Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, avendo ricevuto denaro ad interesse usurario, lo reimpieghi mediante versamento su conti correnti bancari intestati a proprio nome, con l'intento di mascherare l'effettiva provenienza dello stesso e con la consapevolezza che in tal modo sarebbe stato possibile reimmetterlo sul mercato per compiere attività finanziaria o nel settore immobiliare, in modo da rendere più difficile l'accertamento della sua provenienza.
Commentario • 1
- 1. RiciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2013, n. 28856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28856 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 08/05/2013
Dott. GENTILE D. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1237
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 32165/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP MA N. IL 20/04/1973;
IN RO N. IL 31/10/1972;
avverso la sentenza n. 136/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 01/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
AP MA e IN RO;
1.1) Ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 01.07.2011 che, riformando in parte la decisione del GUP presso il Tribunale della stessa città del 12.05.2010, aveva mandato assolti gli imputati da alcune imputazioni, aveva escluso per tutti gli imputati l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, confermando la sentenza di condanna:
- di AP e IA in ordine al delitto al capo 1), di riciclaggio di denaro ex artt. 110, 81 cpv e 648 bis c.p.;
- di AP in ordine al delitto al capo 2) di usura relativamente alla persona offesa NG LF, ex artt. 81, 110 c.p., art. 644 c.p., comma 5, D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132;
Il Difensore deduce in ordine ai due separati ricorsi:
2.0) MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) e e). 2.1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 648 bis c.p., relativamente alla ritenuta responsabilità dei due coniugi, AP RI e IA RO in ordine alla ricezione della somma di Un Milione di Euro fai fratelli Nocerino, legati al clan camorrista dei Mazzarella;
- i ricorrenti deducono che la somma in questione era stata ricevuta dal AP per un prestito ricevuto nel 2005 che il medesimo si era impegnato a restituire entro il 2007, pagando un interesse del 50%;
il prevenuto aveva chiesto il prestito ai fratelli OC a causa delle difficoltà economiche in cui versavano le società intestate alla moglie IA, sicché la somma era stata riversata nelle casse delle predette società
(UX AD srl e RO IM srl);
- i ricorrenti osservano che, stante tale situazione, non po' qualificarsi come ricettazione la loro condotta per l'impossibilità di ipotizzare tale reato a carico di chi sia costretto a ricorrere all'usura, ancorché il denaro ricevuto sia provenente da illeciti penali;
- mancherebbe, sia il requisito del profitto ingiusto, elemento finalistico del dolo di ricettazione, e sia la prova che il bene ricevuto sia proveniente da delitto;
CHIEDONO l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
3.1) I ricorrenti deducono di avere ricevuto il denaro in questione dal OC e di avere pattuito la restituzione del capitale aumentato da interessi usurari, perché costretti dalla necessità per far fronte alle difficoltà economiche delle società intestate alla IA;
a parere dei ricorrenti, non ricorrerebbe dunque l'ipotesi del riciclaggio, stante l'assenza di un profitto ingiusto e la mancanza della prova della provenienza illecita del denaro.
Al riguardo va premesso:
- che la fattispecie criminosa di riciclaggio richiede che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obbiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro. Cassazione penale, sez. 2^. 05/10/2011, n. 39756
- che il reato di riciclaggio, a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, resta integrato da qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche dal mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito. Cassazione penale, sez. 2^. 07/01/2011. n. 546.
La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi laddove ha motivato la condanna osservando che il versamento delle somme presso la filiale di Prato della Banca Intesa compiuto dalla IA a più riprese, integra l'attività di riciclaggio perché sono stati riversati importi di denaro liquido provenienti da attività illecite su conti correnti bancari intestati al medesimo soggetto che ha compiuto le operazioni, con l'intento di mascherare l'effettiva provenienza del denaro e con la consapevolezza che tale attività avrebbe consentito di reimmetterlo sul mercato per compiere attività finanziarie, ovvero per compiere operazioni nel settore immobiliare, in modo da rendere più difficile l'accertamento della provenienza, (pag. 10).
