Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9836 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
T 09 8 3 6 /0 2 AULA "A" REPUBBLIC oggetto IN NOME DEL A ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gugliemo SCIARELLI Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 02895/2000 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Est. Consigliere Cron.26747 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 23.04.2002 da MINISTERO DEL TESORO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
EN AN rapp.ta e difesa dagli avv.ti RG Leone, del Foro di Livorno, e IU Nobilio, presso la quale ultima elett.te domicilia in Roma, via circonvallazione Clodia, n. 36, giusta procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente · per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n. 00026/1999 del 20/27.01.1999, R.G. n. 00418/98, non notificata.. Д 1750 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. IU Nobilio per LE RE;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Firenze confermava la sentenza del Pretore di Livorno di data 18 settembre 1998, che aveva accolto la domanda proposta da RE LE contro il Ministero del Tesoro (in appresso Ministero) diretta all'accertamento e al riconoscimento di soggetto portatore di Handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, e alla condanna del Ministero all'erogazione delle relative prestazioni. Osservava il Tribunale per quanto ancora sub iudice: l'accertamento rientrava nell'ambito del riconoscimento di uno status appartenente alla categoria generale della invalidità civile, e quindi, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., rientrante nella competenza funzionale del giudice del lavoro;
dal raccordo delle disposizioni di cui agli artt. 4 della legge n. 104 del 1992, 1 della legge n. 295 del 1990 e 1 del d.p.r. n. 698 del 1994 si desumeva la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro a rispondere giudizialmente della domanda proposta. Ricorre per l'annullamento della predetta sentenza il Ministero del Tesoro affidandosi a tre motivi di ricorso. LE RE si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Ministero del Tesoro denunzia violazione delle norme sulla competenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 409 e 442 c.p.c., incompetenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro, nonché insufficienza di 2 motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 2, 3 e 5, c.p.c.: la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104 del 1992 poneva una serie di regole generali e una serie di interventi a favore delle persone handicappate che facevano capo a diverse competenze amministrative, con diverse procedure amministrative e una differenziata consistenza della situazione giuridica soggettiva, sicché non poteva neanche porre norme unificate procedimentali, con esclusione dell'art. 4 che affidava alle UU.SS.LL. specifici compiti di accertamento;
la controversia in esame non rientrava certamente nella tassativa previsione dell'art. 442 c.p.c., tant'è che i giudici di merito erano pervenuti alla competenza del rito del lavoro con riferimento ad aspetti normativi del tutto diversificati, in luogo di quella del Tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c.. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero del Tesoro denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 e 3 del d.p.r. 21 settembre 1994, n. 698, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il legittimato passivo per detti accertamenti andava individuato di volta in volta in ragione del bene della vita concretamente preteso, e lo stesso ricorso in via amministrativa proposto al Ministero del Tesoro doveva ritenersi inammissibile;
anche il riferimento alla materia dell'handicap di cui all'art. 1 della legge quadro n. 104 del 1992 doveva ritenersi fuori dell'autorizzazione amministrativa a regolamentare il "riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo"; l'art. 11 della legge n. 537 del 1993 aveva affidato all'esecutivo il compito di riordinare i procedimenti amministrativi e non di modificare le regole dei processi giurisdizionali. I motivi, da trattarsi congiuntamente essendo essi rivolti alle questioni preliminari sulla competenza e sulla legittimazione passiva, sono infondati. Sulla eccepita incompetenza del giudice del lavoro. Tale questione deve ritenersi inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “l'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla. L'errore 3 consistito nella utilizzazione di un diverso rito processuale può essere dedotto come motivo di impugnazione ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per aver inciso sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa" (orientamento consolidato, da ultimo Cass. 24 agosto 1999, n. 00591, Cass. 9 ottobre 1998, n. 10030, Cass. 24 dicembre 1997, n. 13038). Così come proposta, senza cioè la necessaria indicazione del pregiudizio derivato al ricorrente Ministero per essere stata decisa la causa con il rito del processo del lavoro, la censura non trova, pertanto, legittima introduzione in questa sede. La questione è, peraltro, anche infondata. Sostiene, in sintesi, il Ministero che la competenza del giudice del lavoro, nel caso di specie, è da escludere sotto due diversi profili. Da un lato, perché “la tutela dei portatori di handicap quale configurato dalla disciplina della legge n. 104 del 1992 non consente l'assimilazione di tale posizione soggettiva sia pure ai fini della determinazione del giudice competente, a quella delle varie categorie di minorati civili", così, però, opponendosi una mera affermazione di parte alla pur argomentata motivazione sul punto della sentenza impugnata, e senza neanche la indicazione di una soluzione alternativa. Dall'altro, perché "il riconoscimento giudiziale di uno status come tale, svincolato dall'accertamento del diritto a singole provvidenze assistenziali come quelle riconosciute agli invalidi civili, ma preordinato al possibile godimento ed agevolazioni di carattere sociale - ciò che significa, in definitiva, l'indeterminatezza del petitum, in quanto volto ad ottenere una sentenza di mero accertamento non implica la riconducibilità della - controversia nella competenza funzionale del