentenza e le attestazioni fatte dagli arbitri non godono quindi di fede pubblica. <vedi Cass. civ. sez. 1^ 4.6.2001 n. 7533; Cass. civ. sez. 1^ 27.11.201 n. 15023;
Cass. civ. sez. 10^ 3.10.2002 n. 14182). Da ciò consegue che l'attestazione relativa all'avvenuta delibera del lodo in conferenza personale, non godendo di fede privilegiata non doveva essere contestata con la querela di falso ma ne poteva essere dimostrata la falsità con i normali mezzi di prova, così come avvenuto.
Anche il secondo motivo va quindi respinto.
Con il terso motivo il ricorrente incidentale lamenta insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Osserva la ricorrente che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che in data 15.3.1997 gli AA. non abbiano deliberato il lodo riservandosi di deliberare in un momento successivo, eventualmente anche via cavo.
In realtà il tenore del verbale del 15.3.1997 è del tutto compatibile con l'attestazione contenuta nel lodo, relativa all'avvenuta delibera in conferenza personale, mentre il fatto che si fossero riservati di riunirsi nuovamente o di scambiarsi opinioni via filo doveva essere inteso nel senso che gli AA. non avevano escluso eventuali ripensamenti sia in ordine al dispositivo, per formalizzare i quali sarebbe stata necessaria una nuova riunione, sia in ordine alla motivazione che potevano essere esternati anche via filo. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso.
Invero con il motivo testò riassunto l'Amministrazione non propone censure avverso l'impugnata sentenza ma prospetta una diversa interpretazione degli atti di causa che costituendo una personale valutazione non rileva ai fini del giudizio di legittimità. Anche il ricorso incidentale va quindi disatteso.
Tenuto conto che entrambi i ricorsi sono stati respinti le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi li respinge, spese compensate.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004