Tale motivazione è del tutto conforme al principio per il quale, chi sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre unità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde del reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) I ricorrenti deducono la mancanza della prova della provenienza illecita del denaro in questione, ma il motivo non coglie nel segno posto, per un verso, che nella parte descrittiva della sentenza si precisa che dalle indagini era emerso che le somme ricevute dalla coppia AP-IA provenivano dalle attività delittuose del programma criminoso del gruppo camorristico Mazzarella e OC GI, quest'ultimo trafficante di droga (pag. 1) e, per altro verso, che va ricordato come la configurabilità del reato di riciclaggio è svincolata dalla pregressa tassativa indicazione dei reati che possono costituirne il presupposto e consiste in qualsiasi condotta diretta a ripulire il cosiddetto denaro sporco, facendone perdere le tracce della sua provenienza delittuosa, nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento del danaro dei beni, così da ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita. Cassazione penale, sez. 6^. 30/10/2009. n. 45643
Per altro, perché sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire direttamente o immediatamente dai delitti presupposto, essendo sufficiente anche una loro provenienza mediata, Cassazione penale, sez. 6^. 20/06/2012. n. 36759, come nella specie, ove la Corte di appello ha sottolineato la provenienza del denaro da gruppi camorristici dediti al traffico di stupefacenti.
Nè può accogliersi la censura relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, posto che l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio può essere integrato dal dolo eventuale in ordine alla provenienza illecita del denaro. Cassazione penale, sez. 2^. 17/06/2011. n. 25960. elemento soggettivo certamente ricorrente nella specie attesa la contiguità del AP con il OC, la incontestata provenienza delle somme ricevute, e la impossibilità per gli imputati di ottenere altrimenti somme così ingenti. Alla luce dei principi sino ad ora esaminati emerge l'infondatezza della censura principale sollevata nel presente ricorso, laddove si deduce l'impossibilità di configurare gli estremi del delitti di riciclaggio ad opera di chi riceva il denaro sporco nella qualità di soggetto passivo del reato di usura.
L'assunto si basa sulla giurisprudenza di questa stessa sezione di legittimità, che ha stabilito il principio per il quale la persona offesa del delitto di usura non può rispondere, in concorso con l'erogatore del prestito usurario, di ricettazione del denaro ricevuto, per l'impossibilità di individuare nella sua condotta il perseguimento di un ingiusto profitto, elemento finalistico del dolo di ricettazione. Cassazione penale, sez. 2^. 13/03/2007. n. 25828 Il motivo, tuttavia, non coglie nel segno posto che trascura di considerare che la sentenza richiamata sottolinea come il profitto al quale l'agente mira nel delitto di riciclaggio, deve essere un profitto ingiusto, mentre nella ipotesi di prestito con interessi usurari, determinato dallo "stato di bisogno" che limita la volontà del soggetto, non è ravvisabile l'ingiustizia del profitto, atteso che la vittima del reato si determina a contrattare in una condizione di inferiorità psichica che vizia il consenso.
La Corte di appello ha fatto buon governo di tale principio nella sentenza impugnata, ove ha dedotto come, in realtà, i coniugi AP-IA, hanno chiesto ed ottenuto il prestito, sia pure ad interessi usurari, non per far fronte ad una situazione di difficoltà economica, ma perché intendevano speculare sul denaro ricevuto e reinvestirlo in operazioni finanziare ed immobiliari, sicché, per un verso, ha escluso in radice lo stato di bisogno e, per altro verso, ha evidenziato come il denaro veniva acquisito al fine di un profitto ingiusto, posto che i predetti, onde conseguire il risultato speculativo prefisso, dovevano innanzi tutto sostituire o trasferire le somme, al fine di rendere più difficile l'individuazione della loro provenienza (pag. 11). La Corte del merito sottolinea incisivamente che i coniugi AP- IA non erano in grado di giustificare la percezione di somme così ingenti, sicché dovevano in ogni caso occultare il percorso seguito dal denaro e la provenienza dal OC, al fine di poterlo poi reinvestire in normali attività commerciali o immobiliari;
pertanto, essi hanno consapevolmente e programmaticamente posto in essere le citate operazioni di versamento sui propri conti correnti e successive attività di investimento immobiliare, realizzando in ogni sua parte gli estremi soggettivi ed oggettivi dell'ipotesi contestata del reato di riciclaggio, ex art.648 bis c.p.. Conclusivamente, va ritenuto, che la ricezione di denaro proveniente da delitto, ancorché avvenuta a seguito di prestito usurario, configura l'illiceità del profitto ed il conseguente delitto di riciclaggio, ove la ricezione avvenga allo scopo di reimpiegare il denaro sporco in attività lecite e, per conseguire tale finalità, l'agente proceda ad una serie di versamenti e sostituzioni del denaro onde renderne più difficile l'individualizzazione della sua provenienza e del percorso seguito.
Segue il rigetto dei ricorsi atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
Ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013