Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2016, n. 8310
CASS
Sentenza 21 gennaio 2016

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Non integra gli estremi del reato di violenza privata la condotta preordinata a far desistere altri da un'azione illecita, in quanto la condotta che si assume impedita con violenza o minaccia, ad opera di un terzo, deve esprimere una lecita modalità di esplicazione della personalità.(Fattispecie in cui l'imputato, fermato in un supermercato in attesa della polizia, per avere rotto una bottiglia, aveva cercato di opporsi alla restrizione della propria libertà di movimento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2016, n. 8310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8310
Data del deposito : 21 gennaio 2016

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