Sentenza 23 novembre 2000
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, prevista dall'art. 304 lett. B cod. proc. pen. in caso di rinvio del dibattimento determinato dalla mancata presentazione, l'allontanamento o la mancata partecipazione all'udienza del difensore, interviene anche nell'ipotesi in cui l'imputato abbia rinunciato a comparire al dibattimento e sia perciò rappresentato ad ogni effetto dal difensore, senza necessità che l'ufficio del giudice interpelli o informi in proposito il suddetto imputato, posto che la sua volontà si è già espressa con la dichiarazione di rinuncia a comparire e che, peraltro, dovrebbe essere lo stesso difensore (e non il giudice) a provvedere ad ogni comunicazione idonea a consentire al proprio assistito eventuali diverse scelte processuali (Fattispecie relativa a rinvio del dibattimento determinato dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamate dalla categoria forense).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2000, n. 6310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6310 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 23/11/2000
Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
Dott. PIERO MOCALI Consigliere N. 6724
Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere N. 21937/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA PA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 11/02/2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Dott. DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. - rigettava l'appello proposto dalla AV avverso quelle emesse dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere alle udienze 29.10.1999, 12.11.1999 e 19.11.1999, colle quali era disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nei di lei confronti, ai sensi dell'art. 304 c. 1 lett. b) c.p.p.. Osservava il Tribunale che in occasione di tali udienze la AV aveva fatto pervenire ai giudici del dibattimento dichiarazione di rinuncia a presenziarvi, facendosi rappresentare dai difensori;
essa non aveva, quindi, manifestato la volontà che il giudizio si svolgesse anche nell'assenza dei medesimi, che si astenevano dalle udienze. Circostanza, quest'ultima, che la AV doveva e poteva conoscere.
Costei, poi, non si era avvalsa della facoltà conferitale dall'art.304 c. 5 c.p.p. e, in ogni caso, la norma sopra richiamata operava automaticamente;
ne' incombeva sul Tribunale l'interpello dell'imputata circa gli effetti producentisi dalla sua dichiarazione di rinuncia.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, la AV, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
La ricorrente aveva rinunciato a presenziare alle udienze, proprio sul presupposto che le stesse si svolgessero regolarmente ed egualmente, senza pertanto rimettersi nelle mani dei difensori. Ciò richiedeva un esplicito interpello da parte del Collegio giudicante, che doveva metterla al corrente della mutata situazione;
non era affatto provato, invero, che essa potesse essere al corrente della astensione cui aderivano i difensori, che coltivano autonomi interessi.
Era quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza della censura mossa al provvedimento impugnato. È pacifico che l'imputato, il quale rinunci a partecipare al dibattimento, sia rappresentato ad ogni effetto dal difensore (art.488 c. 1 c.p.p.); è conseguente a tale principio che ove il difensore dia luogo ad una delle situazioni previste dall'art. 304 c.1 lett. b) c.p.p., i termini della custodia cautelare debbano essere sospesi.
Assurda - oltre che non si vede come realizzabile - la pretesa della ricorrente di essere interpellata sulla sua volontà, essendo la medesima stata espressa colla dichiarazione di rinuncia;
e quanto alla mancata informazione delle intenzioni del suo difensore, non spettava certo al giudice, ma se mai al medesimo, provvedere alle doverose comunicazioni, che avrebbero, eventualmente, potuto suggerire alla AV una diversa condotta processuale. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Dispone che copia del provvedimento sia comunicata dalla cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 23 legge n. 332/1995. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001