Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11614
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

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Nell'ipotesi di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzatore delle medesime risponde sia dell'illecito penale relativo alla violazione del divieto di cui all'art. 1 legge n. 1369/1960, sia dell'illecito amministrativo di cui all'art. 13 legge n. 26/1949 che sanziona l'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento, non potendo ritenersi superate tali disposizioni per effetto della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 11 dicembre 1997 in causa n. 55/1996 in considerazione del comportamento dell'impresa appaltante (che forniva macchine e attrezzature, organizzava i lavoratori, li sottoponeva a penetranti controlli) e della circostanza che i lavoratori sono considerati alle sue dipendenze come ulteriore sanzione civile (art. 5 legge n. 1369/1960).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11614
    Data del deposito : 2 agosto 2002

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