Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2000, n. 6310
CASS
Sentenza 23 novembre 2000

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La sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, prevista dall'art. 304 lett. B cod. proc. pen. in caso di rinvio del dibattimento determinato dalla mancata presentazione, l'allontanamento o la mancata partecipazione all'udienza del difensore, interviene anche nell'ipotesi in cui l'imputato abbia rinunciato a comparire al dibattimento e sia perciò rappresentato ad ogni effetto dal difensore, senza necessità che l'ufficio del giudice interpelli o informi in proposito il suddetto imputato, posto che la sua volontà si è già espressa con la dichiarazione di rinuncia a comparire e che, peraltro, dovrebbe essere lo stesso difensore (e non il giudice) a provvedere ad ogni comunicazione idonea a consentire al proprio assistito eventuali diverse scelte processuali (Fattispecie relativa a rinvio del dibattimento determinato dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamate dalla categoria forense).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2000, n. 6310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6310
    Data del deposito : 23 novembre 2000

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