Sentenza 21 gennaio 2016
Massime • 1
Non integra gli estremi del reato di violenza privata la condotta preordinata a far desistere altri da un'azione illecita, in quanto la condotta che si assume impedita con violenza o minaccia, ad opera di un terzo, deve esprimere una lecita modalità di esplicazione della personalità.(Fattispecie in cui l'imputato, fermato in un supermercato in attesa della polizia, per avere rotto una bottiglia, aveva cercato di opporsi alla restrizione della propria libertà di movimento).
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5991 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5991 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6706-2016 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO …
Leggi di più… - 2. Quando è non configurabile il reato di violenza privataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2021
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 610) SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Torino confermava una condanna, emessa dal Tribunale di Cuneo, con cui era stata applicata la pena di giorni quindici di reclusione, esclusa la recidiva, con la sostituzione della pena detentiva irrogata nella libertà controllata, per la durata di giorni trenta. Ciò posto, a sua volta il primo giudice aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. posto in essere ai danni della persona offesa dal reato, non denunciante, per averlo costretto a spostare il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2016, n. 8310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8310 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
Ле 8 3 1 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/01 2016 Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Presidente - N. 177 2016 Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 41768 2014 Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - - Rel. Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD IE N. IL 21/10/1976 avverso la sentenza n. 130/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 06/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gi Binitter. che ha concluso per l'u isitie u ncom 芦 Udito, per la parte civile, l'Avv ✗dit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 06/06/2014 la Corte d'appello di Bologna ha assolto NI RD dal reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 (capo b), perché il fatto non sussiste, e ha confermato la decisione di primo grado, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di violenza privata (capo a). La Corte territoriale ha rilevato: a) che, alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa, MA AN, il RD, dopo essere entrato in un negozio di generi alimentari, aveva fatto cadere una bottiglia di vetro rompendola;
b) che il AN aveva chiesto al RD di trattenersi fino all'arrivo della Polizia, che avrebbe dovuto identificarlo per consentire la definizione del contenzioso insorto;
c) che l'opposizione del AN all'uscita del RD dal locale appariva una pretesa non ingiusta né illecita, talché non era configurabile la legittima difesa;
d) che il RD, pur potendo uscire dal locale scansando il AN, aveva usato una violenza sproporzionata e non necessaria nei confronti di quest'ultimo, spingendolo contro la porta, facendolo cadere e danneggiando la stessa porta;
e) che l'assoluzione, quanto al reato di cui al capo b), si imponeva, a fronte del mutamento intervenuto nelle dichiarazioni del AN, il quale, nel corso del dibattimento, aveva riferito che il RD aveva fatto cenno di poter estrarre il coltello dal marsupio, senza mostrarlo e facendo intravedere qualcosa di indefinito e di potenzialmente equivocabile.
2. L'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le censure, prospettate con l'atto di appello, che investivano la credibilità e la logicità delle dichiarazioni rese dal AN, soprattutto alla luce delle puntualizzazioni operate nel corso del dibattimento, rispetto a quanto riferito nella fase delle indagini, con riguardo al fatto che fosse stata prelevata anche una lattina di birra e all'uso del coltello. q 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per non avere la Corte territoriale esaminato le doglianze relative alla qualificazione del fatto. Posto che la persona offesa aveva riferito di essersi posizionata, dopo la discussione con il RD, davanti alla porta di uscita, per impedire che quest'ultimo si allontanasse, doveva ritenersi che la condotta dell'imputato, lungi dal voler coartare la volontà altrui, esprimesse solo il fine di riacquistare la propria libertà di movimento.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta esclusione della legittima difesa (ed eventualmente dell'eccesso colposo di cui all'art. 55 cod. pen.), tenuto conto dell'illegittimità delle condotta del AN, il quale, ove anche avesse ritenuto il RD responsabile del reato di danneggiamento, non aveva alcun titolo per restringerne la libertà. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato, dal momento che le critiche svolte nell'atto di appello, con riferimento alle dichiarazioni del AN, hanno condotto la Corte territoriale ad un accertamento dei fatti conforme a quanto auspicato dal ricorrente, nel senso che l'uso del coltello è stato escluso, con la conseguente assoluzione dal reato di cui all'art. 4 della I. n. 110 del 1975. Quanto al prelievo della birra, già il giudice di primo grado aveva sottolineato che il AN non aveva confermato la circostanza nel corso del dibattimento, giustificando razionalmente tale conclusione con la descrizione approssimativa dei fatti fornita nella concitazione del momento da un soggetto che non parlava bene la lingua italiana (e, infatti, era stato necessario avvalersi, nella immediatezza dei fatti, della traduzione operata dal titolare del negozio, che non era stato presente all'episodio), talché poteva essere sfuggito che la lattina era stata lasciata sul bancone del frigo.
2. Al contrario, è fondato il secondo motivo. Secondo i giudici di merito, nella sostanza, la condotta dell'imputato aveva costretto il AN a spostarsi dall'ingresso del negozio, dove quest'ultimo si era collocato per impedire al primo di uscire. E, tuttavia, il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in quanto preordinato a tutelare la libertà morale del soggetto, sotto il duplice aspetto della libertà di autodeterminazione e di azione, presuppone, all'evidenza, che la condotta che si assume impedita, con violenza o minaccia, ad opera un terzo, esprima una lecita modalità di esplicazione della personalità, giacché, in caso contrario, si pone piuttosto il diverso problema della qualificazione della reazione all'altrui illecito, da parte di chi ne sia offeso. In tale prospettiva, si osserva che il tentativo del AN di trattenere l'imputato in Or negozio, al fine di attendere la polizia che avrebbe dovuto identificarlo, era motivato, secondo l'accertamento operato dalla Corte territoriale, dall'ipotizzato delitto di danneggiamento della bottiglia che si era rotta. E tuttavia, quest'ultimo reato non consente l'arresto in flagranza, ai sensi degli artt. 380 e 383 cod. proc. pen., e non legittima alcuna restrizione dell'altrui libertà personale, per il caso che il supposto autore dell'illecito non intenda spontaneamente trattenersi sino all'arrivo delle Forze dell'ordine. Non casualmente, proprio in relazione alla individuata possibilità di procedere all'arresto in flagranza ad opera del privato, la giurisprudenza di questa Corte ha qualificato come tentativo di rapina impropria la condotta dell'agente che, dopo aver commesso un delitto di furto aggravato, usa violenza nei confronti dei 2 dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia;
in tal caso, infatti, la reazione violenta dell'autore del fatto non può configurarsi come difesa da un'azione illecita a norma dell'art. 52 cod. pen. (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014, Ziino, Rv. 261486). In caso contrario, la violenza privata da parte chi intenda far desistere altri da un'illecita condotta non è configurabile ed è, pertanto, alla luce di tale premessa, che il giudice di merito, in sede di rinvio, dovrà, alla luce delle emergenze fattuali, operare la qualificazione della condotta del RD, tenendo conto che l'eventuale sproporzione della reazione di quest'ulitmo può astrattamente incidere sulla sussistenza della scriminante della legittima difesa, ma non sull'individuazione della fattispecie incriminatrice.
3. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo, per l'incidenza che la qualificazione della condotta del AN e dell'imputato assume anche in relazione all'invocata legittima difesa (o all'eccesso colposo di cui all'art. 55 cod. pen.).
4. In conseguenza la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. Così deciso in Roma il 21/01/2016 Il Componente estensore Il Presidente Paolo Giovanni De Marchi Albengo Giuseppe De Marzo Qusedly DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 29 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise une 3