giudice del lavoro, ma anzi induce ad escluderla", e tuttavia ancora un volta proponendo una mera affermazione di parte, peraltro sul presupposto, come si vedrà anche inesatto, della esclusione nel nostro ordinamento della possibilità di una domanda di mero accertamento dello status di invalido senza la contemporanea richiesta di specifica prestazione assistenziale o previdenziale, ancorché, questa volta, con la proposizione, contraddittoria, della alternativa competenza ordinaria del Tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c.. Sul difetto di legittimazione passiva. Sostiene il Ministero, in sintesi, che il legittimato passivo per il riconoscimento di un handicap o della gravità di esso va individuato di volta in volta “a seconda del bene della vita concretamente preteso", e che nessuna norma prevede la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro con riferimento alla disciplina di cui alla legge n. 104 del 1992. Ancora una volta la censura è generica e finisce con avere la insufficiente valenza di una mera affermazione contraria alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, peraltro anche in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità. La sentenza impugnata, sulle premesse che da parte ricorrente era stata fatta richiesta di accertamento dello status cd. di handicap, quale presupposto fondante non solo di eventuali e spettanti benefici economici (vere e proprie prestazioni assistenziali), ma anche di una serie di prerogative, franchigie, dispense e facilitazioni, tutti “privilegi”, cioè, non economicamente valutabili, ma pur sempre riconnessi alla specifica posizione soggettiva (in realtà, a ben vedere, l'azionabilità dello status di handicap anche in assenza di contemporanee richieste di specifiche prestazioni è ammessa dallo stesso Ministero), ricostruisce poi la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro ricercandone i fondamenti giuridici nel diritto positivo in sintonia con le osservazioni di questa Corte. Stabilisce, così, un coordinamento, non meramente o non solamente tecnico, tra la previsione legislativa (art. 1 del d.p.r. n. 698 del 1994), che specificamente include l'handicap tra le situazioni da accertare ad opera delle Commissione mediche preposte al più generale settore della invalidità civile, correttamente sottintendendone un sicuro parallelo e una reciproca correlazione, la norma (art. 4 della legge n. 104 del 1992) che stabilisce la procedimentalizzazione dell'accertamento di esso attraverso il richiamo all'art. 1 della legge n. 295 del 1990, a sua volta richiamata, come si è detto, del citato d.p.r., e l'art. 3 di quest'ultimo testo, che stabilisce la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro nelle vertenze dell'intero settore della invalidità civile. Una così completa ricostruzione del quadro normativo applicabile al caso concreto trova una discutibile, ed anche contraddittoria, censura da parte del Ministero, fondata quasi esclusivamente sul presupposto, come si è detto finanche contraddetto nello stesso 5 controricorso, che per il riconoscimento di un handicap o della gravità di esso il contraddittore va individuato di volta in volta "a seconda del bene della vita concretamente preteso", e contemporaneamente sulla pretesa irrilevanza (se ne denunzia un inserimento quasi “posticcio” o dell'ultimo momento) dell'unico dato di sicura interpretazione contraria alla propria tesi relativo alla competenza in prima fase delle Commissioni mediche per la invalidità civile. In proposito è appena il caso di rilevare che proprio la sicura (Cass. SS.UU. 14 febbraio 1990, n. 01102) azionabilità dello status, quest'ultimo svincolato da qualsiasi altra richiesta, sottrae ogni pregio all'argomentazione difensiva del Ministero. Alcune osservazioni appaiono di assoluta conferma dell'assunto dei giudici di merito. Innanzitutto la giurisprudenza di legittimità, decisamente orientata a proporre il Ministero del Tesoro come contraddittore, in ogni caso dell'intero settore della invalidità civile, all'accertamento del requisito sanitario (Cass. 04 marzo 2001, n. 03294, Cass. 03 agosto 2000, n. 00529, Cass. S.U. 2 febbraio 2000, n. 00483, Cass. 02 dicembre 1999, n. 13426, Cass. 14 luglio 1998, n. 06894). E' vero che il legislatore del 1994 non predispone una analitica procedimentalizzazione dell'accertamento del cd. handicap, limitandosi ad accomunare tale accertamento a quello sulla invalidità civile solo per la prima fase di esso dinanzi alle Commissioni mediche presso le AA.SS.LL., ma ciò evidentemente perché lo stesso legislatore ha ritenuto superfluo ogni altro riferimento, esistendo nella stessa disciplina le ulteriori fasi dell'intero iter accertativo, ancorché con riferimento alla stessa invalidità civile, ritenendo queste ultime il solo possibile sviluppo di esso dopo lo specifico riferimento alle citate Commissioni mediche. E' indicativo in proposito che il Ministero, nella formulazione delle proprie censure, abbia prima negato la possibile azionabilità del solo status di handicappato qiando non vi sia contemporanea richiesta di specifica prestazione, in evidente contrasto, sul punto, dell'orientamento di questa Corte (Cass. S.U. n. 01102 del 1990, citata), e abbia poi fatto riferimento, nella ricerca di un giudice competente, all'art. 9 c.p.c., finanche contraddicendosi sull'azionabilità prima negata. 6 In conclusione, corretta e conforme a diritto deve ritenersi la sentenza impugnata e immeritevole delle censure ad essa rivolte con il ricorso in esame, che va, pertanto, Per il principio della soccombenza il Ministero del Tesoro va condannato al rigettato. rimborso in favore di LE RE delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
condanna il Ministero del Tesoro al rimborso a euro 2.000,00 per onorari di avvocato, condestresione g aurit IU Nollis la Corte in favore di LE RE delle spese del giudizio di cassazione in euro 11,80, oltre e RG OV Così deciso in Roma il 23 aprile 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella begliche Tuale Guglielmo Sciarelli Giovannilteforzarbe I D , O Quan hanelle A 0 S 1 S 3 A Y 3 IL CANCELLIERE 5 A T Depositato in Cancelleria S # O P D M R 56 106. 2002 I D E N A P U D S CANCELLIERE O E T P A T N S E O I S T G E T E A I L R R I L E D D O 7