Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7808 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
се 67286 REPUBBLICA07808/03 5 IN NOME DEL PO Oggetto: Imposta sui redditi Ac- certamento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. Presidente 22571/1999 Ugo Favara Consigliere Cron. 12161 Giulio Graziadei Mario Cicala Consigliere Rep. Eugenio Amari Consigliere Ud. 04.11.2002 Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dalla SQ Spa nella persona del legale rappre- sentante pro tempore Giuseppe SQ, rappresentato e difeso dal- l'avvocato Marco Nicastro, elettivamente domiciliato presso l'avvocato Giuseppe Marziano, via A. Traversari 55, Roma;
- ricorrente -
contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Città di Castello;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 11 novembre 1998, n. 366/02/98, depositata il 27 maggio 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 4 no- vembre 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ли CAMPIONE CIVILE 67286N. 3962 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: - che il 6 dicembre 1999 la SQ Spa notifica al Ministero delle fi- nanze, presso l'Avvocatura generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, Roma, un ricorso, indirizzato all'Ufficio delle imposte dirette di Città di Castello, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 11 novembre 1998, n. 366/02/98, de- positata il 27 maggio 1999, che ha respinto l'appello della società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia n. 917/01/97, che aveva parzialmente rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1/95 adottato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Città di Castello in tema di IRPEG ed ILOR 1991; - che l'Amministrazione finanze, in persona del Ministro, rappresenta- ta e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata, resiste con controricorso notificato il 14 gennaio 2000; che il ricorso è diretto all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di - Città di Castello, cioè ad un ufficio periferico dell'amministrazione tri- butaria statale, che è privo di legittimazione processuale nel giudizio di legittimità in materia tributaria dinanzi alla Corte di cassazione;
che la mancata chiamata in causa dell'unico soggetto dotato di tale - legittimazione, cioè del Ministro delle finanze, determina, non una mera nullità del ricorso, ma la sua inesistenza, la quale non è sanata ли 2 né dall'assunzione come destinatario della notificazione del ricorso del Ministro delle finanze né dalla sua costituzione in giudizio;
-- che sussistono giusti motivi perché le spese processuali relative al giudizio di cassazione siano compensate tra le parti;
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2002. Il Presidente Lavarn Il relatore ed estensore Meloncell icone C Dr. Entro Am N A C DEPOSITATO IN CANCELLERIA SL Oggi 19 MHG, 2003 IL CANCELLIERECT Dr. Ennfonicone них 3